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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Maltrattamento animali Numero: 9024 | Data di udienza: 3 Marzo 2022

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Animali domestici (cane) – Affidamento a persona non in grado di esercitare la custodia – Responsabilità del proprietario a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi – Sequestro preventivo impeditivo – Presupposti – Periculum in mora richiesto dall’art. 321 cod. proc. pen. – Fattispecie.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Marzo 2022
Numero: 9024
Data di udienza: 3 Marzo 2022
Presidente: SERRAO
Estensore: CENCI


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Animali domestici (cane) – Affidamento a persona non in grado di esercitare la custodia – Responsabilità del proprietario a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi – Sequestro preventivo impeditivo – Presupposti – Periculum in mora richiesto dall’art. 321 cod. proc. pen. – Fattispecie.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.4^, 17 marzo 2022 (Ud. 03/03/2022), Sentenza n.9024

 

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Animali domestici (cane) – Affidamento a persona non in grado di esercitare la custodia – Responsabilità del proprietario a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi – Sequestro preventivo impeditivo – Presupposti – Periculum in mora richiesto dall’art. 321 cod. proc. pen. – Fattispecie.

Il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso un’effettiva custodia. Sicché, in tema di sequestro preventivo impeditivo, ai fini della sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede. Fattispecie: sequestro preventivo di un cane lupo cecoslovacco adulto di taglia grande nei confronti della proprietaria dell’animale (co)indagata per lesioni colpose ed omessa custodia, in relazione all’aggressione di un bimbo (valutando anche le precedenti aggressioni dello stesso animale).

(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 09/09/2021 del TRIB. LIBERTA di MONZA) Pres. SERRAO, Rel. CENCI, Ric. Renna


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.4^, 17/03/2022 (Ud. 03/03/2022), Sentenza n.9024

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da RENNA ROSSELLA ANNA nato a MONZA;

avverso l’ordinanza del 09/09/2021 del TRIB. LIBERTA di MONZA;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame di Monza il 9 settembre – 9 ottobre 2021 ha confermato il decreto con cui il giudice di pace di Monza il 20-23 agosto 2021 ha ordinato il sequestro preventivo di un cane lupo cecoslovacco adulto di taglia grande nei confronti della proprietaria dell’animale, Rossella Anna Renna, che è (co)indagata per lesioni colpose ed omessa custodia, in relazione all’aggressione, avvenuta il 29 maggio 2021, di un bimbo di due anni da parte di tale cane.

2. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza la signora Renna, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro sia quanto al fumus commissi delicti sia quanto al periculum in mora.

2.1. Quanto al fumus, si assume che il Tribunale si sarebbe limitato ad una riconduzione astratta del fatto alla fattispecie contestata, senza tenere conto delle risultanze processuali che, invece, avrebbero consentito, dopo la verifica in concreto, la revoca o l’annullamento del sequestro.

Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si sottolinea come al momento del fatto la proprietaria fosse impegnata al lavoro e come, prima di uscire, avesse lasciato il cane regolarmente custodito dentro casa. Ne consegue che la ricorrente non potrebbe ritenersi responsabile dell’accaduto solo in quanto proprietaria, non avendo in realtà posto in essere nessuna condotta colposa, e ciò nemmeno se, in ipotesi, avesse autorizzato la figlia ad uscire portando a passeggiare il cane, in quanto l’animale aveva sia il guinzaglio che la museruola (come prescritto dalla A.S.L. a causa di precedenti aggressioni), non potendo prevedere che in un secondo momento la museruola sarebbe stata tolta.

La ricorrente, quindi, non aveva nel caso di specie né potere di vigilanza né potere effettivo di controllo sul cane.

2.2. Quanto al periculum in mora, si evidenzia che difetterebbero i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo poiché il fatto è di fine maggio del 2021, la visita del servizio veterinario pubblico è del 30 maggio 2021, la querela è del 15 luglio 2021, il sequestro è del 20 agosto, quindi di circa tre mesi dopo i fatti, tre mesi durante i quali non si sono registrati altri episodi di aggressione o morsicatura: donde – si assume – la vanificazione del senso sia pratico che giuridico del provvedimento di sequestro, di cui si chiede l’annullamento.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 febbraio 2002 ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Il ricorso non si confronta con l’effettivo contenuto del provvedimento impugnato e reitera temi già sviluppati e risolti dal Tribunale per il riesame.

2.1. Nel sostenere l’assoluta estraneità della ricorrente rispetto al reato, trascura che il provvedimento impugnato ha ritenuto che la conduttrice materiale del cane al momento dell’aggressione al bambino è la figlia della signora Renna, Francesca Giannotta, la quale non è stata in grado di condurre correttamente lo stesso, avendolo tenuto fuori casa senza la museruola, così violando quanto era stato espressamente prescritto dal servizio veterinario a cause della plurime aggressioni già poste in essere dal cane in precedenza; la ragazza, inoltre, secondo quanto riferito da un teste, è rimasta “impietrita” davanti all’aggressione porta dal cane al bambino. Il Tribunale, quindi, ha spiegato in maniera logica e congrua che la donna è stata negligente nel non impedire che il cane fosse condotto fuori dall’abitazione da persona non adeguata (la figlia indicata come convivente) ed in dispregio delle prescrizioni già impartite.

In relazione alla posizione di garanzia della ricorrente, la sentenza impugnata fa buon governo del principio secondo cui il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (Sez. 4, n. 36151 del 21/09/2021, Rizzo, non mass.; Sez. 4, n. 31874 del 27/6/2019, Giambellucca, Rv. 276705; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329; Sez. 4, n. 30548 del 13/04/2016, Bregantini, non mass.; Sez 4, n. 34765 del 3/4/2008, Morgione e altro, Rv. 240774).

2.2. Nell’affermare la mancanza di attualità e di concretezza del pericolo, la ricorrente non si confronta con la motivazione, ove si dà atto che il cane si era reso già autore di quattro aggressioni, che era già stato già condotto in canile ed infine riconsegnato con stringenti prescrizioni, che tali prescrizioni sono state violate, che né la ricorrente né la figlia si sono dimostrare in grado di gestire in concreto un cane che la A.S.L. ha ritenuto oggettivamente pericoloso e che comunque risulta, dalla stessa relazione del consulente di parte privata, essere ottimamente gestito nella struttura convenzionata con il Comune in cui si trova ricoverato.

La decisione impugnata è peraltro coerente con il principio secondo il quale «In tema di sequestro preventivo impeditivo, ai fini della sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede» (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Di Martino, Rv. 280018).

3. Consegue la statuizione in dispositivo.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell’8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 03/03/204.

 
 

 

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