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SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza delle macchine introdotte in azienda – Rimozione delle fonti di pericolo per i lavoratori – Datore di lavoro – Delegato alla sicurezza – Attrezzatura di lavoro – Rischi di contatto meccanico – Sistemi protettivi – Zone pericolose – Movimenti pericolosi – Prevenzione antinfortunistica – Modello iperprotettivo – Modello collaborativo – Obbligo di vigilanza – Obblighi ripartiti tra più soggetti – Dovere di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari – Dovere di agire con diligenza, prudenza e perizia – Esonero di responsabilità – Condizioni di sicurezza – Possibili comportamenti trascurati del lavoratore – Fattispecie: omissione nell’adozione di misure tecniche atte ad evitare rischi di contatto con gli elementi mobili del tornio da parte dei lavoratori – Art. 71 D.Lgs. 81/2008 – Oggettiva idoneità del presidio antininfortunistico – Cautela sufficiente ad impedire l’evento – Eliminazione del rischio – Attenuazione del rischio – Evento con caratteristiche differenti – Presidio idoneo – Riduzione sensibile del rischio -Incompatibilità con lo sviluppo tecnologico. (Segnalazione e massime a cura di Alessia Riommi)

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