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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 5035 | Data di udienza:

* DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Cattura, abbattimento o detenzione di fringuelli – Divieto assoluto di caccia – Reato ex art.30 c.1, lett. h) L. 157/92 – Specie non cacciabile e D.P.C.M. 22/11/1993.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5035
Data di udienza:
Presidente: Teresi
Estensore: Lombardi


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Cattura, abbattimento o detenzione di fringuelli – Divieto assoluto di caccia – Reato ex art.30 c.1, lett. h) L. 157/92 – Specie non cacciabile e D.P.C.M. 22/11/1993.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012, Sentenza n. 5035

DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Cattura, abbattimento o detenzione di fringuelli – Divieto assoluto di caccia – Reato ex art.30 c.1, lett. h) L. 157/92 – Specie non cacciabile e D.P.C.M. 22/11/1993.
 
La cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di violazione del divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell’anno, in quanto detta famiglia di volatili e’ stata esclusa dall’elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, che ha attuato, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 3, le modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all’elenco delle specie cacciabili, (Cass. sez. 3, 1.12.2005 n. 11111 del 2006, Pelamatti; Cass. sez. 3, 27.5.2010 n. 23931, Fatti). Tuttavia, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l’osservanza delle prescrizioni previste dalla norma, ma che in difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra l’ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h)(Cass. sez. F. 2.9.2008 n. 36846, Ghidini).
 
(annulla con rinvio sentenza del Tribunale di Grosseto dell’1.4.2011) Pres. Teresi, Rel. Lombardi


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012, Sentenza n. 5035

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere Rel.
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto;
– avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 1.4.2011, con la quale La. An. , n. a (…ad…) e’ stato assolto dal reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h), perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
– visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Grosseto ha assolto, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, La. An. dall’imputazione di cui alla Legge n. 1157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h), a lui ascritta per avere abbattuto tre fringuelli, specie nei cui confronti la caccia non e’ consentita.
 
Il giudice di merito ha affermato che per integrare la fattispecie di reato di cui alla disposizione citata occorre che sia posto in essere l’abbattimento di uccelli appartenenti alla specie dei fringuelli in numero superiore a cinque, a nulla rilevando che il D.P.C.M. 22 novembre 1993 abbia eliminato le specie dei fringuelli e delle pepole dall’elenco delle specie cacciabili.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, che la denuncia per violazione di legge.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h).
 
Si osserva che il citato D.P.C.M. 22 novembre 1993 ha escluso i fringillidi dall’elenco delle specie cacciabili contenuto nella Legge n. 157 del 1992, articolo 18, con la conseguenza che la cattura o l’abbattimento anche di un solo esemplare di uccello appartenente a detta specie integra il reato di cui alla citata Legge, articolo 30, comma 1, lettera h).
 
Si aggiunge che il limite quantitativo di cinque esemplari della specie protetta, ai fini della configurabilita’ del reato, trova applicazione solo in presenza di norme derogatorie regionali, che nel caso della Regione Toscana non sono state adottate per l’anno in cui e’ avvenuto il fatto.
 
Il ricorso e’ fondato.
 
E’ stato gia’ reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di violazione del divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell’anno, in quanto detta famiglia di volatili e’ stata esclusa dall’elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, che ha attuato, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 3, le modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all’elenco delle specie cacciabili, (sez. 3, 1.12.2005 n. 11111 del 2006, Pelamatti, RV 233668; sez. 3, 27.5.2010 n. 23931, Fatti, RV 247798).
 
E’ stato inoltre precisato da questa Corte che, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l’osservanza delle prescrizioni previste dalla norma, ma che in difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra l’ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h).(sez. 3, 27.5.2010 n. 23931, Fatti, RV 247798; sez. F. 2.9.2008 n. 36846, Ghidini, RV 241270).
 
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dell’enunciato principio di diritto.

P.Q.M.
 
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto.

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