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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Pubblica amministrazione, 231 Numero: 38115 | Data di udienza: 16 Luglio 2019

DIRITTO SANITARIO – Fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie – Falsa documentazione su visite specialistiche, esami strumentali e certificati di collaudo degli impianti – Responsabilità – D. Igs. 231/2001 – DANNO AMBIENTALE – Irrogazione della sanzione interdittiva – Effetti – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Separazione delle posizioni processuali – Responsabilità della persona giuridica – Ambito della cognizione giudiziale – Verifica del reato presupposto – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concordato con rinunzia agli altri motivi di appello – Effetti dell’accordo delle parti – Intervenuta prescrizione del reato – Ricorso per cassazione Art. 599-bis, cod. proc. pen. – Determinazione della pena irrogata al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Settembre 2019
Numero: 38115
Data di udienza: 16 Luglio 2019
Presidente: MICCOLI
Estensore: TUDINO


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie – Falsa documentazione su visite specialistiche, esami strumentali e certificati di collaudo degli impianti – Responsabilità – D. Igs. 231/2001 – DANNO AMBIENTALE – Irrogazione della sanzione interdittiva – Effetti – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Separazione delle posizioni processuali – Responsabilità della persona giuridica – Ambito della cognizione giudiziale – Verifica del reato presupposto – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concordato con rinunzia agli altri motivi di appello – Effetti dell’accordo delle parti – Intervenuta prescrizione del reato – Ricorso per cassazione Art. 599-bis, cod. proc. pen. – Determinazione della pena irrogata al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione – Necessità – Esclusione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 5^, 13/09/2019 (Ud. 16/07/2019), Sentenza n.38115

 

DIRITTO SANITARIO – Fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie – Falsa documentazione su visite specialistiche, esami strumentali e certificati di collaudo degli impianti – Responsabilità – D. Igs. 231/2001 – DANNO AMBIENTALE – Irrogazione della sanzione interdittiva – Effetti.

L’art. 13 del d. Igs. 231/2001 subordina l’irrogazione della sanzione interdittiva, ove espressamente prevista, all’alternativa ricorrenza o di un profitto di rilevante entità, ovvero in ipotesi di reiterazione degli illeciti, a termini del successivo art. 20. Nel caso in disamina, nel quale non risulta contestata la rilevante entità del profitto, difetta il requisito alternativo della reiterazione dell’illecito, che si configura solo quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In altri termini, non sussiste quella forma di recidiva, declinata dall’art. 20 del d. Igs. 231/2001 che, in assenza della rilevante entità del profitto, avrebbe potuto giustificare l’irrogazione anche della sanzione interdittiva.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Separazione delle posizioni processuali – Responsabilità della persona giuridica – Ambito della cognizione giudiziale – Verifica del reato presupposto.

In tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica, tenuto conto che la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né riduce l’ambito della cognizione giudiziale, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente (Sez. 6, n.49056 del 25/07/2017, P.G. e altro in proc. Brambilla).

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concordato con rinunzia agli altri motivi di appello – Effetti dell’accordo delle parti – Intervenuta prescrizione del reato – Ricorso per cassazione Art. 599-bis, cod. proc. pen.

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell’art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l’intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n.51169 del 11/06/2018, Porrà). La deduzione di estinzione di uno dei reati oggetto di accordo non è, pertanto, preclusa nella presente sede di legittimità.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena irrogata al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione – Necessità – Esclusione.

In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.

(riforma sentenza della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del 21/03/2018) Pres. MICCOLI, Rel. TUDINO , Ric. Salvini ed altri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 5^, 13/09/2019 (Ud. 16/07/2019), Sentenza n.38115

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
SALVINI ACHILLE, nato a Messina;
FORMENTO ROBERTO, nato a Messina;
MAUGERI EDOARDO, nato a Messina;

Nonchè da PROGETTO UDITO s.n.c., in persona del legale rappresentante ROBERTA GALOFARO

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del 21/03/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla durata della misura interdittiva inflitta a Progetto Udito s.n.c. e per l’inammissibilità del ricorso nel resto, nonché per l’inammissibilità degli ulteriori ricorsi;

uditi i difensori Avv. Alberto Gullino per Formento e Maugeri;

Avv. Nunzio Rosso per Salvini; Avv. Fausto Previtera per Progetto Udito s.n.c.; Avv. Giuseppe Fracalanza per Azienda Sanitaria Prov.le Messina

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 21 marzo 2018, la Corte d’appello di Messina ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 26 maggio 2016, dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1), 30), 33), 43), 45), 46), 54), 57), 63), 67), 90), 98), 119), 133) e 134), ascritti a Achille Salvini, ed il capo 1) ascritto anche a Roberto Formento e Edoardo Maugeri, rideterminando la pena per le residue imputazioni, nonché la sanzione pecuniaria applicata a Progetto Udito s.n.c., confermando nel resto l’impugnata decisione.

1.1. I fatti riguardano la costituzione e l’operatività di un’associazione per delinquere, costituita nell’ambito di Progetto Udito s.n.c. – società operativa nella fornitura di apparecchi protesici per il trattamento delle ipoacusie – tra l’amministratore (Stefania De Luca), soci, tecnici audio protesisti (Maurizio Costa e Antonino Famà) e collaboratori (Antonino Chiovè, Edoardo Maugeri e Francesco Avvantaggiato) della medesima società, nonchè medici specialisti otorinolaringoiatri (Achille Salvini e Francesco Formento), in servizio presso l’ospedale Piemonte di Messina, finalizzata alla consumazione di una serie di truffe ai danni della locale A.S.L. attraverso la vendita o la riparazione di protesi acustiche, i cui costi venivano posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale attraverso falsa documentazione, afferente l’effettuazione di visite specialistiche, di esami strumentali e dei certificati di collaudo degli impianti, in violazione della normativa in tema di assistenza protesica.

1.2.Con la sentenza di primo grado, era stata affermata la responsabilità penale di Achille Salvini, Francesco Avvantaggiato, Roberto Formento, Edoardo Maugeri e Antonino Chiovè – in concorso con i coimputati, separatamente giudicati – per il delitto di associazione sub 1) e per una serie di reati di falso e truffa, mentre diversi capi d’imputazione ( 8), 9), 10), 16), 23), 24), 26), 27), 28), 35), 38), 39), 40), 42), 51), 58), 61), 64), 66), 71), 76), 99), 103), 106), 108), 109), 110), 115), 120), 121), 130), 131) e 135)) venivano dichiarati estinti per prescrizione.

Era stata affermata, altresì, la responsabilità amministrativa di Progetto Udito s.n.c., derivante dai reati consumati nell’interesse ed a vantaggio della predetta, con condanna dell’ente a sanzione pecuniaria ed interdittiva.

1.3. Nel corso del giudizio d’appello, gli imputati Antonino Chiovè e Achille Salvini avanzavano istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di gravame, e la Corte rideterminava la pena nei termini convenuti tra le parti, dichiarata l’estinzione dei reati medio tempore prescritti nei confronti di tutti gli appellanti.

Rideterminava, pertanto, anche la pena nei confronti di Edoardo Maugeri e Maurizio Formento, e la sanzione pecuniaria irrogata a Progetto Udito s.n.c. mediante indicazione del valore di ciascuna delle quote, già quantificate nel giudizio di primo grado, respingendo nel resto il gravame.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati Salvini, Formento e Maugeri, nonché Progetto Udito s.n.c..

2.1. Con il ricorso, a firma dell’Avv. Nunzio Rosso, Achille Salvini articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 476, 479, 14 e 157 cod. pen. e 172 e 129 cod. proc. pen.. Premesso che la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. non aveva comportato la rinuncia ai motivi d’appello relativi alla pena, alle circostanze generiche ed alla prescrizione e richiamata la sentenza a S. Un. Piergotti, il ricorrente deduce la mancata pronuncia della causa estintiva della prescrizione per i capi 52) e 53) in riferimento al tempus commissi delicti dei reati di falso, da individuare nel momento della formazione (5 aprile 2004) e non già dell’uso del certificato medico (18 giugno 2004), con conseguente maturazione del termine il 5 febbraio 2018.

Evidenzia, al riguardo, come la prescrizione medica in data 18 giugno 2004 altro non sia che la riproposizione dell’originario certificato, già formato il 4 aprile 2004 e prodotto in un primo procedimento poi estinto per rinuncia (capo 52); analogamente, erronea è l’individuazione della consegna della protesi quale dies a quo del reato sub 53), riferendosi l’imputazione al medesimo certificato del 5 aprile 2004.

2.2. Con il ricorso, a firma dell’Avv. Alberto Gullino, Roberto Formento e Edoardo Maugeri sviluppano cinque motivi.

2.2.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, deducono violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione ai capi 111), 112) e 113), riguardo le prestazioni erogate in favore di Christa Felicitas Ancker. La responsabilità del Maugeri è stata solo congetturalmente evinta dall’avere il medesimo prestato servizio unitamente a Claudia Magro presso il Policlinico di Messina, dalla predetta circostanza ipotizzandosi l’utilizzazione dello studio del Prof. Tanzariello per l’esame audiometrico dei clienti di Progetto Udito e la successiva formazione di falsi certificati medici. Della visita in data 2 febbraio 2004 è stata, ancora, ipotizzata la fittizietà valorizzando l’inidoneità dell’apparecchio protesico fornito alla paziente, con argomentazione illogica. La responsabilità del Formento in ordine alla falsa attestazione di aver eseguito sulla paziente un esame audioscopico ed un’audiometria, oltre al collaudo della protesi, risulta fondata sulle dichiarazioni della Ancker e sulla documentazione raccolta, invece smentita dall’accertata registrazione della paziente presso l’ospedale Piemonte in due occasioni nel 2005, con argomentazione parimenti ipotetiche e prive di riscontri, fondate sulla mancanza dell’impegnativa e del pagamento del ticket. Donde l’illogicità della motivazione, che finisce per ipotizzare una artificiosa e preventiva registrazione delle visite, e che trascura di considerare il ruolo ausiliario svolto da Progetto Udito per le pratiche burocratiche necessarie, e l’inattendibilità dei testi a fronte di elementi documentali di segno contrario, anche in riferimento ai pazienti Ruggeri, Mangano e De Gregorio.

Anche la ritenuta falsità dei certificati di collaudo è stata illogicamente fondata sull’inefficacia delle protesi e sulle dichiarazioni del Tanzariello in merito al contenuto delle prescrizioni. E’, inoltre, erroneo il riferimento all’imputato Formento dei capi inerenti le persone offese Mangano e De Gregorio, restando comunque sguarnita di prova la responsabilità del Maugeri per gli stessi reati di falso, in quanto le dichiarazioni del Prof. Tanzariello al riguardo – che ha ricondotto a falsità la registrazione delle visite presso il proprio studio – non avevano mai investito il medesimo Maugeri.

2.2.2. Con il secondo motivo, deducono le medesime censure in riferimento ai reati di truffa e falso, in presenza di condotte inidonee ad offendere il bene protetto. Tutti i pazienti erano affetti da ipoacusia ed avevano tratto giovamento dall’installazione degli apparecchi protesici, tanto che i relativi trattamenti potevano essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente innocuità dei falsi e manifesta illogicità della motivazione che ne ha, invece, escluso la rilevanza.

2.2.3. Con il terzo motivo, deducono vizio della motivazione in relazione ai capi 135), contestato al Formento e dichiarato prescritto, 136) e 137) non avendo sul punto la corte territoriale replicato alle deduzioni difensive, intese a dimostrare l’effettività delle visite.

2.2.4. Con il quarto motivo, lamentano mancanza di motivazione . in relazione al reato associativo, quanto al Formento per avere il medesimo trattato solo due pazienti e quanto al Maugeri per non avere alcun legame con la ditta fornitrice degli impianti, difettando tanto l’affectio societatis che l’adesione ad un programma delinquenziale comune.

2.2.5. Con il quinto motivo, censurano violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.

2.3 Con il ricorso, a firma dell’Avv. Fausto Previtera, Progetto Udito s.n.c. articola due motivi.

2.3.1. Con il primo, deduce vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità, ritenuta oggettivamente in relazione ai capi 51), 71), 99) e 106) per essere stati i reati di falso posti in essere in via del tutto autonoma dal Salvini, estraneo alla società, e, come tali, non neutralizzabili attraverso alcun modello organizzativo, anche tenuto conto della cesura temporale tra i fatti. In riferimento al capo 129), la ritenuta insussistenza del reato di falso pregiudica la connessa fattispecie truffaldina, così come il capo 135) – ascritto al solo Chiovè – non è in alcun modo riconducibile alla società.

2.3.2. Con il secondo motivo, censura violazione di legge in ordine alla determinazione della sanzione pecuniaria a carico della ricorrente, operata in assenza di qualsivoglia parametro di commisurazione e trascurando il numero esiguo delle condotte, l’estraneità dei falsi e la confisca del profitto, comprovata dall’intervenuto dissequestro dei conti ed invece ritenuta incerta in sede di gravame, con conseguente applicazione dell’art. 12 I. 231/2001. Analoghi vizi attingono la statuizione relativa alla sanzione interdittiva, non applicabile ex art. 12 comma 1 e, comunque, obiettivamente abnorme secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 2 d. Igs. 231/2001.

Risultano, altresì, congiuntamente applicate le sanzioni pecuniaria ed interdittiva fuori dei casi previsti dalla legge.

3. Con memoria trasmessa in data 14 luglio 2019, l’Avv. Gullino per gli imputati Fornnento e Maugeri ha ulteriormente ribadito le ragioni dell’impugnazione, con specifico riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili, mentre è fondato solo in parte il ricorso proposto nell’interesse di Progetto Udito s.n.c..

1. E’ manifestamente infondato il ricorso di Achille Salvini.

1.1. Invero, in tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell’art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez. U, n.18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333); ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l’intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n.51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384 – 01). La deduzione di estinzione di uno dei reati oggetto di accordo non è, pertanto, preclusa nella presente sede di legittimità. Il vizio denunciato non è, tuttavia, sussistente.

1.2. Il ricorrente deduce la prescrizione dei reati di falso di cui ai capi 52) e 53) in riferimento al tempus commissi delicti, indicando la data di formazione del certificato medico (5 aprile 2004), omettendo, da un lato, di considerare – quanto al capo 53) – come il reato di falso contestato all’imputato, in concorso, attiene all’attestazione dell’esito favorevole del collaudo delle protesi in data 2 luglio 2004, investendo, pertanto, un’autonoma mendace certificazione successiva all’originaria diagnosi; dall’altro, come anche la prescrizione di apparecchio acustico e collaudo in data 18 giugno 2004 assuma autonoma rilevanza rispetto alla medesima diagnosi, che ha dato luogo ad una sequenza di false attestazioni, dotate di effetti indipendenti quanto alla data del commesso reato.

Con la struttura della contestazione il ricorrente, pertanto, non si confronta, rivendicando una retrodatazione della condotta illecita – peraltro riferita all’attestazione di una visita mai eseguita e di esami strumentali che ha acquisito data certa solo attraverso la successiva utilizzazione nell’iter procedinnentale prodromico all’adozione di un atto finale – che non considera e non contesta in fatto la pluralità delle attestazioni oggetto dell’imputazione, ponendo la doglianza nell’alveo della inammissibilità.

2. E’, del pari, inammissibilmente formulato il ricorso proposto da Roberto Formento e Edoardo Maugeri.

2.1. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, ripresi dalla memoria difensiva trasmessa in limine, sono inammissibili in quanto finalizzati alla rilettura degli elementi di prova. La falsità della prescrizione di apparecchio acustico (capo 111)) e del collaudo (capo 112)) e la materiale contraffazione della cartella clinica n. 20 del 2005 relativa a Christa Felicitas Ancker (capo 113)) sono state ricostruite non solo attraverso le dichiarazioni della medesima paziente, acquisite per sopravvenuta irripetibilità ex art. 512 cod. proc. pen., e della figlia di costei, ma, soprattutto, attraverso i riscontri documentali e le dichiarazioni del Professor Tanzariello, presso il cui studio risultano apparentemente formati gli esami strumentali e che ha esplicitato, anche attraverso l’apporto conoscitivo qualificato derivantegli dalla specializzazione nella materia, l’incongruità del collaudo rispetto alla patologia di cui la medesima paziente era portatrice.

La riconducibilità dei falsi agli imputati, nella rispettiva qualità di tecnico audionnetrista il Maugeri e di medico specialista il Formento, è stata, del pari, condotta attraverso una trama indiziaria che non evidenzia alcun profilo di criticità, valorizzando i rapporti tra i coimputati, l’accessibilità allo studio Tanzaniello e gli interessi perseguiti, nel quadro dell’accertata contraffazione della cartella clinica sub 113).

In siffatto contesto, ed a fronte della mancanza di documentazione atta a comprovare l’effettività della visita e degli esami, sono state correttamente valutate le dichiarazioni della teste… e quelle rese nella fase investigativa dalla stessa Ancker. Di guisa che le censure dei ricorrenti finiscono per richiedere, sostanzialmente, una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell’appello ed analiticamente superate nella sentenza impugnata, in toto versate in fatto.

2.2. L’indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

2.3. Nella delineata prospettiva, impropriamente evocato s’appalesa, altresì, il riferimento al principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il principio, ulteriormente valorizzato dalla nuova formulazione dell’art. 533 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 5, I. n. 46 del 2006 mediante la previsione secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, assume carattere meramente descrittivo e non già sostanziale, ribadendo la necessità che la pronuncia di condanna sia pronunciata solo quando il dato probatorio acquisito escluda ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di adeguato riscontro.

E siffatta regola di giudizio si traduce, a sua volta, in un ulteriore rafforzamento dell’obbligo di motivazione in riferimento alla prospettazione difensiva che, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, introduca l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, imponendo al giudice di sciogliere l’alternativa attraverso il riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (V. Sez. 5, n.18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409).

Di guisa che la regola predetta viene a declinare ulteriormente il principio del libero convincimento e l’obbligo di motivazione, richiedendo che il materiale probatorio posto a fondamento della decisione sia stato acquisito in assenza di circostanze idonee ad inficiarne l’attendibilità, essendo il giudice procedente tenuto ad attivare i propri poteri per dissipare eventuali opacità (Sez. 6, n.21314 del 05/03/2015, Casamonica, Rv. 263565), rappresentando il percorso giustificativo della decisione in riferimento ai criteri adottati ed alle ragioni che abbiano consentito di privilegiare l’una piuttosto che l’altra testi alternativa.

Nella delineata prospettiva, il giudizio probatorio non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti al processo, né procedere ad una mera sommatoria quantitativa di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli dati dimostrativi per verificarne l’affidabilità e l’intrinseca valenza persuasiva e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano comunque rimaste prive di adeguato riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (V. Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).

2.4. Nel caso in esame, lo sviluppo argomentativo rappresentato nelle conformi sentenze di merito appare corrispondente al predetto standard giustificativo, mentre le censure riproposte ancora nella presente sede di legittimità finiscono con il richiedere alla Corte una impropria rilettura dei dati probatori che – come rilevato – non è idonea ad incrinare anche solo in astratto la tenuta logica della motivazione.

La sentenza impugnata dà, pertanto, conto dell’affermazione di responsabilità dell’imputato attraverso una trama motivazionale logica ed aderente alle emergenze processuali, mentre le relative censure intendono richiedere alla Corte un apprezzamento ponderato tra opposte ricostruzioni della vicenda, compiutamente scrutinata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale i ricorrenti omettono di confrontarsi (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2.5. Sono, invece, in toto precluse le deduzioni (punto d) del primo motivo) che investono i capi 115), 120) e 121), per i quali è stata emessa declaratoria di prescrizione.

Invero, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre’ specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n.8135 del 31/01/2019, Pintile, Rv. 275219 – 01, N. 46050 del 2018 Rv. 274200 – 01) mentre, nel caso in esame, le censure non deducono, con la necessaria evidenza tale da consentire una mera constatazione, circostanze conducenti di un’evidenza pienamente liberatoria nel merito delle contestazioni.

Le doglianze articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso sono, pertanto, inammissibilmente formulate.

3. Sono, del pari, inammissibili le doglianze articolate nel terzo motivo di ricorso in riferimento ai capi 135), 136) e 137) e nel quarto motivo quanto al reato associativo sub 1).

Quanto ai reati di falso, i ricorrenti reiterano critiche di inadeguatezza della prova del tutto aspecifiche, postulando una generalizzata inattendibilità dei pazienti e dei loro accompagnatori che, anche in tal caso, resta priva di qualsivoglia portata demolitoria dell’apparato giustificativo delle conformi sentenze di merito.

In riferimento ai reati sub 135) e 1), invece, si ribadiscono le valutazioni già rassegnate al § 2.5..

4. Sono, allo stesso modo, generiche le doglianze articolate nel quinto motivo di ricorso in riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla condanna generica in favore delle parti civili. 4.1. «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949, Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197, N. 1571 del 1986 Rv. 171948, N. 36245 del 2009 Rv. 245596, N. 21294 del 2013 Rv. 256197, N. 24213 del 2013 Rv. 255825, N. 27959 del 2013 Rv. 258356, N. 28852 del 2013 Rv. 256464, N. 46412 del 2015 Rv. 265283).

Anche sotto tale profilo, in presenza della irrogazione della pena di anni tre e mesi quattro per il Formento e di anni tre e mesi uno per il Maugeri (pena base ampiamente inferiore alla media edittale, con aumenti a titolo di continuazione che non presentano evidenti profili di sproporzione), la corte territoriale ha giustificato la decisione secondo un percorso argomentativo logico e articolato attraverso cadenze plausibili, valorizzando il ruolo degli imputati e la sistematica reiterazione delle condotte, con conseguente insindacabilità nella presente sede di legittimità, al quale i ricorrenti contrappongono, ancora, mere doglianze di stile.

Così come non risulta rappresentato alcun elemento, che la Corte avrebbe indebitamente trascurato di valutare, decisivo in punto di revoca della condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

5. Il ricorso proposto da Progetto Udito s.n.c. è fondato solo in riferimento al trattamento sanzionatorio.

5.1. E’ inammissibile in quanto aspecifico il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione riguardo l’affermazione di responsabilità amministrativa dell’ente derivante dai reati di truffa di cui ai capi 51), 71), 99) e 106). Il ricorrente deduce l’estraneità della società rispetto ai reati di falso, omettendo di considerare come l’affermazione di responsabilità di Progetto Udito s.n.c. sia stata riferita ai reati presupposto di cui all’art. 640 cod. pen., contestati in concorso anche a Stefania De Luca, amministratore della predetta società, e non già per le mendaci attestazioni, comunque strumentali alle condotte truffaldine e contestati anche alla medesima De Luca, non essendo, peraltro, il reato di cui all’art. 479 cod. pen. riconnpreso nel catalogo di cui agli artt.24 e ssgg. D. Igs. 8 giugno 2001, n. 231.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica debba corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica (Sez. U, n.11170 del 25/09/2014 – dep. 2015, Uniland Spa, Rv. 263679 – 01) e che la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né riduce l’ambito della cognizione giudiziale, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente (Sez. 6, n.49056 del 25/07/2017, P.G. e altro in proc. Brambilla, Rv. 271563 – 01).

Donde la aspecificità del primo motivo di ricorso che, senza confrontarsi con la motivazione delle conformi sentenze di merito ed omettendo di contestare la sussistenza dei capi sui quali è stata fondata la responsabilità di Progetto Udito s.n.c., deduce vizi non afferenti ai reati presupposto.

5.2. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

5.2.1. Dalla sentenza di primo grado, alla quale la decisione impugnata – limitandosi a determinare l’importo corrispondente alla singola quota – ha fatto riferimento, non risulta esplicitato il percorso argomentativo che ha condotto il giudice di merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria in numero di trecento quote. Di guisa che non risulta giustificato l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 11 d. Igs. 231/2001, censurato con il gravame, che, anche in tema di sanzioni irrogate all’ente ai sensi dell’art. 10, deve confrontarsi con i criteri declinati dall’art. 133 cod. pen., esplicitamente richiamati anche in tema di trattamento sanzionatorio nel generale statuto della responsabilità degli enti derivante da reato. E’, invece, priva di pregio la deduzione che pretende di far discendere dalla confisca del profitto dei reati, peraltro non documentata – con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso sul punto – la diminuzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma secondo, lett. a) d. Igs. 231/2001, prevista per il caso di condotte riparatorie dell’ente, alle quali è del tutto estranea l’esecuzione della misura ablatoria disposta dall’autorità giudiziaria.

5.2.2. La sanzione interdittiva è stata, invece, applicata fuori dei casi previsti dalla legge.

L’art. 13 del d. Igs. 231/2001 subordina l’irrogazione della predetta sanzione, ove espressamente prevista, all’alternativa ricorrenza o di un profitto di rilevante entità, ovvero in ipotesi di reiterazione degli illeciti, a termini del successivo art. 20.

Nel caso in disamina, nel quale non risulta contestata la rilevante entità del profitto, difetta il requisito alternativo della reiterazione dell’illecito, che si configura solo quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

In altri termini, non sussiste quella forma di recidiva, declinata dall’art. 20 del d. Igs. 231/2001 che, in assenza della rilevante entità del profitto, avrebbe potuto giustificare l’irrogazione anche della sanzione interdittiva.

5.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio quanto alla sanzione interdittiva in quanto illegalmente irrogata e, quanto alla sanzione pecuniaria, con rinvio al giudice del merito perché, con piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame sul punto.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei medesimi al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si stima equo determinare in €. 3000 ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte Civile nella presente sede di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura interdittiva applicata in danno della Progetto Udito s.n.c., misura che elimina.

Annulla, altresì, la medesima sentenza limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria applicata in danno del suddetto ente, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso proposto nell’interesse della Progetto Udito s.n.c..

Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti Salvini Achille, Formento Roberto e Maugeri Edoardo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della Parte Civile difesa dall’Avv. Giuseppe Francalanza, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019

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