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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 21902 | Data di udienza: 25 Maggio 2022

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza definitiva ed esecuzione dell’ordine di demolizione – Competenza – Autorità giudiziaria – Natura della sanzione amministrativa – Valutazione dell’edificio nel suo complesso – Dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi – Reati concernenti violazioni edilizie – Principio del “ne bis in idem” – Inapplicabilità dell’estinzione delle pene per decorso del tempo di cui all’art. 173 cod. pen. – Giurisprudenza della Corte EDU – L. n. 47/1985 oggi art. 31 d.P.R. n.380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi e paesaggistici – Opere abusive realizzate in area vincolata – Procedura di sanatoria – Requisiti di forma e di sostanza – Operatività del cd. “condono ambientale” e interventi “minori” – Verifiche del giudice – Art. 181 del Dlgs 42/2004. (segnalazione e massime a cura di Francesco Camplani)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2022
Numero: 21902
Data di udienza: 25 Maggio 2022
Presidente: PICCIALLI
Estensore: FERRANTI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza definitiva ed esecuzione dell’ordine di demolizione – Competenza – Autorità giudiziaria – Natura della sanzione amministrativa – Valutazione dell’edificio nel suo complesso – Dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi – Reati concernenti violazioni edilizie – Principio del “ne bis in idem” – Inapplicabilità dell’estinzione delle pene per decorso del tempo di cui all’art. 173 cod. pen. – Giurisprudenza della Corte EDU – L. n. 47/1985 oggi art. 31 d.P.R. n.380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi e paesaggistici – Opere abusive realizzate in area vincolata – Procedura di sanatoria – Requisiti di forma e di sostanza – Operatività del cd. “condono ambientale” e interventi “minori” – Verifiche del giudice – Art. 181 del Dlgs 42/2004. (segnalazione e massime a cura di Francesco Camplani)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 7 giugno 2022 (Ud. 25/05/2022), Sentenza n. 21902

 

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza definitiva ed esecuzione dell’ordine di demolizione – Competenza – Autorità giudiziaria – Natura della sanzione amministrativa – L. n. 47/1985 oggi art. 31 d.P.R. n.380/2001.

L’’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, (oggi abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall’articolo 31 dello stesso d.P.R.) al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. Laddove pure vi fosse all’epoca dei fatti un orientamento secondo cui la competenza alla demolizione era dell’autorità amministrativa, tale indirizzo non sarebbe comunque vincolante e non esautorerebbe l’autorità giudiziaria che è stata invece ritenuta il soggetto deputato per legge a siffatto compito.

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi e paesaggistici – Opere abusive realizzate in area vincolata – Procedura di sanatoria – Requisiti di forma e di sostanza – Operatività del cd. “condono ambientale” e interventi “minori” – Verifiche del giudice – Art. 181 del Dlgs 42/2004 – Artt. 7, 20, 31 D.P.R. n. 380/2001.

Nel caso di opere abusive realizzate in area vincolata, occorre che la verifica del giudice si incentri, tra l’altro e in particolare, sulla previa individuazione della disciplina della normativa di condono applicabile, sull’esame della legittimazione del richiedente, sulla tempestività della domanda, sul rispetto dei requisiti strutturali e temporali delle opere, sull’esame del tipo di vincolo esistente al fine di stabilire la condonabilità o meno delle opere stesse, sull’analisi dei requisiti volumetrici o anche di destinazione d’uso assentibili, dando atto specificamente degli esiti di ciascuno di tali approfondimenti e dei relativi motivi. E’ noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l’esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione (ex art. 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Valutazione dell’edificio nel suo complesso – Dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi.

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione. In altri termini, a seguito dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, è consentita l’estensione dell’ordine di demolizione ad altri manufatti, a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all’opera abusiva originaria e, per la loro accessorietà a quest’ultima, rendano ineseguibile l’ordine medesimo.

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati concernenti violazioni edilizie – Ordine di demolizione di un manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa – Principio del “ne bis in idem” – Inapplicabilità dell’estinzione delle pene per decorso del tempo di cui all’art. 173 cod. pen. – Giurisprudenza della Corte EDU.

In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’imposizione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, e non comportando la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale. In sintesi, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non rendendo applicabile l’estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo di cui all’art. 173 cod. pen..

(rigetta il ricorso avverso ordinanza del 18/06/2021 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA) Pres. PICCIALLI, Rel. FERRANTI, Ric. Mazzella


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 07/06/2022 (Ud. 25/05/2022), Sentenza n. 21902

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MAZZELLA R. nato a BARANO D’ISCHIA;

avverso l’ordinanza del 18/06/2021 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18.06.2021 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, giudicando in sede di rinvio ha respinto le istanze proposte da Mazzella R., dirette a conseguire la revoca, o in subordine la sospensione, dell’ordine di demolizione ( n. 64 /2005 RESA) emesso in esecuzione della sentenza 331/1997, pronunciata dal Pretore di Ischia il 26.03.1997, irrevocabile il 23.04.1997, in relazione al reato di cui all’art. 20 lett. c) L. 47/85, commesso il 7.02.1995; oltre che dell’ordine n. 20/2000 RESA, emesso in esecuzione della sentenza n. 857/1998, resa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Pretore di Ischia il 4.12.1998, irrevocabile il 4.01.1999, in relazione al reato di cui agli artt. 349 cod.pen., commesso il 28.08.1997, per il quale era stata applicata una pena, quale aumento in continuazione, di quella irrogata con la sentenza 331/1997.

2. Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3 aveva pronunciato due distinte sentenze di annullamento, di cui la n. 29979-19 aveva riguardato l’ ordinanza del di Giudice dell’esecuzione, che il 24.11.2017 aveva revocato la ingiunzione a demolire n.64/2005 sul presupposto del rilascio in favore della Mazzella di condono ambientale ai sensi della L. 308/2004, l’altra la n. 25196- 2019 aveva riguardato l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione n. 20/2000 sul rilievo che il permesso a costruire in sanatoria riguardava le opere abusive realizzato successivamente ed era parziale rispetto al manufatto attuale.

In particolare la Corte di cassazione Sezione terza nella pronuncia di annullamento 29979/2019 ha affermato i seguenti principi riguardo al caso in esame:” l’eventuale venir meno dell’obbligo di ripristinare Io status quo ante dei luoghi, di cui alla citata previsione contenuta nell’art. 181 del Dlgs 42/2004, in ragione della sopravvenuta operatività del cd. “condono ambientale” di cui alla L. n. 308 del 2004, articolo unico, comma 36, non implica, in via automatica, anche una situazione di incompatibilità con il distinto ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31 comma 9 del DPR 380/01, siccome correlato ad una differente tutela di beni giuridici diversi da quelli cui inerisce la predetta disciplina di tipo paesaggistico. Consegue la necessità di escludere la condivisibilità della pronunzia di legittimità citata con l’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 40639 del 10/10/2008 Rv. 241537 – 01 Chialina), secondo cui in tema di reati edilizi e paesaggistici, il relativo coordinamento imporrebbe, in presenza dell’intervenuto rilascio del cosiddetto “condono ambientale” (L. 15 dicembre 2004, n. 308) “per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, l’inapplicabilità dell’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tanto più in considerazione della circostanza per cui, a tale principio, non pare corrispondere una complessiva valutazione delle due discipline in esame, in termini tali da potere ribaltare la ricostruzione dei rapporti tra le medesime, come sopra rappresentata. Peraltro, occorre anche tenere presente il dato, particolarmente significativo nell’analizzare eventuali interrelazioni tra le due discipline, per cui l’eventuale incidenza del “condono ambientale” anche sui profili edilizi del medesimo immobile non può prescindere dalla necessità che si verta sulla medesima tipologia di interventi. In altri termini, posto che il predetto “condono ambientale” opera, a date condizioni sostanziali e procedurali, solo in rapporto ad interventi “minori” (sostanzialmente riconducibili alle tipologie della manutenzione), esso non potrà mai assumere, neppure in astratto, riflessi su interventi tipologici edilizi di maggiore spessore e di carattere penale.

Anzi, proprio il ridotto rilievo degli interventi oggetto di tale condono, non richiedenti, sul piano edilizio, il rilascio del permesso di costruire o di titoli abilitativi equipollenti, porta ad escludere la possibilità che il suo rilascio possa far sorgere problematiche in termini di incidenza su situazioni giuridiche correlate ad abusi di rilievo penale richiedenti il permesso di costruire, commessi nel settore edilizio ed urbanistico”.

La sentenza di annullamento della Sezione 3 n. 25196 del 2019 riguardante il rigetto dell’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione impartito a seguito di una condanna per il solo reato di cui all’art. 349 cod. pen., affermava il seguente principio:” che il provvedimento impugnato non si confronta in alcun modo con il provvedimento di revoca pronunciato dal GE con riferimento all’ingiunzione a demolire n. 64/2005, benché comunque il reato di cui all’originaria sentenza del 4 dicembre 1998, posta in esecuzione, sia stato posto in continuazione con altra sentenza del medesimo Pretore, nell’ambito della cui esecuzione appare essere stata infine pronunciata, previa sanatoria, la revoca dell’ingiunzione a demolire. L’omessa motivazione al riguardo, tenuto altresì conto del reato, di cui all’art. 349 cod. pen., per il quale è stata applicata ex officio la pena accessoria, impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza”.

3. Alla luce di tali principi il Giudice dell’esecuzione del rinvio nel provvedimento impugnato ha rilevato che il provvedimento in sanatoria rilasciato dal Comune di Barano doveva ritenersi illegittimo in quanto le opere abusive furono accertate il 7.02.1995 e costituivano la continuazione dei lavori di edificazione di un manufatto abusivo costituito in celloblock poggiato su cordolo in cemento armato alto 3,50 m di 98 mq mediante copertura di un vano porta e di una tramezzatura interna allo stato grezzo (v. verbale di sequestro del 2.03.1994 della polizia municipale di Barano d’Ischia).

Affermava che l’istante non aveva dato prova della ultimazione dei lavori prima del dicembre 1993, che legittimamente il Pretore di Ischia nella sentenza 857/1998, resa ai sensi dell’art. 444 per il reato di cui all’art. 349 commesso il 28.08.1997, aveva ribadito la demolizione dell’opera senza ulteriori precisazioni con riferimento all’intero manufatto in quanto il titolo va considerato nel suo complesso, in quanto il reato urbanistico ha natura permanente e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria e che l’ultimazione dell’opera coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni.

I due titoli esecutivi oggetto dell’ordine di demolizione emesso ex art. 7 L. 47/1985 riguardano sia la costruzione originaria, accertata il 7.02.1995, che le opere accessorie eseguite fino al 28.08.1997 e ciò legittima la demolizione dell’intero manufatto.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputata mediante il suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

4.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di legge deducendo che in base all’ordine di servizio della Procura della repubblica di Torre Annunziata gli ordini di demolizione riguardanti le opere antecedenti al 28.11.1997 dovevano ritenersi di competenza dell’Autorità amministrativa e non della Procura della Repubblica;

4.2. Con il secondo motivo lamenta travisamento del fatto e della prova oltre che violazione dei diritti fondamentali previsti e tutelati dalla Costituzione dalla Carte dei diritti UE.

Deduce che non esiste alcun titolo esecutivo nei confronti del manufatto principale ma solo in relazione alle opere di continuazione di cui alla RESA 64/2005; il GE ha effettuato un’interpretazione esulante dal titolo da eseguire, che non tiene conto del permesso a costruire e delle opere che esulavano da tale permesso.

4.3. Con il terzo motivo lamenta che le opere oggetto di demolizione siano riferibili alle opere additive mai individuate nell’ambito del processo riguardante la violazione di sigilli; e comunque che l’iniziativa demolitoria non può essere estesa alle opere per le quali non vi è stato processo penale e che attengono all’ingombro planivolumetrico preesistente.

4.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge, travisamento del fatto e della prova in quanto la ricorrente nel procedimento di cui all’ordine di demolizione 20/2000, riferito al procedimento definito con sentenza n.857/98, era imputata solo per il capo g) vale a dire per il delitto di violazione di sigilli, cui non poteva seguire l’ordine di demolizione;

4.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al requisito temporale di ultimazione dei lavori, in quanto in atti oltre alla domanda di condono è stata presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mai contestata in sede amministrativa, nella quale si attesta che le opere si intendevano ultimate per il rustico e la copertura entro il 31.12.1993.

La ricorrente ha ottenuto il permesso a costruire in sanatoria e anche il parere favorevole della Commissione locale del paesaggio.

4.6. Con il sesto motivo lamenta la violazione del divieto del ne bis ib idem e il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 173 cod.proc pen e art. 6 CEDU.

5. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione 20/2000.

Rigetto nel resto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La questione relativa all’autorità competente all’esecuzione delle demolizioni è dedotta in modo generico ed inconferente, siccome è pacifico l’orientamento della giurisprudenza dopo le Sezioni unite n. 15/1996, PM in proc. Monterisi, Rv 205336, che l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. Laddove pure vi fosse all’epoca dei fatti un orientamento secondo cui la competenza alla demolizione era dell’autorità amministrativa, tale indirizzo non sarebbe comunque vincolante e non esautorerebbe l’autorità giudiziaria che è stata invece ritenuta il soggetto deputato per legge a siffatto compito (Cfr. Sez. 3, n. 4758 del 20.09.2018)

2. I motivi secondo, terzo, quarto, e quinto, che attengono al merito della questione sotto diversi profili, possono essere valutati congiuntamente, sono infondati alla luce dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità.

Invero, il giudice ha rivelato l’iter logico e giuridico seguito e ha dato atto della verifica effettuata in relazione alla ultimazione delle opere abusive, ricavando elementi certi dal verbale di sequestro della Polizia Municipale di Barano che accertava il 2.03.1994 la realizzazione di un manufatto in celloblock poggiato su cordolo di cemento armato delle dimensioni di circa mq 98, alto mt 3,50, completo di solaio in cemento armato, composto da quattro mura perimetrali privo di vano luce. Ha confutato anche le deduzioni della difesa che si è limitata a dedurre, mediante tecnico di fiducia, che la ultimazione a rustico era stata effettuata in data anteriore al dicembre 1993 sulla base delle fotografie relative al sequestro che evidenziavano come l’opera fosse del tutto “prosciugata”. Con una valutazione di merito logica e coerente il GE in sede di rinvio ha ritenuto tale circostanza non decisiva in quanto non effettuata attraverso una visione diretta dei luoghi ed intrinsecamente inattendibile ( fol 5); tanto più che alla luce degli ulteriori eventi, oggetto del procedimento n 857/1998, relativi al reato di violazione di sigilli risulta la prosecuzione delle opere ” ancora alle date del 1997 con conseguente mancato rispetto del requisito della ultimazione entro i termini di legge (al “rustico” ovvero mediante copertura e tamponature esterne) e non prosecuzione delle medesime (se non attraverso una formale e specifica procedura inerente la prosecuzione medesima ex art. 35, comma 15, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 – cfr. Sez. 3 n. 7896 del 10/05/1999 Rv. 214368 – 01 Cimini).

E ciò è vero tanto più in zona vincolata, in cui occorre che la verifica del giudice si incentri, tra l’altro e in particolare, sulla previa individuazione della disciplina della normativa di condono applicabile, sull’esame della legittimazione del richiedente, sulla tempestività della domanda, sul rispetto dei requisiti strutturali e temporali delle opere, sull’esame del tipo di vincolo esistente al fine di stabilire la condonabilità o meno delle opere stesse, sull’analisi dei requisiti volumetrici o anche di destinazione d’uso assentibili. Dando atto specificamente degli esiti di ciascuno di tali approfondimenti e dei relativi motivi. E’ noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l’esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (attualmente 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 Cc. (dep. 10/09/2019 ) Rv. 277668 – 01 Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003 Rv. 224346 – 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998 (dep. 01/03/1999) Rv. 213010).

E’ pacifico che l’ordine di esecuzione attiene al giudicato di cui alla sentenza 311/97 e in particolare alla continuazione dei lavori di edificabilità di un manufatto abusivo costituito in celloblock poggiato su cordolo in c.a di circa mq 98 alto nnt 3,50 mediante apertura di un vano porta contestato al capo a).

Ma altrettanto correttamente il GE valuta i titoli esecutivi nel loro complesso, riferiti all’intera opera abusiva e quindi la demolizione dell’opera riferita all’intero manufatto, senza distinzione tra le opere di completamento accertate il 28.08.1997 e quelle iniziate in epoca antecedente.

Va richiamata, nel caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione (Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc., dep. 31/05/2011, Rv. 250389; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc., dep. 20/09/2013, Rv. 256431). In altri termini, a seguito dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, è consentita l’estensione dell’ordine di demolizione ad altri manufatti, a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all’opera abusiva originaria e, per la loro accessorietà a quest’ultima, rendano ineseguibile l’ordine medesimo (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268831 – 01 Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc., dep. 22/01/2009, Rv. 242163).

3. Il motivo attinente al ne bis in idem è parimenti manifestamente infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte di Cassazione secondo cui (Sez. 3, n. 51044 de/ 03/10/2018 Cc. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274128 – 01 ), in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’imposizione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, e non comportando la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.

4. Quanto al motivo attinente all’applicabilità dell’art. 173 cod.pen. questa Corte di Cassazione ha ribadito che in materia di reati edilizi, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Così come è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (cfr. Sez. 3 n. 3979 del 21/09/2018 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275850 – 02; Sez. 3 n. 41475 del 3.05.2016 rv 267977-01).

5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25.05.2022

 
 

 

 

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