Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Danno ambientale,
Diritto processuale penale,
Maltrattamento animali
Numero: 3873 |
Data di udienza: 14 Dicembre 2017
ANIMALI – Aggressioni a terzi – Reato di lesioni colpose – Obbligo del proprietario di controllare e custodire l’animale – RISARCIMENTO DANNI – Posizione di "vigilanza" – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni della persona offesa – Possono essere legittimamente poste da sole a conferma della penale responsabilità dell’imputato previa verifica – Inapplicabilità dell’art.192, c.3, c.p.p.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2018
Numero: 3873
Data di udienza: 14 Dicembre 2017
Presidente: BLAIOTTA
Estensore: MENICHETTI
Premassima
ANIMALI – Aggressioni a terzi – Reato di lesioni colpose – Obbligo del proprietario di controllare e custodire l’animale – RISARCIMENTO DANNI – Posizione di "vigilanza" – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni della persona offesa – Possono essere legittimamente poste da sole a conferma della penale responsabilità dell’imputato previa verifica – Inapplicabilità dell’art.192, c.3, c.p.p.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 26/01/2018 (Ud. 14/12/2017), Sentenza n.3873
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Aggressioni a terzi – Reato di lesioni colpose – Obbligo del proprietario di controllare e custodire l’animale – RISARCIMENTO DANNI – Posizione di "vigilanza" – Giurisprudenza.
Sul proprietario dell’animale (nella specie cani), fa capo una posizione di garanzia, che lo obbliga a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione. Nella specie, era stato richiesto più volte, al padrone, di assicurare la chiusura del cancello onde evitare l’uscita degli animali. Come conseguenza del comportamento omissivo dell’imputato, che non aveva provveduto a tale obbligo di custodia, i cani erano fuoriusciti dal cancello e si erano avventati contro il passante, provocandogli lesioni (Cass. Sez.4, sent.n.6393 del 10/1/2012; Sez.4, sent.n.18814 del 16/12/2011).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni della persona offesa – Possono essere legittimamente poste da sole a conferma della penale responsabilità dell’imputato previa verifica – Inapplicabilità dell’art.192, c.3, c.p.p..
Le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art.192, comma terzo, c.p.p. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità oggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.2, sent. n.43278 del 24 settembre 2015). (Fattispecie: aggressioni da parte di animali imputabile al mancato controllo e custodia).
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 31/05/2017 – TRIBUNALE di CASSINO) Pres. BLAIOTTA, Rel. MENICHETTI, Ric. Sportiello
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 26/01/2018 (Ud. 14/12/2017), Sentenza n.3873
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 26/01/2018 (Ud. 14/12/2017), Sentenza n.3873
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SPORTIELLO FRANCESCO nato il 19/11/1953 a NAPOLI;
avverso la sentenza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di CASSINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per
Il P.G. VIOLA ALFREDO POMPEO conclude per l’inammissibilità.
Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cassino confermava la sentenza di condanna resa dal Giudice di Pace di Gaeta nei confronti di Sportiello Francesco per il reato di lesioni colpose ai danni di Fiocco Antonio, aggredito da quattro cani di proprietà dell’imputato.
2. Ha proposto ricorso lo Sportiello, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di norme processuali ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, e senza l’allegazione di un elemento dimostrativo della proprietà dei cani in capo ad esso ricorrente ed alla sua connessa posizione di "vigilanza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, che ha respinto le medesime doglianze, già prospettate in sede di appello.
Quanto alla valutazione della deposizione della persona offesa, i giudici di merito si sono uniformati al principio più volte affermato da questa Corte Suprema, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art.192, comma terzo, c.p.p. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità oggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.2, sent. n.43278 del 24 settembre 2015, Rv.265104).
Nella specie, il Tribunale ha dato atto che le dichiarazioni del Fiocco, erano state puntualmente analizzate dal Giudice di Pace ed avevano trovato conferma nelle deposizioni dei due testi escussi in dibattimento.
Quanto alla proprietà dei cani, la stessa non era mai stata contestata dallo Sportiello, al quale – secondo quanto ricordato dal teste Spanu, Carabiniere in servizio a Ventotene – era stato richiesto più volte di assicurare la chiusura del cancello per evitare l’uscita degli animali.
All’imputato faceva quindi capo una posizione di garanzia, che lo obbligava a controllare e custodire i suoi cani, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione (Sez.4, sent.n.6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951; Sez.4, sent.n.18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594).
Come conseguenza del comportamento omissivo dell’imputato, che non aveva provveduto a tale obbligo di custodia, i cani erano fuoriusciti dal cancello e si erano avventati contro il Fiocco, provocandogli le lesioni descritte nel capo di incolpazione.
Queste le corrette argomentazioni del Tribunale, palesemente immuni dalle denunciate censure.
2. Il ricorso va per tali considerazioni dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2017