ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle acque – INQUINAMENTO SUOLO – Contaminazione di terreni e falda sotterranea – DANNO AMBIENTALE – Disastro ambientale innominato – Evento non visivamente ed immediatamente percepibile che si realizza in un periodo pluriennale – Compromissione della sicurezza e della salute – Art. 434 cod. pen. – Delitti colposi di danno – Mancata bonifica di siti inquinati – Pericolo della pubblica incolumità – Capacità diffusiva del nocumento – Azione o omissione colposa – Rapporto di causalità – Ecodelitti – Nozione di forma commissiva e omissiva – Condotta criminosa – Ecoreati – Differenza tra gli articoli 434 e 449 cod. pen. – Disastro colposo innominato e “altro disastro” – Realizzazione dell’evento in un periodo molto prolungato – Decorrenza del termine di prescrizione – Individuazione del dies a quo – Delitti contro l’ambiente – Clausola di riserva contenuta nell’art. 452-quater cod. pen. – TUTELA DELLA SALUTE – Pericolo per un numero indeterminato di persone – Non occorrono precisi e misurati dati tecnici relativi all’inquinamento – Ragionamento logico e su massime di esperienza – Sufficiente – Verifica della prova scientifica in sede di legittimità – Esclusione – Direttore di stabilimento – Reati colposi omissivi impropri settore ambiente – Addebito della responsabilità – Posizione di garanzia indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni – Parte civile – Risarcimento dei danni – Condanna generica di un danno risarcibile – Nesso di causalità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro l’incolumità pubblica – Distinzione tra le ipotesi criminose – Disastro innominato – Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata – Reato a forma libera – Natura eventualmente permanente del disastro colposo – Giurisprudenza – RISARCIMENTO DEL DANNO – Liquidazione del risarcimento del danno per il pregiudizio morale – Calcolo dell’ammontare del risarcimento – Valutazione del giudice in ordine alla liquidazione – Apprezzamenti discrezionali ed equitativi – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Reati ambientali – Legittimazione a costituirsi parte civile nei processi – Ministero dell’Ambiente – Artt. 311 e ss. D.Lgs. n.152/2006 – Configurabilità di un interesse differenziato in capo agli enti locali – Cittadino legittimato a costituirsi parte civile – Specifica pretesa in relazione a determinati beni – Art. 2043 cod. civ. – Risarcimento anche non patrimoniale – Enti locali territoriali – Danno all’immagine – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Riconosciuta tutelabilità degli interessi collettivi – Diritto al ristoro risarcitorio e dimostrazione del danno – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Colpa commissiva nel reato di disastro colposo – Il mutamento dell’imputazione non comporta mutamento del fatto – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Sindacato del vizio di motivazione – Limiti.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2020
Numero: 13843
Data di udienza: 12 Dicembre 2019
Presidente: FUMU
Estensore: ESPOSITO
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle acque – INQUINAMENTO SUOLO – Contaminazione di terreni e falda sotterranea – DANNO AMBIENTALE – Disastro ambientale innominato – Evento non visivamente ed immediatamente percepibile che si realizza in un periodo pluriennale – Compromissione della sicurezza e della salute – Art. 434 cod. pen. – Delitti colposi di danno – Mancata bonifica di siti inquinati – Pericolo della pubblica incolumità – Capacità diffusiva del nocumento – Azione o omissione colposa – Rapporto di causalità – Ecodelitti – Nozione di forma commissiva e omissiva – Condotta criminosa – Ecoreati – Differenza tra gli articoli 434 e 449 cod. pen. – Disastro colposo innominato e “altro disastro” – Realizzazione dell’evento in un periodo molto prolungato – Decorrenza del termine di prescrizione – Individuazione del dies a quo – Delitti contro l’ambiente – Clausola di riserva contenuta nell’art. 452-quater cod. pen. – TUTELA DELLA SALUTE – Pericolo per un numero indeterminato di persone – Non occorrono precisi e misurati dati tecnici relativi all’inquinamento – Ragionamento logico e su massime di esperienza – Sufficiente – Verifica della prova scientifica in sede di legittimità – Esclusione – Direttore di stabilimento – Reati colposi omissivi impropri settore ambiente – Addebito della responsabilità – Posizione di garanzia indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni – Parte civile – Risarcimento dei danni – Condanna generica di un danno risarcibile – Nesso di causalità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro l’incolumità pubblica – Distinzione tra le ipotesi criminose – Disastro innominato – Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata – Reato a forma libera – Natura eventualmente permanente del disastro colposo – Giurisprudenza – RISARCIMENTO DEL DANNO – Liquidazione del risarcimento del danno per il pregiudizio morale – Calcolo dell’ammontare del risarcimento – Valutazione del giudice in ordine alla liquidazione – Apprezzamenti discrezionali ed equitativi – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Reati ambientali – Legittimazione a costituirsi parte civile nei processi – Ministero dell’Ambiente – Artt. 311 e ss. D.Lgs. n.152/2006 – Configurabilità di un interesse differenziato in capo agli enti locali – Cittadino legittimato a costituirsi parte civile – Specifica pretesa in relazione a determinati beni – Art. 2043 cod. civ. – Risarcimento anche non patrimoniale – Enti locali territoriali – Danno all’immagine – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Riconosciuta tutelabilità degli interessi collettivi – Diritto al ristoro risarcitorio e dimostrazione del danno – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Colpa commissiva nel reato di disastro colposo – Il mutamento dell’imputazione non comporta mutamento del fatto – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Sindacato del vizio di motivazione – Limiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 07/05/2020 (Ud. 12/12/2019), Sentenza n.13843
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle acque – INQUINAMENTO SUOLO – Contaminazione di terreni e falda sotterranea – DANNO AMBIENTALE – Disastro ambientale innominato – Evento non visivamente ed immediatamente percepibile che si realizza in un periodo pluriennale – Compromissione della sicurezza e della salute – Art. 434 cod. pen..
Integra il cosiddetto disastro innominato non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l’evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità (Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Conti, fattispecie in tema di disastro innominato doloso ex art. 434 cod. pen. (…altri disastri dolosi) in cui è stato ritenuta idonea ad integrare l’evento distruttivo la diffusione nell’aria per anni di polveri sottili derivante dall’attività produttiva di una centrale termoelettrica).
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Delitti colposi di danno – Mancata bonifica di siti inquinati – Pericolo della pubblica incolumità – Capacità diffusiva del nocumento – Azione o omissione colposa – Rapporto di causalità.
Il reato di cui all’art. 449 cod. pen. richiede, quale elemento costitutivo, un’azione o un’omissione colposa, che si ponga in rapporto di causalità con un evento di danno che colpisca la collettività e produca effetti gravi, complessi ed estesi a cose o persone, esponendo a serio pericolo la pubblica incolumità. E’ necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento. In applicazione di tale principio, si è ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva accertato il disastro colposo in un caso di rilascio di un ingente quantitativo di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, poi confluiti in un fiume e, quindi, in mare, con gravi danni alla fauna ittica, alle comunità ornitiche del fiume e alla vegetazione spondale.
DANNO AMBIENTALE – Ecodelitti – Nozione di forma commissiva e omissiva – Condotta criminosa.
Nella forma commissiva, oltre alle condotte genericamente imprudenti, vengono in considerazione quelle contrastanti con le norme presenti in vari rami dell’ordinamento, che dettano particolari cautele, pongono divieti, prescrivono obblighi in funzione di prevenzione delle varie ipotesi di disastro, nell’esercizio di attività rischiose, o anche in contrasto con ordini o discipline, come le disposizioni interne a fabbriche dove si svolgono lavorazioni pericolose. Nella forma omissiva, la condotta criminosa può consistere nella mancata adozione delle misure consigliate dalla più moderna tecnologia atta ad aumentare la sicurezza: ove vi sia disponibilità di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è necessario adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza.
DANNO AMBIENTALE – Ecoreati – Differenza tra gli articoli 434 e 449 cod. pen. – Disastro colposo innominato e “altro disastro” – Realizzazione dell’evento in un periodo molto prolungato.
Il delitto di disastro colposo innominato (ex artt. 434 e 449 cod. pen.) è integrato da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche gli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità. Rispetto al disastro innominato previsto dall’art. 434 cod. pen. con l’espressione “altro disastro”, viene in rilievo non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l’evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; con la conseguenza che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull’ecosistema e sulla qualità dell’aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell’habitat umano.
DANNO AMBIENTALE – Ecoreati – Delitto di disastro colposo – Decorrenza del termine di prescrizione – Individuazione del dies a quo.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, anche nel delitto di disastro colposo previsto dall’art. 449 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l’evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rileva, ai fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell’obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro l’incolumità pubblica – Distinzione tra le ipotesi criminose – Disastro innominato – Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata – Reato a forma libera – Natura eventualmente permanente del disastro colposo – Giurisprudenza.
In tema di reati contro l’incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod. pen.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità mentre, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434. Il disastro innominato, quindi, è reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola immutatio loci, purchè questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità (Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passanello). Mentre, il reato a forma libera, può consistere in un macroevento di immediata evidenza e di notevoli dimensioni (crollo, naufragio, deragliamento, ecc.), ma anche in un evento non immediatamente percepibile, che si dispiega in un arco di tempo molto prolungato. Il disastro colposo, pertanto, è un reato eventualmente permanente, in cui il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l’ipotesi stessa. Nel reato eventualmente permanente, peraltro, la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità (Sez. 3, n. 16042 del 28/02/2019, Antonioli, in cui il reato eventualmente permanente è distinto dal reato a consumazione prolungata o frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell’interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo).
DANNO AMBIENTALE – Delitti contro l’ambiente – Disastro ambientale – Clausola di riserva contenuta nell’art. 452-quater cod. pen.
In tema di disastro ambientale, anche dopo la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto specifici delitti contro l’ambiente disciplinati negli artt. 452-bis e ss. cod. pen., la previsione di cui all’art. 434 cod. pen. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata in forza della clausola di riserva contenuta nell’art. 452-quater cod. pen.
DANNO AMBIENTALE – Delitto di disastro ambientale colposo – TUTELA DELLA SALUTE – Pericolo per un numero indeterminato di persone – Non occorrono precisi e misurati dati tecnici relativi all’inquinamento – Ragionamento logico e su massime di esperienza – Sufficiente – Fattispecie.
Per stabilire la sussistenza di un pericolo di un numero indeterminato di persone (individuabile nei lavoratori del sito industriale e negli abitanti della zona limitrofa), non occorrono precisi e misurati dati tecnici relativi all’inquinamento, in quanto la prova del delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo fondarsi anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza. Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.), è necessario che l’attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo, dato atto della tossicità delle sostanze immesse, come dimostrato dall’imposizione di cui alla legislazione ambientale di livelli-soglia nelle matrici ambientali sia pur ispirati alla «sicurezza» e alla «cautela». Nella specie, le acque destinate all’uso umano sono sia quelle per uso potabile, sia quelle destinate alla preparazione di cibi e bevande, sia in generale quelle «per altri usi domestici», tra i quali devono annoverarsi l’innaffiamento di orti e giardini, ovvero l’irrigazione di colture (art. 2 D. Lgs. n. 31 del 2001) e ha sottoli-neato il numero e la varietà delle sostanze tossiche idonee a contaminare animali e vegetali nonché ad avere contatti dermici direttamente con le persone. Per tale ragione, quindi, non rilevava stabilire se l’acqua potesse effettivamente pervenire in contatto con l’uomo per ingestione o per contatto dermico né apparivano censurabili i criteri adottati dal consulente del pubblico ministero. Deve, quindi, escludersi che sia stato riconosciuto il reato di disastro ai fini della sola tutela dell’ambiente e non dell’incolumità pubblica delle persone, così anticipando eccessivamente la soglia di tutela del bene giuridico. Il rischio per la salute dell’uomo è stato illustrato in misura adeguatamente specifica entro i limiti richiesti per un reato di pericolo astratto.
DANNO AMBIENTALE – Verifica della prova scientifica in sede di legittimità – Esclusione.
In tema di prova scientifica, la Corte di legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica. Il giudice di legittimità, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
DANNO AMBIENTALE – Direttore di stabilimento – Reati colposi omissivi impropri settore ambiente – Addebito della responsabilità – Posizione di garanzia indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni.
Nei reati colposi omissivi impropri, l’addebito della responsabilità presuppone l’individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l’obbligo giuridico di impedire l’evento, il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui. Pertanto, il direttore di stabilimento è responsabile anche in relazione al settore ambiente, altrimenti non potrebbe neanche garantire la sicurezza dei lavoratori dalle contaminazioni e dalle immissioni di sostanze inquinanti, compito di tutela integrante un’altra sua specifica attribuzione. Mentre, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti. Il compito del direttore dello stabilimento non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso pericolose da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. Il suo compito di tutela della sicurezza del lavoratore non può essere arbitrariamente delimitato alla sola materia antinfortunistica ed escluso in relazione a quella ambientale.
DANNO AMBIENTALE – Parte civile – Risarcimento dei danni – Condanna generica di un danno risarcibile – Nesso di causalità.
La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non com-porta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito.
DANNO AMBIENTALE – RISARCIMENTO DEL DANNO – Liquidazione del risarcimento del danno per il pregiudizio morale – Calcolo dell’ammontare del risarcimento – Valutazione del giudice in ordine alla liquidazione – Apprezzamenti discrezionali ed equitativi.
La liquidazione del risarcimento del danno per il pregiudizio morale, attesa la sua natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l’ammontare del risarcimento. D’altronde, la valutazione del giudice in ordine alla liquidazione del danno morale, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione.
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Reati ambientali – Legittimazione a costituirsi parte civile nei processi – Ministero dell’Ambiente – Artt. 311 e ss. D.Lgs. n.152/2006 – DANNO AMBIENTALE – Configurabilità di un interesse differenziato in capo agli enti locali – Cittadino legittimato a costituirsi parte civile – Specifica pretesa in relazione a determinati beni – Art. 2043 cod. civ..
La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta non soltanto al Ministero dell’Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006, artt. 311, comma 1, ma anche all’ente pubblico territoriale ed ai soggetti privati, precisando però che per costoro siffatta legittimazione deve ritenersi limitata ai casi in cui per effetto della condotta illecita essi abbiano subito ordinari danni risarcibili ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva. Pertanto, in tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell’ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall’art. 2043 cod. civ.. In altri termini, il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e alla salubrità dell’ambiente, è previsto e disciplinato soltanto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale tipo di danno è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell’ambiente; tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbia dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale, così come possono agire per il risarcimento del danno non patrimoniale avente tuttavia le medesime caratteristiche del precedente quanto alla estraneità al danno ambientale di natura pubblica.
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Risarcimento anche non patrimoniale – Enti locali territoriali – Danno all’immagine.
La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali, spetta non soltanto al Ministro dell’Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale (ad es. risarcimento per danno all’immagine). Pertanto, la liquidazione del danno in favore dell’ente territoriale costituitosi parte civile, e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone necessariamente la verificazione di un concreto danno all’ambiente che arrechi un pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento. Inoltre, la risarcibilità del danno all’immagine dell’ente territoriale qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale si collega come aspetto non patrimoniale la menomazione del rilievo istituzionale dell’ente. Peraltro, la stessa lesione dell’immagine dell’ente, il quale, dalla commissione di reati vede compromesso il prestigio derivante dall’affidamento di compiti di controllo o gestione, costituisce danno non risarcibile autonomamente.
ASSOCIAZIONI E COMITATI – Riconosciuta tutelabilità degli interessi collettivi – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Ente territoriale e danno all’immagine – Diritto al ristoro risarcitorio e dimostrazione del danno.
La riconosciuta tutelabilità degli interessi collettivi, senza la necessità di individuare l’esistenza di una norma di protezione, sulla scorta della diretta assunzione da parte dell’ente dell’interesse in questione, divenuto scopo specifico dell’associazione o del comitato, così come si è altresì riconosciuta la legittimazione alla costituzione di parte civile dell’ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati (nella specie lesioni personali aggravate e minaccia), ma il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell’ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell’effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subìto in concreto, derivante dall’illecito contestato.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Colpa commissiva nel reato di disastro colposo – Il mutamento dell’imputazione non comporta mutamento del fatto – Principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice. Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito. Sicché, i profili di colpa commissiva per il reato di disastro colposo individuati nella sentenza impugnata non possono considerarsi estranei all’imputazione originaria, se ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all’imputato.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sindacato del vizio di motivazione – Limiti.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alle risultanze procedimentali, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, il giudicante abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di loro, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
(Rigetta i ricorsi sentenza del 20/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO ) Pres. FUMU, Rel. ESPOSITO, Ric. Proc. Gen. ed altri nel proc. Cogliati ed altri
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 07/05/2020 (Ud. 12/12/2019), Sentenza n.13843SENTENZA
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