SICUREZZA SUL LAVORO – Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – Presupposti e criteri per le deleghe – Delega di funzioni e delega gestoria – Differenze. (Segnalazione e massime a cura di Francesco Camplani).
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Febbraio 2023
Numero: 8476
Data di udienza: 20 Ottobre 2022
Presidente: DOVERE
Estensore: RICCI
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – Presupposti e criteri per le deleghe – Delega di funzioni e delega gestoria – Differenze. (Segnalazione e massime a cura di Francesco Camplani).
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 27 febbraio 2023 (Ud. 20/10/2022), Sentenza n. 8476
SICUREZZA SUL LAVORO – Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – Presupposti e criteri per le deleghe – Delega di funzioni e delega gestoria – Differenze.
In materia di sicurezza sul lavoro, si rende necessario distinguere fra la delega di funzioni contemplata dall’art. 16 d. lgs. n. 81/2008 e la delega gestoria. Con la prima, infatti, viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica; la seconda attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse, essendo preordinata ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all’interno dell’organo collegiale. La delega di gestione, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti, su alcuni di essi, anche quando essa abbia ad oggetto la sicurezza sul lavoro. In relazione alla delega di gestione, il fatto che venga in rilievo la concentrazione della gestione della funzione, e non il trasferimento di alcune funzioni, determina conseguenze in ordine al contenuto della delega stessa. Nella specie, il soggetto delegato è già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, ivi compreso quello di spesa, non rendendo necessario un esplicito riferimento a quest’ultimo; la valutazione del rischio e la predisposizione di misure necessarie sono quindi eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico dei soli deleganti. In relazione alla delega di gestione, in capo ai deleganti si potrà configurare un dovere di verifica sulla base del flusso informativo, dell’assetto organizzativo generale e un potere di intervento con riferimento all’adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, vale a dire di situazioni di rischio non adeguatamente governate. Nel valutare la portata liberatoria di una delega in capo ai deleganti, si rende necessario prendere in esame le condizioni di operatività e l’effettività di esercizio da parte del delegato dei poteri e delle attribuzioni conferite, nonché chiarire se essa valesse a concentrare la funzione datoriale in senso prevenzionistico in capo all’amministratore delegato in materia di sicurezza, se e quali doveri di controllo permanessero in capo ai deleganti ed eventualmente come in concreto quei doveri fossero esercitati. Solo dalla individuazione del ruolo rivestito discende, infatti, l’individuazione delle condotte doverose del delegato, vale a dire il contenuto della posizione di garanzia.
(annulla con rinvio Sentenza del 15/07/2021 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ) Pres. DOVERE, Rel. RICCI