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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 15175 | Data di udienza: 11 Gennaio 2018

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura – Superamento limiti di emissione per lo scarico – Metodiche di prelievo e campionamento del refluo – Campionamento istantaneo e esame visivo – Scelta dell’organo di controllo – Particolari esigenze – Obbligo di motivazione – Art. 137, c.5, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – Codice dell’Ambiente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2018
Numero: 15175
Data di udienza: 11 Gennaio 2018
Presidente: FUMU
Estensore: DOVERE


Premassima

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura – Superamento limiti di emissione per lo scarico – Metodiche di prelievo e campionamento del refluo – Campionamento istantaneo e esame visivo – Scelta dell’organo di controllo – Particolari esigenze – Obbligo di motivazione – Art. 137, c.5, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – Codice dell’Ambiente.



Massima

 

 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 05/04/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.15175

 
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura – Superamento limiti di emissione per lo scarico – Metodiche di prelievo e campionamento del refluo – Campionamento istantaneo e esame visivo – Scelta dell’organo di controllo – Particolari esigenze – Obbligo di motivazione – Art. 137, c.5, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – Codice dell’Ambiente.
 
In relazione al reato di cui all’art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, concernente il superamento dei limiti di emissione per lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 alla Parte Il del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell’arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione (Sez. 3, n. 30135 del 05/04/2017, dep. 15/06/2017, Boschi). Non è precluso neppure l’esame visivo, ancorché esso non sia da solo sufficiente, richiedendo di essere affiancato dal campionamento (Cass.. Sez. 3, n. 12471 del 15/12/2011, dep. 03/04/2012, Bacini). 

(conferma sentenza del 14/07/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA) Pres. FUMU, Rel. DOVERE, Ric. D’Elia
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 05/04/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.15175

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 05/04/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.15175
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: D’ELIA PIERGIORGIO nato il 24/02/1970 a LECCE;
 
avverso la sentenza del 14/07/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
udito il difensore del ricorrente // che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di D’Elia Piergiorgio dal Tribunale di Cremona, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di omicidio colposo in danno di Donatello Schiavi e condannato alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, con la statuizione della sospensione della patente di guida per un anno.
 
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito e non oggetto di contestazione se non nei termini specificati nel prosieguo, il 27 giugno 2007 il D’Elia, ingegnere dei WFF di Cremona, era alla guida dell’autopompa Mercedes MB 1841 targata VF24493 e percorreva la SP 47 quando giunto in prossimità del chilometro 10+000, nel tratto terminale di una curva sinistrorsa fuoriusciva con le ruote posteriori di destra dalla carreggiata, procedendo sulla contigua banchina sino a collidere con la pietra miliare del km. 10; nell’urto veniva danneggiato l’accoppiatore e ciò determinava la perdita di controllo del mezzo, che si ribaltava, sconfinava nella corsia di marcia opposta e urtava l’autocarro Iveco Daily 35 targato UK577JL, alla cui guida si trovava lo Schiavi; a seguito della violenta collisione i due veicoli prendevano fuoco e lo Schiavi, rimasto intrappolato tra le lamiere, per le gravissime lesioni e la carbonizzazione del corpo decedeva sul posto.
 
Al D’Elia è stato rimproverato di aver tenuto una condotta di guida non adeguata al contesto dei luoghi (in particolare alla ridotta ampiezza delle corsie di marcia e all’assenza di banchina laterale); essa determinava, anche per la velocità mantenuta, lo spostamento del veicolo verso il ciglio erboso laterale della carreggiata e la perdita di controllo del mezzo, dovendosi escludere l’ipotesi di un problema tecnico del mezzo prospettata dalla difesa dell’imputato.
 
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Cristiana Speroni e Luca Bisori.
 
2.1. Con un primo motivo deducono il vizio della motivazione, in relazione alle cause della perdita di controllo del veicolo dei VVFF. Premesso che la sentenza di primo grado aveva individuato nell’elevata velocità mantenuta dal D’Elia la causa della perdita di controllo del mezzo, gli esponenti segnalano come la Corte di Appello, coerentemente a quanto concluso dal perito nominato nel corso del giudizio di secondo grado, non abbia mai posto in correlazione tra loro la velocità del veicolo e la fuoriuscita dalla carreggiata delle ruote di destra dell’autopompa. Si tratta del tema decisivo, poiché è pacifico che la condotta tenuta dal D’Elia, una volta che le ruote del veicolo avevano sormontato la banchina, non era stata rimproverabile per alcun profilo. Orbene, assumono gli esponenti, il perito non è riuscito ad individuare elementi oggettivi che valgano ad indicare le cause della fuoriuscita delle ruote dalla carreggiata; a questo riguardo egli ha fatto riferimento al dato testimoniale offerto da Roberta Guida, secondo la quale l’autopompa aveva sbandato già 150 metri prima della curva a sinistra teatro dell’incidente, per dedurne che la condotta di guida non era stata adeguata ai luoghi. Secondo gli esponenti, il ricorso alle sole dichiarazioni di un teste integra un vizio della perizia che si riflette in un vizio della sentenza che fa ad essa acritico riferimento.
 
In ogni caso, proseguono gli esponenti, nel corso dell’escussione il perito non ha più fatto riferimento al precedente sbandamento del veicolo (che imponeva di regolarne la marcia) ma alle ridotte dimensioni della sede stradale, senza alcuna indicazione circa le cause della fuoriuscita delle ruote: non è mai stato affermato che la velocità mantenuta fosse inadeguata, pur essendo contenuta nei limiti prescritti sul tratto stradale.
 
2.2. Con un secondo motivo si denuncia l’illogicità della motivazione in relazione al mancato accertamento di un possibile nesso di correlazione tra il sinistro e la difettosità dei mezzi VVFF del medesimo genere dell’autopompa condotta dal D’Elia e l’omessa assunzione di una prova decisiva, consistente in una perizia.
 
Rammentano gli esponenti che la Corte di Appello aveva disposto la perizia anche per accertare se causa del sinistro fosse stato un guasto del veicolo e per eseguire una ricognizione dei sinistri analoghi; sostengono che le attività del perito sono state insufficienti, tanto da comportare la mancata assunzione di una prova decisiva, già giudicata tale dalla Corte di Appello. Sicché è anche manifestamente contraddittorio che la Corte di Appello abbia ritenuto sufficienti accertamenti parziali.
 
2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l’erronea applicazione dell’art. 45 cod. pen. e dell’art. 3 Cod. str. ed il vizio della motivazione, in relazione alla negazione della ricorrenza del caso fortuito costituito dalla presenza sulla banchina della pietra miliare, causa del ribaltamento del veicolo.
 
Nella consulenza tecnica della difesa era stato posto in evidenza che la pietra miliare contro la quale urtò il veicolo dei VVFF era occultata dalla vegetazione e non era segnalata; il rilievo non è stato preso in considerazione dalla Corte di Appello. Gli esponenti riferiscono che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presenza di ostacoli sulla banchina non costituisce ragione di esonero di responsabilità del conducente se la condizione di pericolo è adeguatamente segnalata; che la banchina fa parte della strada e quindi deve essere transitabile e che una sua parziale inservibilità deve essere segnalata.
 
Ne conseguono i denunciati vizi. 

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
3.1. Il primo motivo di ricorso riposa sulla tesi che sia illegittima una pronuncia che, a riguardo di un accadimento la cui ricostruzione sia tributaria di nozioni tecniche, fondi esclusivamente su un dato testimoniale. Il ricorrente, infatti, ha evidenziato che la Corte di Appello ha ritenuto di poter affermare che, prima che il veicolo condotto dal D’Elia sormontasse con le ruote posteriori destre la banchina, già aveva percorso una traiettoria anomala, sbandando, e ciò sulla scorta delle dichiarazioni della Guida, pur se i vari contributi esperti offerti al giudizio – e in particolare la perizia disposta dagli stessi giudici di secondo grado – non erano stati in grado di rinvenire sul posto tracce di tale anomala andatura.
 
La tesi è infondata ed il dedotto vizio di motivazione è insussistente.
 
Il vigente sistema processuale non propone gerarchie tra i vari mezzi di prova o aritmetiche probatorie; informato al principio del libero convincimento – e quindi del ragionevole apprezzamento delle prove legalmente acquisite – esso affida ai parametri della manifesta illogicità e della compiutezza della motivazione il compito di garantire, mediante il giudizio di legittimità, la ragionevolezza del giudizio. Anche nei settori nei quali risultano indicazioni normative per uno speciale rilievo di valori soglia e peculiari previsioni per il relativo accertamento, viene escluso che la prova possa essere data esclusivamente secondo particolari metodiche. In tema di accertamento dello stato di ebbrezza da assunzione di sostanze alcoliche è ius receptum che l’esame strumentale non costituisce una prova legale e che l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, dep. 24/06/2015, Bertoldo, Rv. 263876). In relazione al reato di cui all’art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, concernente il superamento dei limiti di emissione per lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura, si insegna che le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 alla Parte Il del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell’arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione (Sez. 3, n. 30135 del 05/04/2017, dep. 15/06/2017, Boschi, Rv. 270325). Non è precluso neppure l’esame visivo, ancorché esso non sia da solo sufficiente, richiedendo di essere affiancato dal campionamento ( cfr. Sez. 3, n. 12471 del 15/12/2011, dep. 03/04/2012, Bacini, Rv. 252226). 
 
Anche laddove la normativa extrapenale prevede specifiche presunzioni legali (come l’ordinamento tributario), il giudice penale resta tenuto alla valutazione dei sottostanti dati di fatto, da considerare unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, dep. 16/07/2015, Cappellini e altro, Rv. 264251).
 
Non può essere quindi censurata una motivazione solo perché si affida ad un unico mezzo di prova, sia esso la testimonianza o un documento (fermo il disposto dell’art. 192, co. 3 cod. proc. pen., che qui non rileva); o perché ritiene di accertare in altro modo un dato ‘misurabile’ o comunque ricostruibile in forza della tecnica o della conoscenza scientifica.
 
E’ invece legittima la pretesa di verificare se la focalizzazione della decisione sul prescelto mezzo di prova trova giustificazione nella composizione e nella qualità del compendio probatorio; e se l’uso di tale prova si rispecchi in una motivazione non manifestamente illogica.
 
Ne consegue, per quanto attiene al caso che occupa, che l’aver la Corte di Appello fatto perno sulla testimonianza della Guida per ricostruire quanto avvenuto prima che l’autopompa invadesse la banchina non è di per sé illegittimo e va sindacato alla luce della previsione dell’art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen.
 
Ora, il solo elemento sul quale si fa perno per dimostrare la illogicità della motivazione concernente il punto è costituito dalla circostanza che gli esperti non rilevarono dati oggettivi di conforto di quella testimonianza.
 
La questione va approcciata tenendo presente quanto dalla teste riferito. La Guida dichiarò che l’autopompa aveva sbandato, costringendola ad approssimarsi al margine destro della propria corsia di marcia; che poi il grosso mezzo si era riposizionato nella corsia di marcia di pertinenza, ancora sbandando, ed infine aveva ancora sbandato ed invaso la banchina. Risulta evidente, quindi, che lo sbandamento che pose in pericolo la stessa Guida avvenne verso la corsia di marcia da questa percorsa e non verso la banchina (quel che accadde dopo non è controverso). Sicché la carenza di tracce di quel primo anomalo andamento del veicolo condotto dal D’Elia non si pone in palese contrasto con quanto riferito dalla teste. D’altronde, lo stesso ricorrente non giunge ad affermare che l’assenza di elementi di conferma alla deposizione della teste inficia tale testimonianza per una intrinseca incompatibilità logica.
 
3.2. Da quel che si è appena esposto consegue che non c’è ragione di discostarsi da quanto ritenuto accertato dalla Corte di Appello; ovvero che già prima dell’uscita dalla sede stradale l’autopompa aveva avuto un’andatura irregolare. Da tale dato la corte distrettuale deduce che il D’Elia, pur avendo a disposizione un rettilineo di circa 150 metri prima che iniziasse la curva sinistrorsa, non aveva regolato la marcia in modo da riprendere il controllo del veicolo ("il conducente, dopo il primo sbandamento, aveva tutto il tempo e l’agio per mettere in sicurezza il mezzo … "). Per la Corte di Appello il mancato ripristino di un’andatura regolare era stata dovuta alla elevata velocità di marcia, dovendosi escludere l’ipotesi del guasto tecnico.
 
Facendo corretta applicazione della logica e dei principi espressi da questa Corte in tema di nesso di causalità, in ragione di tale precedente condotta colposa la Corte di Appello ha attribuito al D’Elia anche il successivo svolgersi degli accadimenti, pur se non rimproverabile il comportamento serbato durante lo svio e il successivo ribaltamento del veicolo. In sostanza, la pericolosa condotta di guida tenuta prima dello svio lo aveva provocato e quanto accaduto dopo (impatto con la pietra miliare, rottura del dispositivo di accoppiamento, impossibilità di controllo del veicolo, ribaltamento dello stesso, invasione della corsia opposta e collisione con il Daily) era causalmente derivato da quella anteriore condotta.
 
Che la velocità fosse elevata è affermato essenzialmente per l’assenza di altre accertate causali: non risultò che il D’Elia non fosse in ottimali condizioni psico-fisiche, non ha trovato concretezza probatoria la tesi di un difetto strutturale del veicolo; ma anche per la ricorrenza di elementi che indiziano l’imprudenza e l’imperizia alla guida di quel veicolo speciale: rileva la Corte di Appello che il D’Elia "non era … un conducente esperto di tali mezzi speciali", il mezzo era nuovo ed in fase di prova, non favorevoli ad una verifica del mezzo le dimensioni e le caratteristiche della strada percorsa.
 
Un simile percorso ricostruttivo non è censurabile in questa sede. Esso propone il ricorso alla prova logica, in assenza di prove storiche. Orbene, questo Collegio condivide il principio secondo il quale la prova logica, raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità dì ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 – dep. 11/10/2017, Me altri, Rv. 271228).
 
D’altro canto, non è neppure corretto affermare, come fanno gli esponenti, che il perito non ha mai sostenuto che la velocità mantenuta dal D’Elia fosse inadeguata allo stato dei luoghi; egli ha certamente escluso che fosse superiore al limite imposto nel tratto (84 Km/h a fronte di un limite di 90 Km/h); ma non ha fatto alcuna affermazione in ordine alla adeguatezza rispetto allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del mezzo. 
 
3.3. Si inserisce nel segmento causale la deduzione di un vizio di motivazione e del vizio di omessa assunzione di prova decisiva di cui al secondo motivo.
 
Per confutare che causa del sinistro fu la condotta di guida del D’Elia, caratterizzata da una velocità inadeguata alle condizioni proprie, del veicolo e dei luoghi, gli esponenti censurano che non sia stata percorsa come si doveva la via dell’accertamento di un difetto intrinseco del veicolo. Perciò indicano come illogica la motivazione che di quell’accertamento fa a meno dopo che era stato ritenuto necessario; ribadiscono la decisività dell’apporto dell’esperto, sollecitato ma non ‘conseguito’.
 
In realtà, non può costituire di per sé motivo di manifesta illogicità della motivazione la rinuncia ad informazioni che, ricercate per il tramite del perito, non sono state reperite. La motivazione va sindacata per ciò che è, non per quel che avrebbe potuto essere.
 
Ancora una volta, quindi, per il ricorrente si tratta di identificare palesi fratture del percorso logico e argomentativo. Nulla di tutto ciò nel caso del motivo in esame, che si muove sulla linea della denuncia di un profilo ‘formale’.
 
Per ciò che attiene alla omessa assunzione di una prova decisiva, mette conto rilevare che il vizio previsto dall’art. 606, co. 1 lett. d) cod. proc. pen. non è ravvisabile in rapporto alla perizia, in quanto essa non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 – dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 270936).
 
3.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Esso riposa sul presupposto che la pietra miliare costituisca un elemento estraneo alla banchina (ovvero la "parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati": art. 3, co. 1 n. 4 Cod. str.), sì che la sua presenza, almeno quando risulti pericolosa, debba essere segnalata.
 
Ben diversamente la presenza di segnalazioni dette comunemente chilometriche ("segnali di progressiva distanziometrica", secondo la terminologia dell’art. 129 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Cod. str., d.p.r. n. 495 del 16.12.1992) costituisce una ordinaria evenienza, tanto da essere disciplinata dal menzionato art. 129, che ne definisce le caratteristiche (peraltro consentendo sulle strade già aperte al traffico il mantenimento di quelli in materiale lapideo), e da altre disposizioni dedicate ai segnali verticali, che ne indicano altezze, collocazione rispetto alla carreggiata e così seguitando.
 
Non costituendo la presenza della pietra miliare un fattore imprevedibile va escluso che essa ricondursi al caso fortuito la rottura dell’accoppiatore del veicolo dei VV.FF. Il caso fortuito è quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente (Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012, D’Amico, Rv. 254479). Come è stato precisato in altra occasione, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all’agente, in relazione all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45 c.p. (Sez. 4, Sentenza n. 19373 del 15/03/2007, Mollicone e altro, Rv. 236613).
 
Della condotta di guida del D’Elia si è già ampiamente scritto; la prevedibilità della presenza sulla banchina di segnali quali la pietra miliare esclude in modo assoluto che possa legittimamente evocarsi il caso fortuito.
 
4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/1/2018.
 

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