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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione Numero: 33285 | Data di udienza: 14 Luglio 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falsità ideologica o materiale – Documento tratto dal sistema informatico – Natura di documento formalmente derivativo – Documento pubblico con efficacia fidefaciente – Carriera scolastica – Indicazioni del libretto universitario e registro informatico dell’università – Art. 491-bis cod. pen. – Reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico – Destinazione potenzialmente probatoria – Equiparazione espressa del supporto informatico a quello cartaceo – Codice dell’amministrazione digitale – Reato di falso ideologico in atto pubblico – Configurabilità anche in relazione agli atti “c.d. interni” – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Inserimento nell’iter procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale – Nozione di atto pubblico – Produzione di riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A. – Archivio informatico di una Pubblica Amministrazione – Condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico – Ininfluenza della circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Luglio 2023
Numero: 33285
Data di udienza: 14 Luglio 2023
Presidente: MICCOLI
Estensore: DE MARZO


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falsità ideologica o materiale – Documento tratto dal sistema informatico – Natura di documento formalmente derivativo – Documento pubblico con efficacia fidefaciente – Carriera scolastica – Indicazioni del libretto universitario e registro informatico dell’università – Art. 491-bis cod. pen. – Reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico – Destinazione potenzialmente probatoria – Equiparazione espressa del supporto informatico a quello cartaceo – Codice dell’amministrazione digitale – Reato di falso ideologico in atto pubblico – Configurabilità anche in relazione agli atti “c.d. interni” – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Inserimento nell’iter procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale – Nozione di atto pubblico – Produzione di riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A. – Archivio informatico di una Pubblica Amministrazione – Condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico – Ininfluenza della circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 5^, 28 luglio 2023 (Ud. 14/07/2023), Sentenza n.33285

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falsità ideologica o materiale – Documento tratto dal sistema informatico – Natura di documento formalmente derivativo – Documento pubblico con efficacia fidefaciente – Carriera scolastica – Indicazioni del libretto universitario e registro informatico dell’università – Art. 491-bis cod. pen..

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all’art. 491-bis cod. pen. riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartacee quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest’ultimo. Sicché, il reato di cui all’art. 491-bis cod. pen., deve essere qualificato come documento pubblico con efficacia fidefaciente il registro informatico dell’università sul quale, all’esito di verifica effettuata da operatori individuati attraverso l’impiego di credenziali, vengano riversati i dati risultanti da statini e verbali di esami, al fine di produrre la documentazione attestante la carriera universitaria dello studente. Pertanto, in tema di atti pubblici, tra i documenti originali e quelli derivativi si interpone una categoria di documenti, che sono formalmente derivativi, ma sostanzialmente originali: formalmente derivativi, in quanto riproducono fatti giuridici emergenti da altri documenti, sostanzialmente originali in quanto, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti, comprovano e rappresentano un fatto giuridico nuovo, avente una propria individualità, una propria autonomia, nonché propri effetti giuridici.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico – Destinazione potenzialmente probatoria – Equiparazione espressa del supporto informatico a quello cartaceo – Codice dell’amministrazione digitale.

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491-bis cod. pen.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491-bis cod. pen. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo. Infatti, la nozione dettata dall’art. 1, comma 1, lett. p), d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, si limita a ribadire che per documento informatico s’intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ne discende che la natura del documento, ai fini dell’accertamento della sussistenza o non degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, va apprezzata alla luce delle regole generali e tenendo conto delle peculiarità dei registri dei quali si tratta.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di falso ideologico in atto pubblico – Configurabilità anche in relazione agli atti “c.d. interni” – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Inserimento nell’iter procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale – Nozione di atto pubblico – Produzione di riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A. – Archivio informatico di una Pubblica Amministrazione – Condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico – Ininfluenza della circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.

Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti “interni”, a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un iter procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato. Tali atti devono intendersi sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale, conforme o meno allo schema tipico e ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. Nella specie, l’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione debba essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integri una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 cod. pen.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.

(riforma sentenza del 14/03/2022 – CORTE D’APPELLO DI PALERMO) Pres. MICCOLI, Rel. DE MARZO, Ric. Coviello ed altri


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 5^, 28/07/2023 (Ud. 14/07/2023), Sentenza n.33285

SENTENZA

 

 

Vedi sentenza: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 5^, 28 luglio 2023, Sentenza n.33285

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