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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 5042 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Abbandono dei rifiuti – Commesso da “chiunque” o dal  titolare d’impresa o responsabile di ente – Gradualità della pena – Auto abbandonata – Ordinanza di rimozione e smaltimento – Inottemperanza – Violazione – Illecito amministrativo – Artt. 255, 256 c. 2 lett. a), b) D. L.vo n. 152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5042
Data di udienza:
Presidente: Teresi
Estensore: Lombardi


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono dei rifiuti – Commesso da “chiunque” o dal  titolare d’impresa o responsabile di ente – Gradualità della pena – Auto abbandonata – Ordinanza di rimozione e smaltimento – Inottemperanza – Violazione – Illecito amministrativo – Artt. 255, 256 c. 2 lett. a), b) D. L.vo n. 152/2006



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012 Sentenza n. 5042

RIFIUTI – Abbandono dei rifiuti – Commesso da “chiunque” o dal  titolare d’impresa o responsabile di ente – Gradualità della pena – Auto abbandonata – Ordinanza di rimozione e smaltimento – Inottemperanza – Violazione – Illecito amministrativo – Artt. 255, 256 c. 2 lett. a), b) D. L.vo n. 152/2006.
 
La fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, ha natura di reato proprio, in quanto richiede quale elemento costitutivo la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente da parte dell’autore della violazione. In assenza di detta qualità deve configurarsi il solo illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, comma 1, che prevede l’analoga ipotesi di abbandono di rifiuti commesso da “chiunque”. Perchè possa configurarsi il reato di cui al capo a) dell’imputazione, deve ricorrere l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti. Nella specie, il giudice di merito non ha fondato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui al capo a) sull’accertamento della esistenza di una delle qualita’ indicate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, ma esclusivamente sul rilievo che lo stesso risulta proprietario dell’auto abbandonata.
 
(riforma sentenza in data 15.6.2010 del Tribunale di Trento) Pres. Teresi, Rel. Lombardi

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012 Sentenza n. 5042

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. TERESI Alfredo                                        – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M.                             – Consigliere Rel.
Dott. FIALE Aldo                                              – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                                        – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro                           – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Avv. Ch. Va., difensore di fiducia di Go. An. Vi. , n. a (.ad.);
– avverso la sentenza in data 15.6.2010 del Tribunale di Trento, con la quale venne condannato alla pena di euro 1.200,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, lettera a); b) di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, comma 3, unificati sotto il vincolo della continuazione.
– visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha affermato la colpevolezza di Go. An. Vi. in ordine ai reati: a) di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 lettera a); b) di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, comma 3, a lui ascritti per avere abbandonato il veicolo Autobianchi Y 10, tg. (.ad.), in un parcheggio pubblico e non avere ottemperato all’ordinanza del dirigente il Servizio Ambiente del Comune di (.ad.) in data (..ad..), con la quale gli si ingiungeva di provvedere alla rimozione e smaltimento del veicolo.
 
Il giudice di merito ha qualificato il predetto veicolo come rifiuto in considerazione dello stato di abbandono in cui versava ed ha ritenuto che il reato di cui al capo a) dovesse ritenersi integrato indipendentemente dal fatto che l’imputato non rivestiva la qualità di imprenditore. La sentenza ha inoltre quantificato la pena sulla base di quella pecuniaria del predetto reato di cui al capo a) ritenuto dal giudice di merito piu’ grave.
 
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione e’ stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., u.c..
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2.
 
Si deduce, in estrema sintesi, che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti si riferisce ai soli responsabili di imprese o titolari di enti, qualita’ che non era rivestita dall’imputato.
 
Questi, pertanto, ha commesso la sola violazione di cui all’articolo 255, comma 1, punito con sanzione amministrativa, che peraltro gli e’ stata gia’ inflitta.
 
Il ricorso e’ fondato.
 
La fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, ha natura di reato proprio, in quanto richiede quale elemento costitutivo la qualita’ di titolare di impresa o di responsabile di ente da parte dell’autore della violazione.
 
In assenza di detta qualita’ deve configurarsi il solo illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, comma 1, che prevede l’analoga ipotesi di abbandono di rifiuti commesso da “chiunque”.
 
Perche’ possa configurarsi il reato di cui al capo a) dell’imputazione, pertanto, deve ricorrere l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, (sez. 3, 10.5.2007 n. 33766, Merlo’, RV 238859; sez. 3, 19.9.2003 n. 42377, P.M. in proc. Stoppini, RV 226585; cfr. anche sez. 3, 13.4.2010 n. 22035, Brilli, RV 247626). Orbene, nel caso in esame il giudice di merito non ha fondato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui al capo a) sull’accertamento della esistenza di una delle qualita’ indicate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, ma esclusivamente sul rilievo che lo stesso risulta proprietario dell’auto abbandonata.
 
Peraltro, la mancanza di una delle qualita’ indicate dalla norma era stata espressamente dedotta dalla difesa dell’imputato, ma dalla sentenza si evince che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto non necessaria detta qualita’.
 
Il Go. , pertanto, deve essere assolto dall’imputazione ascrittagli perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, ma integra la violazione amministrativa di cui al cit. decreto, articolo 255, comma 1, per la quale il ricorrente ha dedotto che gli e’ stata gia’ inflitta la relativa sanzione.
 
La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’imputazione di cui al capo a) e va disposto il rinvio al Tribunale di Trento per la determinazione della pena relativa al reato di cui al capo b).
 
Sul punto si deve osservare che la fattispecie contravvenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, comma 3, e’ punita con la sola pena dell’arresto.
 
Orbene, nella determinazione della pena il giudice di merito dovra’ tenere presente che il divieto di emettere una pronuncia comunque piu’ sfavorevole all’impugnante, espressamente previsto, in materia di appello, dall’articolo 597 c.p.p., comma 3, ha carattere di principio generale e deve, quindi, trovare applicazione anche nel giudizio di rinvio, (sez. 1, 11.3.1997 n. 1980, Antonelli, RV 207375).
 
La pena da applicarsi, pertanto, dovra’ essere necessariamente di natura pecuniaria e determinata sulla base del ragguaglio con quella detentiva ritenuta di giustizia.
 
P.Q.M.
 
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui al capo a) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
 
Rinvia al Tribunale di Trento per la determinazione della pena relativa al capo b).

 

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