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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 36372 | Data di udienza:

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità del gravame per intempestività – Procedura incidentale di esecuzione – Mancato passaggio in giudicato della sentenza e difetto del titolo esecutivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2015
Numero: 36372
Data di udienza:
Presidente: Squassoni
Estensore: Di Nicola


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità del gravame per intempestività – Procedura incidentale di esecuzione – Mancato passaggio in giudicato della sentenza e difetto del titolo esecutivo.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ Ud. 18/06/2015, Sentenza n.36372

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità del gravame per intempestività  – Procedura incidentale di esecuzione – Mancato passaggio in giudicato della sentenza e difetto del titolo esecutivo.

 

Deve essere dichiarato inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione (Cass. Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, El Azouzi e altro, Rv. 247392), il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini d’impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell’estratto contumaciale e quindi dell’erronea declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione come se i termini per impugnare non fossero mai decorsi, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per dedurre il mancato passaggio in giudicato della sentenza e l’illegittimità della sua esecuzione per difetto del titolo esecutivo.

 

(dich. inamm. ordinanza del 07/03/2014 della Corte di appello di Roma) Pres. Squassoni, Rel. Di Nicola.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ Ud. 18/06/2015, Sentenza n.36372

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis
 
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Giusti Carlo, nato a Siena il 24-05-1947 avverso la ordinanza del 07-03-2014 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente //
 
RITENUTO IN FATTO 
 
1. Carlo Giusti ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza del 7 marzo 2014 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore del avverso la sentenza pronunziata in data 8 gennaio 2013 dal tribunale della medesima città. Nel pervenire a tale conclusione la corte territoriale ha osservato che l’estratto della sentenza era stato notificato all’imputato contumace, per compiuta giacenza, in data 14 febbraio 2013 e che il difensore aveva proposto appello con atto depositato in data 13 maggio 2013, oltre il termine di 45 giorni stabilito dall’articolo 585, commi 1, lettera c), e 2, lettera d), codice di procedura penale, conseguendo da ciò l’inammissibilità dell’appello. 
 
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza la ricorrente, tramite il difensore, ha articolato un motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente deduce la violazione della legge processuale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in relazione agli articoli 157 e 161 stesso codice). Sostiene il ricorrente di avere eletto il domicilio presso la propria abitazione con la conseguenza che, a norma dell’articolo 161, comma 4, codice di procedura penale, le notificazioni divenute impossibili presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato dall’imputato devono essere eseguite presso il difensore. Ciò non è mai avvenuto poiché, a fronte dell’impossibilità di notifica per la irreperibilità del ricorrente, si è provveduto a depositare l’estratto della sentenza presso la casa comunale, applicandosi erroneamente l’articolo 157 del codice di procedura penale. Peraltro, se anche si volesse riconoscere che, nel caso di specie, la notifica dell’estratto della sentenza contumaciale sarebbe dovuta avvenire con le modalità previste dall’articolo 157 codice di procedura penale, la procedura di notificazione sarebbe stata comunque invalida posto che l’articolo 157, comma 7, codice di procedura penale prevede che – nel caso di assenza, inidoneità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto notificato da parte delle persone indicate al primo comma – si deve procedere nuovamente alla ricerca dell’imputato tornando una seconda volta presso il domicilio dichiarato o eletto. L’ufficiale giudiziario avrebbe cioè dovuto procedere ad un nuovo tentativo di notifica presso l’abitazione del ricorrente ed avrebbe dovuto farlo un giorno successivo e in un orario diverso dal primo (il cosiddetto secondo accesso). Infine sarebbe stata violata anche la disposizione di cui all’articolo 157, comma 8, codice di procedura penale che prevede il deposito dell’atto impossibile da notificare presso la casa comunale ma l’ufficiale giudiziario deve altresì provvedere a darne notizia dell’imputato attraverso l’affissione dell’avviso alla porta della casa di abitazione. Anche di questa incombenza, secondo il ricorrente, non si dà atto perché, a suo dire, evidentemente non realizzatasi. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. Il ricorrente, eccependo un vizio di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e dunque dolendosi della declaratoria di inammissibilità per tardività del proposto appello, pone una questione che attiene al sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo, il quale va esercitato mediante l’incidente di esecuzione e non attraverso le impugnazioni penali. In siffatti casi, a fronte cioè della prospettata nullità della notifica dell’estratto contumaciale, sarebbe inammissibile anche un’istanza di restituzione nel termine, poiché tale istituto presuppone la ritualità dell’atto che ha determinato la decorrenza del termine stesso, mentre il ricorrente deduce vizi di validità (Sez. 6, n. 41982 del 21/09/2004, Fava, Rv. 230220). Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione (Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, El Azouzi e altro, Rv. 247392), il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini d’impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell’estratto contumaciale e quindi dell’erronea declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione come se i termini per impugnare non fossero mai decorsi, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per dedurre il mancato passaggio in giudicato della sentenza e l’illegittimità della sua esecuzione per difetto del titolo esecutivo. 
 
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. 
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Così deciso il 18/06/2015 
 

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