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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 1431 | Data di udienza:

SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri edili – Lavori su ponteggio privo di parapetti – Infortunio – Violazione delle prescrizioni – Responsabilità del datore di lavoro e proprietario dell’unità immobiliare – Sussiste – Risarcimento del danno – Art. 590 c.p.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2012
Numero: 1431
Data di udienza:
Presidente: Brusco
Estensore: Blaiotta


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri edili – Lavori su ponteggio privo di parapetti – Infortunio – Violazione delle prescrizioni – Responsabilità del datore di lavoro e proprietario dell’unità immobiliare – Sussiste – Risarcimento del danno – Art. 590 c.p.. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 4^, 17 gennaio 2012, Sentenza n. 1431


SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri edili – Lavori su ponteggio privo di parapetti – Infortunio – Violazione delle prescrizioni – Responsabilità del datore di lavoro e proprietario dell’unità immobiliare – Sussiste – Risarcimento del danno – Art. 590 c.p..
 
Si configura la responsabilità del datore di lavoro, (nella specie anche proprietario dell’unità immobiliare nella quale si eseguivano lavori edili), per aver consentito di lavorare su un ponteggio del tutto difforme rispetto alle prescrizioni sotto diversi profili tecnici e soprattutto perché privo di parapetti atti ad impedire la precipitazione al suolo. Sicché, sussiste la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’articolo 590 c.p. in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e il conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile.

(dich. inamm. ricorso avverso la sentenza n. 2732/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/12/2010) Pres. BRUSCO, Est. BLAIOTTA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 4^, 17/01/2012, Sentenza n. 1431

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino – Consigliere
Dott. D’ISA Claudio          – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco – Consigliere Rel. 
Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
1) (…a.d…) N. IL (…a.d…);
 
avverso la sentenza n. 2732/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/12/2010;
 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO, che ha concluso per l’inammissibilita’;
 
Udito il difensore avv. (…a.d…), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Il Tribunale di Lodi ha affermato la responsabilita’ dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e lo ha altresi’ condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
 
La sentenza e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.
 
All’imputato, nella qualita’ di datore di lavoro di fatto e proprietario dell’unita’ immobiliare nella quale si eseguivano lavori edili, e’ stato mosso l’addebito di aver consentito al nipote (…a.d…), manovale irregolare addetto al cantiere, di lavorare su un ponteggio del tutto difforme rispetto alle prescrizioni sotto diversi profili tecnici e soprattutto perche’ privo di parapetti atti ad impedire la precipitazione al suolo.
 
In tale situazione il lavoratore perdeva l’equilibrio cadendo in terra e riportando rilevanti lesioni personali.
 
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio della motivazione. La sentenza di condanna si basa sulle dichiarazioni del lavoratore trascurando che si tratta di cittadino extracomunitario clandestino, privo di fissa dimora, nullatenente, animato da rancore verso i familiari, privo di conoscenza della lingua italiana.
 
Non si e’ inoltre tenuto conto del teste indotto dalla difesa che ha attribuito le lesioni alla caduta dal balcone di casa, si e’ trascurato che l’indagine e’ stata effettuata a distanza di oltre due anni dall’evento e che essa e’ stata deviata dall’utilizzo di un interprete di lingua italiana nominato in modo non corretto.
 
Si lamenta infine vizio della motivazione per cio’ che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
 
L’incensuratezza e la limitata gravita’ del fatto avrebbero dovuto indurre all’accoglimento della richiesta.
 
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
 
La Corte d’appello, condividendo l’articolata valutazione del fatto proposta dal primo giudice, reputa attendibili le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla causa della caduta e del tutto inverosimili, per contro, le prospettazioni difensive circa una caduta accidentale dal balcone dell’abitazione.
 
Le dichiarazioni della vittima, oltre ad essere coerenti, sono suffragate da elementi esterni costituiti dalle dichiarazioni testimoniali del fratello e di un teste estraneo, nonche’ dalle fotografie che mostrano il lavoratore proprio nel luogo dell’infortunio.
 
A fronte di tale attendibile versione si pone quella del tutto inverosimile fornita dall’appellante, secondo cui la caduta sarebbe stata accidentale e l’accusa sarebbe frutto di una iniziativa calunniosa nei confronti dello zio dovuta a pregresso rancore.
 
L’ipotesi della caduta dal balcone sulla strada viene ritenuta inverosimile atteso che un accadimento di tale rilevanza esterna avrebbe attirato l’attenzione di molte persone.
 
Inoltre l’ipotesi di un’iniziativa calunniosa non e’ confortata da emergenze concrete giacche’ la documentazione concernente una diffida e’ priva di significativita’ e d’altra parte l’avversione ipotizzata dovrebbe coinvolgere anche il teste estraneo ai rapporti familiari ed alle relative contese.
 
La Corte d’appello spiega, inoltre, le ragioni della mancata identificazione di altro lavoro, ed analizza in dettaglio le dichiarazioni della vittima analiticamente escludendo che sussistano le contraddizioni evocate dal ricorrente.
 
Si tratta di argomentazione analitica fondata su diverse e significative acquisizioni probatorie, immune da vizi logico-giuridici e dunque non censurabile nella presente sede di legittimita’. A fronte di tale compiuto apparato argomentativo la difesa del ricorrente si limita a proporre enunciazioni critiche gia’ argomentatamente confutate dal giudice di merito; e tenta di sollecitare impropriamente questa Corte alla riconsiderazione del merito.
 
Il diniego delle attenuanti generiche trova infine ben appropriata motivazione nel perdurare delle violazioni riscontrato in occasione di un sopralluogo; nonche’ nell’assenza di iniziative risarcitorie.
 
Il ricorso e’ quindi inammissibile.
 
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

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