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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 34365 | Data di udienza: 25 Novembre 2020

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite – Accertamento del reato – Buona fede del terzo acquirente – Valutazione della condotta – Lottizzazione abusiva negoziale – Plurisoggettività del reato – Malafede dei venditori – Terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva – Condotta – Nesso causale – Normale diligenza – Opposizione del terzo rimasto estraneo al procedimento – Poteri del giudice dell’esecuzione – Valutazione della condotta del terzo – Causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione e confisca – Presupposti e limiti – Artt. 30, 44 d.P.R. 380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lottizzazione abusiva – Poteri del giudice – Accertamento del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2020
Numero: 34365
Data di udienza: 25 Novembre 2020
Presidente: PICCIALLI
Estensore: PEZZELLA


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite – Accertamento del reato – Buona fede del terzo acquirente – Valutazione della condotta – Lottizzazione abusiva negoziale – Plurisoggettività del reato – Malafede dei venditori – Terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva – Condotta – Nesso causale – Normale diligenza – Opposizione del terzo rimasto estraneo al procedimento – Poteri del giudice dell’esecuzione – Valutazione della condotta del terzo – Causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione e confisca – Presupposti e limiti – Artt. 30, 44 d.P.R. 380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lottizzazione abusiva – Poteri del giudice – Accertamento del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 03/12/2020 (Ud. 25/11/2020), Sentenza n.34365

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite – Accertamento del reato – Buona fede del terzo acquirente – Valutazione della condotta – Artt. 30, 44 d.P.R. 380/01.

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna, a condizione che nella condotta del terzo acquirente, sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, siano riscontrabili quantomeno profili di colpa. Pertanto, anche il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore. Sicché, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all’operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell’intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva negoziale – Plurisoggettività del reato – Malafede dei venditori – Terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva – Condotta – Nesso causale – Buona fede – Normale diligenza.

La lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamene o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione. L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè — pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza — di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento — o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza — la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, pertanto, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Confisca – Opposizione del terzo rimasto estraneo al procedimento – Poteri del giudice dell’esecuzione – Valutazione della condotta del terzo.

In tema di confisca conseguente a lottizzazione abusiva disposta al di fuori dei casi di condanna, il giudice dell’esecuzione, investito come nel caso che ci occupa della opposizione del terzo rimasto estraneo al procedimento, è tenuto ad accertare, dal punto di vista oggettivo, l’effettiva esistenza della lottizzazione e, dal punto di vista soggettivo, l’insussistenza della buona fede nella condotta del terzo acquirente dell’immobile, sulla base di quanto provato dalla pubblica accusa.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione e confisca – Presupposti.

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In sintesi, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non è ostativa alla confisca, qualora sia stato assicurato il contraddittorio e il diritto alla prova.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lottizzazione abusiva – Poteri del giudice – Accertamento del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

In tema di lottizzazione abusiva, il giudice del dibattimento non è tenuto all’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., dovendo proseguire l’istruttoria per accertare il reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi al fine di disporre la confisca urbanistica del bene sottoposto a sequestro. Sicché, la confisca può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all’esito di procedura in contraddittorio a norma dell’art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale. Dunque, presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca in oggetto, è che sia stata accertata l’effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva; ulteriore condizione, però, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l’elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.

(rigetta i ricorsi avverso ordinanza del 07/07/2016 del TRIBUNALE di NOLA ) Pres. PICCIALLI, Rel. PEZZELLA, Ric. Auricchio ed altri


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 03/12/2020 (Ud. 25/11/2020), Sentenza n.34365

SENTENZA

 

 

 

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