SICUREZZA SUL LAVORO – Coordinatore per l’esecuzione – Posizione autonoma di garanzia – Funzione di alta vigilanza – Gestore del rischio interferenziale – Eccezione in caso di pericolo grave e imminente – Art. 92 lett. f D.Lgs n.81/08.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2021
Numero: 24915
Data di udienza: 10 Giugno 2021
Presidente: PICCIALLI
Estensore: PEZZELLA
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Coordinatore per l’esecuzione – Posizione autonoma di garanzia – Funzione di alta vigilanza – Gestore del rischio interferenziale – Eccezione in caso di pericolo grave e imminente – Art. 92 lett. f D.Lgs n.81/08.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 30 giugno 2021 (Ud. 10/06/2021), Sentenza n.24915
SICUREZZA SUL LAVORO – Coordinatore per l’esecuzione – Posizione autonoma di garanzia – Funzione di alta vigilanza – Gestore del rischio interferenziale – Eccezione in caso di pericolo grave e imminente – Art. 92 lett. f D.Lgs n.81/08.
Il coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). L’unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all’art. 92 lett. f D.Lgs n.81/08 secondo cui egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l’esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.
(annulla con rinvio sentenza dei 16/07/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE) Pres. PICCIALLI, Rel. PEZZELLA, Ric. Paletti