Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 19942 |
Data di udienza:
* RIFIUTI – Reato di discarica abusiva – Inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade – Assimilabilità alle terre e rocce da scavo – Esclusione – Artt. 186 e 256 D.L.vo n.152/2006 – Reato di discarica abusiva – Presupposti – Condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti – Degrado dell’area.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2013
Numero: 19942
Data di udienza:
Presidente: Mannino
Estensore: Amoresano
Premassima
* RIFIUTI – Reato di discarica abusiva – Inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade – Assimilabilità alle terre e rocce da scavo – Esclusione – Artt. 186 e 256 D.L.vo n.152/2006 – Reato di discarica abusiva – Presupposti – Condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti – Degrado dell’area.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 3^ penale – 9 maggio 2013, n. 19942
RIFIUTI – Reato di discarica abusiva – Inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade – Assimilabilità alle terre e rocce da scavo – Esclusione – Artt. 186 e 256 D.L.vo n.152/2006.
La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n.152 del 2006 (cfr.Cass.pen.sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli). In ogni caso, anche lo smaltimento delle sole terre e rocce da scavo, prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, conserva rilevanza penale ex art.256 D.L.vo 152/2006 (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.29982 del 23.6.2011).
(Conferma Corte di Appello di Lecce, sentenza 17.12.2009 – Pres. Mannino, Est. Amoresano – Imp. Iaconisi
RIFIUTI – Art. 256 d.lgs. n. 152/2006 – Reato di discarica abusiva – Presupposti – Condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti – Degrado dell’area.
Per l’integrazione del reato di discarica abusiva di cui all’
art.256 c.3 D.L.vo 152/2006 sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un’area, sia il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente (cfr. Cass.pen. Sez. 3, 8.9.2004 n.36062). Ed il reato è integrato anche in presenza di una condotta di accumulo di rifiuti, che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il degrado dell’area su cui insistono (Cass.pen. Sez. 3 n.41.351 del 18.9.2008).
(Conferma Corte di Appello di Lecce, sentenza 17.12.2009 – Pres. Mannino, Est. Amoresano – Imp. Iaconisi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 3^ penale – 9 maggio 2013, n. 19942
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
composta da:
Dott. Saverio F. Mannino – Presidente
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere Rel.
Dott, Luigi Marini – Consigliere
Dott. Lorenzo Orilla – Consigliere
Dott. Santi Gazzara – Consigliere
ha pronundato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Iaconsi F.A.
– avverso la sentenza del 17.12.2009 della Corte di Appello di Lecce
– sentita la relazione svolta dal Consigliere S. Amoresano
– sentite le conclusioni del P.G. dr Mario Fraticelli, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata
– sentito il difensore, avv. r. Giannuzzi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 17.12.2009 la Corte dl Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Nardò, emessa il 7.5.2008, con la quale Iaconisi Fernando Antonio, previa riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (interamente condonata) di mesi 6 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.51 co. 1 letta) e co.3 D.L.vo 22/97 (attualmente
art.256 c.1 letta e co.3 D.L.vo 152/2006), così giuridicamente qualificata l’originaria imputazione.
Rilevava la Corte territoriale, ritenendo assolutamente condivisibile la sentenza di primo grado, che, come emergeva in modo inequivocabile dagli atti, sull’area, oggetto dell’accertamento del Corpo Forestale dello Stato della Stazione di Gallipoli, erano stati depositati ingenti quantitativi di materiale di varia natura e che l’Informativa e i rilievi fotografici in atti smentivano i testi della difesa Verdesca Carlo e Gregolini Michele; i materiali risultavano ammassati infatti in modo disordinato e, anche se le rocce e le terre erano prevalenti, erano presenti anche rifiuti speciali come plastiche, catrame e ferro.
I rifiuti provenienti da attività di scavo costituiscono rifiuti solidi speciali a norma dell’art. 2 comma 21 bis del D.L.vo n.4/2008 e la fattispecie in esame non può essere inquadrata nell’ambito dell’art.186 D.L.vo 152/2006 non sussistendo i presupposti normativi.
La pena poi era adeguata alla gravità del fatto.
2. Propone ricorso per cassazione Iaconisi Fernando Antonio, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riconducibilità all’Imputato di tutto il materiale depositato nell’area, nonostante le dichiarazioni del teste Verdesca Carlo e del consulente Grecolini, i quali avevano affermato che il materiale scaricato dagli automezzi dello Iaconisi era costituito solo da terre e rocce da scavo. Tale materiale doveva poi essere riutilizzato per riempimenti di scavi o per spianamenti.
Né la Corte territoriale ha tenuto conto in modo adeguato della denuncia presentata dallo Iaconisi al CC. di Porto Cesareo in ordine allo scarico effettuato da ignoti di tutto il rimanente materiale (rifiuti pericolosi e non).
La Corte di merito ha, inoltre, omesso di motivare in relazione all’elemento psicologico del reato, certamente insussistente dal momento che il deposito del materiale roccioso e del terriccio era avvenuto in via temporanea al solo scopo di relmpiegarlo.
Con li secondo motivo denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
Deduce, infine, che è maturata la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha accertato, innanzitutto, che sull’area erano stati depositati ingenti quantitativi di materiale di varia natura, composto da materiale inerte, riveniente da demolizioni e cantieri edili, rifiuti speciali di varia natura e in particolare da plastica, cumuli di catrame, materiale ferroso, materiale da scavo e che tutto tale materiale era riconducibile all’imputato. A tal fine ha esaminato compiutamente le risultanze processuali, ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi addotti dalla difesa, evidenziando che la informativa del Corpo forestale dello Stato ed acquisita agli atti, sull’accordo delle parti, all’udienza del 7 maggio 2008, nonché i rilievi fotografici allegati, smentivano clamorosamente l’assunto difensivo. Il materiale risultava, infatti, depositato in modo disordinato ed anche se le rocce e le terre da scavo risultavano prevalenti, vi erano anche rifiuti speciali come plastiche, catrame e ferro.
Si trattava, quindi, certamente di rifiuti solidi speciali. Peraltro anche con riferimento alle sole terre e rocce da scavo non poteva farsi riferimento all’ipotesi prevista dall
‘art.186 D.L.vo 152/2006 non ricorrendo i presupposti normativi (le terre e le rocce da scavo non costituiscono rifiuto solo nel caso in cui vengano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA; ma dì tanto l’imputato non aveva fornito alcuna prova).
2.1. La non assimilazione degli Inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il
decreto legislativo n.152 del 2006 (cfr.Cass.pen.sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli).
Però anche lo smaltimento delle sole terre e rocce da scavo, prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, conserva rilevanza penale ex
art.256 D.L.vo 152/2006 (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.29982 del 23.6.2011).
3. Quanto alla riconducibilità di tutto il materiale depositato all’imputato, la Corte territoriale ha esaminato, da un lato, la testimonianza Verdesca, evidenziando, senza alcuna illogicità, che, se il predetto avesse visto camion appartenenti a terzi scaricare nell’area materiali diversi dalle rocce e dal terriccio, li avrebbe certamente notati e, dall’altro, rinviando alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto tardiva la denuncia presentata contro ignoti (pag.4 sent. Trib.) Il Tribunale aveva anche rilevato che “..la gran parte di questo diverso materiale era costituito da Inerti derivanti da attività dl costruzione e demolizione, mattonelle e ceramiche, nonché cemento, e cioè tutto materiale normalmente utilizzato nell’attività edilizia o recuperato a seguito di lavori edilizi, circostanza quest’ultima di particolare rilievo probatorio, ove si consideri che la ditta del prevenuto si occupava proprio di lavori di costruzione e di edilizia” (pag.4-5 sent.Trib.).
4. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, ripropone sostanzialmente una diversa lettura del materiale probatorio.
Tali censure non tengono conto, però, che l’indagine dl legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all’accertamento dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte quello di una “rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa Integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass.sez.un.n.06402 del 2.7.1997).
5. Correttamente infine i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di gestione di discarica abusiva di cui all’art.256 c.3 D.L.vo 152/2006. Hanno accertato infatti che si trattava di un accumulo notevole di materiale, di natura non omogenea, reiterato nel tempo e tale da determinare visibilmente una situazione di degrado (come emergeva palesemente dai rilievi fotografici in atti). E secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l’integrazione del reato sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un’area, sia il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente (cfr. Cass.pen. Sez. 3, 8.9.2004 n.36062).
Ed ll reato è integrato anche in presenza di una condotta di accumulo di rifiuti, che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il degrado dell’area su cui Insistono (Cass.pen. Sez. 3 n.41.351 del 18.9.2008).
6. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale condividendo le determinazioni del primo giudice (che aveva fatto riferimento a tutti i criteri di cui all’art.133 c.p.) ha ritenuto che la pena non fosse suscettibile di riduzioni di sorta tenuto conto che essa era adeguata all’entità del fatto.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 c.p.le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” (cfr. Cass.pen. Sez. 2 n.36245 del 26.6.2009).
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare In euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
7.1. E’ appena il caso di aggiungere che la manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent.n.23428/2005-Bracale).
Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di Impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido dl accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.4.2013