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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Rifiuti Numero: 5045 | Data di udienza: 17 Gennaio 2012

* RIFIUTI – Compost fuori specifica – Presenza di sostanze pericolose – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Configurabilità – Ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti  contaminati – Disciplina in materia di fertilizzanti – Applicazione – Esclusione – Ammendante in agricoltura – Natura di rifiuto – Rilevabilità anche ictu oculi – Presenza di materiali incompatibili – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Ammendanti – Produzione e immissione sul mercato di fertilizzanti  – Violazione della normativa in materia di rifiuti – Fattispecie: codice CER 190503 – D.Lgs. n. 217/2006 – Artt. 181 e ss. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5045
Data di udienza: 17 Gennaio 2012
Presidente: Teresi
Estensore: Lombardi


Premassima

* RIFIUTI – Compost fuori specifica – Presenza di sostanze pericolose – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Configurabilità – Ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti  contaminati – Disciplina in materia di fertilizzanti – Applicazione – Esclusione – Ammendante in agricoltura – Natura di rifiuto – Rilevabilità anche ictu oculi – Presenza di materiali incompatibili – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Ammendanti – Produzione e immissione sul mercato di fertilizzanti  – Violazione della normativa in materia di rifiuti – Fattispecie: codice CER 190503 – D.Lgs. n. 217/2006 – Artt. 181 e ss. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 9 Febbraio 2012 (Ud. 17.01.2012), Sentenza n. 5045

RIFIUTI – Compost fuori specifica – Presenza di sostanze pericolose – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Configurabilità – Ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti  contaminati – Disciplina in materia di fertilizzanti – Applicazione – Esclusione – Fattispecie: codice CER 190503 – D.Lgs. n. 217/2006 – Artt. 181 e ss. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.
 
Ove siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell’elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell’autorizzazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Cass. sez. III, 28.1.2009 n. 10709, Tenzon). Nella specie, il cosiddetto ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti, secondo quanto accertato dal giudice di merito, non era conforme ai parametri previsti dall’allegato 2 del D. Lgs n. 217 del 2006, per carenze nel trattamento o per non rispondenza della composizione dei rifiuti alle prescrizioni in materia, sicché lo stesso non ha perso la sua natura originaria e, peraltro, è classificato come rifiuto nell’allegato D al D. Lgs. n. 152/2006: codice CER 190503 compost fuori specifica.

(conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Modena) Pres. Teresi, Rel. Lombardi, Ric. Lugli ed altri
 
 
RIFIUTI – Ammendante in agricoltura – Natura di rifiuto – Rilevabilità anche ictu oculi – Presenza di materiali incompatibili – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Fattispecie – Art. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.
 
La natura di rifiuto del cosiddetto ammendante può essere rilevabile anche ictu oculi per la presenza di materiali incompatibili (nella specie, presenza di pile, plastica e vetro, nonché la presenza di altri rifiuti sparsi sul terreno). Nella specie gli imputati erano ben consapevoli del fatto che non si trattava di ammendante, bensì di rifiuti, e, peraltro, incombeva sui medesimi l’obbligo accertare la natura di detto materiale, risultando evidente la sua composizione anomala.
 
(conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Modena) Pres. Teresi, Rel. Lombardi, Ric. Lugli ed altri
 
 
RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Ammendanti – Produzione e immissione sul mercato di fertilizzanti  – Violazione della normativa in materia di rifiuti –  Art. 12 D. L.vo n. 217/2006 – Art. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.
 
L’art. 12 del decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 217, nel comminare sanzioni amministrative per la produzione e l’immissione sul mercato di fertilizzanti non compresi o non conformi al Regolamento CE 2003/2003, fa salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato. Sicché é fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione della normativa in materia di rifiuti nel caso in cui il fertilizzante, per le sue caratteristiche, debba essere qualificato rifiuto.
 
(conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Modena) Pres. Teresi, Rel. Lombardi, Ric. Lugli ed altri

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 9 Febbraio 2012 (Ud. 17.01.2012), Sentenza n. 5045

SENTENZA

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
 
composta dagli lll.mi Signori:
 
Dott. Alfredo Teresi – Presidente
Dott. Alfredo Maria Lombardi – Consigliere Rel.
Dott. Aldo Fiale           – Consigliere
Dott. Luca Ramacci – Consigliere
Dott. Alessandro Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto dall’Avv. Riccardo Pelliciardi, difensore di fiducia di Lugli Franco, n. a Modena il 22.1.1958, e di Mingardi Filippo, n. a Crespellano il 13.3.1944, avverso la sentenza in data 31.3.2010 del Tribunale di Modena, con la quale vennero condannati alla pena di € 8.500,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006.
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito il difensore degli imputati, Avv. Riccardo Pellicciardi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena ha affermato la colpevolezza di Lugli Franco e Mingardi Filippo in ordine al reato di cui all’art: 256, comma .1, del D. Lgs n. 152/2006, loro ascritto per aver effettuato attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
 
Militari del NOE dei C.C. avevano notato su terreni gestiti dalla azienda agricola “Mingardi Filippo” cumuli di rifiuti, così definiti dai verbalizzanti per la presenza di pile, plastica e vetro, nonché-la presenza di altri rifiuti sparsi sul terreno e in alcuni punti anche interrati.
 
Tramite la documentazione prodotta da un dipendente dell’azienda si rilevava che il materiale era costituito da “ammendante compostato misto conforme al DM 27.3.1998”, prodotto dalla ditta “Sara S.r.l.”, della quale era legale rappresentante Lugaresi Sorlini Giovanni Mario. Tramite le analisi si accertava, però, che detto materiale non presentava le caratteristiche dichiarate per la presenza di metalli, materiali plastici, inerti.
 
La sentenza impugnata ha qualificato detto materiale come rifiuto speciale non pericoloso ed ha affermato la colpevolezza del Lugli per averne effettuato il trasporto, quale responsabile della ditta Lugli S.n.c., e del Mingardi per averne effettuato l’accumulo e lo spandimento sul terreno. Nei confronti del Lugaresi Sorlini il reato è stato dichiarato estinto per oblazione.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 530 c.p.p..
 
In primo luogo si censura l’affermazione di colpevolezza, deducendosi che nessun obbligo è posto a carico dell’autista, che effettua il trasporto dell’ammendante, o dell’acquirente di detto materiale di effettuare analisi per verificarne la rispondenza alle prescrizioni di legge.
 
Si contesta, poi, la configurabilità del reato di gestione di rifiuti non autorizzata con riferimento alla non rispondenza ai requisiti di legge dell’ammendante.
 
Si deduce che la produzione di fertilizzanti ed in particolare dell’ammendante compostato misto è disciplinata dalla legge 19 ottobre 1984 n. 748, ai sensi del cui art. 12 l’ipotesi di vendita di fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati è punita con sanzione amministrativa variamente modulata. Nel caso di irregolare composizione dell’ammendante, pertanto, si versa in una fattispecie di violazione amministrativa e non nell’ipotesi contravvenzionale del trasporto e deposito illecito di rifiuti di cui all’art. 256 del D. Lgs n. 152/2006.
 
Il ricorso non è fondato.
 
L’art. 17 del D. Lgs. 29 aprile 2006 n. 217 ha abrogato la legge 19 ottobre 1984 n. 748.
 
L’art. 12 del predetto decreto legislativo, nel comminare sanzioni amministrative per la produzione e l’immissione sul mercato di fertilizzanti non compresi o non conformi al Regolamento CE 2003/2003, fa salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato.
 
Sicché é fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione della normativa in materia di rifiuti nel caso in cui il fertilizzante, per le sue caratteristiche, debba essere qualificato rifiuto.
 
In applicazione delle citate disposizioni è stato già affermato da questa Corte che ove siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell’elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell’autorizzazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (sez. III, 28.1.2009 n. 10709, Tenzon, RV 243105).
 
Orbene, nel caso in esame, il cosiddetto ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti, secondo quanto accertato dal giudice di merito, non era conforme ai parametri previsti dall’allegato 2 del D. Lgs n. 217 del 2006, per carenze nel trattamento o per non rispondenza della composizione dei rifiuti alle prescrizioni in materia, sicché lo stesso non ha perso la sua natura originaria e, peraltro, è classificato come rifiuto nell’allegato D al D. Lgs. n. 152/2006: codice CER 190503 compost fuori specifica.
 
Nel resto le deduzioni dei ricorrenti sono di natura esclusivamente fattuale e, perciò, inammissibili in sede di legittimità.
 
La sentenza ha puntualmente evidenziato che la natura di rifiuto del cosiddetto ammendante era rilevabile ictu oculi per la presenza dei materiali indicati in narrativa, sicché gli imputati erano ben consapevoli del fatto che non si trattava di ammendante, bensì di rifiuti, e, peraltro, incombeva sui medesimi l’obbligo accertare la natura di detto materiale, risultando evidente la sua composizione anomala.
 
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 17.1.2012.

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