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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione Numero: 16577 | Data di udienza: 23 Gennaio 2019

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dirigente dell’Ufficio tecnico – Reato di omissione di denuncia – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Condotta del pubblico ufficiale – Denuncia di reato – Verifica dell’esistenza della notitia criminis – Art. 361 cod. pen. – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Accertamento di conformità – Art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Reati contro la P.A. – Pubblico ufficiale – Nozione del dolo di omissione – Elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia – Obbligo di informazione penalmente inscusabile – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2019
Numero: 16577
Data di udienza: 23 Gennaio 2019
Presidente: PETRUZZELLIS
Estensore: COSTANTINI


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dirigente dell’Ufficio tecnico – Reato di omissione di denuncia – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Condotta del pubblico ufficiale – Denuncia di reato – Verifica dell’esistenza della notitia criminis – Art. 361 cod. pen. – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Accertamento di conformità – Art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Reati contro la P.A. – Pubblico ufficiale – Nozione del dolo di omissione – Elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia – Obbligo di informazione penalmente inscusabile – Giurisprudenza.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.6^ 16/04/2019 (Ud. 23/01/2019), Sentenza n.16577
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dirigente dell’Ufficio tecnico – Reato di omissione di denuncia – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Condotta del pubblico ufficiale – Denuncia di reato – Verifica dell’esistenza della notitia criminis – Art. 361 cod. pen. – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Accertamento di conformità – Art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 
Non integra il reato di cui all’art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una "notitia criminis", e non di elementi di mero sospetto (Sez. 6, n. 12021 del 06/02/2014, Kutufà). Principio di diritto che impone, a maggior ragione, di ritenere logicamente necessario il previo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo sull’esistenza della notitia criminís, non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica comunale. Pertanto, non risponde di omessa denuncia di reato, ai sensi dell’art. 361, comma primo cod. pen., il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all’amministrazione comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall’A.G., prescindendo dal loro vaglio, anche ai fini specifici dell’accertamento di fatti costituenti reato (Sez. 6, n. 5499 del 09/05/1985, Di Giovanna), principio tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell’Ufficio tecnico cui oggi compete l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tanto non implica che il dirigente di tale servizio non possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento della funzione, e ciò a maggior ragione quando vengono coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale è preposto. Ma non è possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che involgono il campo d’azione dell’esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente al fine di valutarne il necessario elemento soggettivo del dolo omissivo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 361 cod. pen. Né può ritenersi che la sussistenza di un eventuale errore in ordine alla sola consistenza della notizia di reato di cui l’agente sia venuto a conoscenza, errore chiaramente inescusabile in quanto non idoneo ad escludere la volontarietà dell’omissione, quanto, piuttosto, la mancata conoscenza della concreta notizia di reato e, conseguentemente, l’ambito su cui va a ricadere l’elemento soggettivo dell’agente che necessita di specifico accertamento, nel concreto omesso.
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la P.A. – Pubblico ufficiale – Nozione del dolo di omissione – Elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia – Obbligo di informazione penalmente inscusabile – Giurisprudenza.
 
L’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell’omissione allorché risulti sussistente il presupposto da cui deriva il dovere di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni. È, invece, estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che porta il soggetto, su cui grava l’obbligo di informazione, ad astenersi dal trasmettere la notizia di reato; sicché è irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della "notitia criminis" di cui sia venuto a conoscenza, competa ad altro pubblico ufficiale ovvero supponga che l’informativa medesima sia stata da questi già fornita. Infatti, l’errore in cui l’obbligato può incorrere, al riguardo, non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne semmai la sua legittimità ed è, pertanto, penalmente inscusabile (Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari; sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi). Inoltre, si realizza l’omessa denuncia penalmente rilevante ex art. 361 cod. pen., quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa (Sez. 6, n. 49833 del 03/07/2018, Pesci).
 
(annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato sentenza del 06/07/2018 – CORTE DI APPELLO DI CATANIA) Pres. PETRUZZELLIS, Rel. COSTANTINI, Ric. Caudullo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.6^ 16/04/2019 (Ud. 23/01/2019), Sentenza n.16577

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.6^ 16/04/2019 (Ud. 23/01/2019), Sentenza n.16577
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Caudullo Salvatore nato a Bronte;
 
avverso la sentenza del 06/07/2018 della Corte di appello di Catania;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Salvatore Caudullo, per mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, per quel che in questa sede rileva, ha rideterminato la pena in euro 340 di multa in ordine al reato di cui all’ad 361 cod. pen. (capo G), in quanto, quale Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bronte, essendo venuto a conoscenza della commissione di abusi edilizi da parte di Thomas Cozzumbo, Vincenzo Saitta e Dario Giordano (stesse persone con cui era stato chiamato, a titolo di omissione ex art. 40, comma secondo, cod. pen., a rispondere del concorso nella realizzazione dei reati di cui ai capi da A) a F) relativi a contravvenzioni in materia edilizia, urbanistica, sismica ed ambientale), i quali avevano presentato una istanza di permesso di costruire in sanatoria per poter realizzare un immobile, ometteva di darne comunicazione all’autorità giudiziaria, fatto commesso in Bronte in data antecedente al 8 giugno 2011.
 
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, travisamento della prova e violazione degli artt. 36, 42, 43 e 361 cod. pen. 
 
La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente apprezzato il dato normativo, le risultanze processuali, per come ricostruite dall’esame dei testi e dell’imputato, oltre che la documentazione acquisita e fornita dalla difesa.
Salvatore Caudullo – si osserva – era coordinatore di ben otto servizi, tra i quali quello di Urbanistica e Repressione Abusivismo Edilizio, settori a loro volta retti da altri (Saitta e Greco) cui competeva l’istruttoria delle pratiche assegnate. 
 
La prassi prevedeva che tutte le pratiche di richiesta di sanatoria ex artt. 12 e 13 L. 47/85 (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non fossero inoltrate all’Autorità Giudiziaria, obbligo di comunicazione che incombeva sul solo personale di Polizia Giudiziaria.
Il ricorrente evidenzia l’assoluta buona fede del Caudullo che, quale capo dell’Ufficio Tecnico, si era limitato a coordinare i vari servizi demandando ai singoli responsabili le relative decisioni, circostanza che impone di ritenere insussistente l’elemento soggettivo quantomeno ex art. 533 cod. proc. pen. 

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato, così imponendosi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
2. L’accusa mossa a Salvatore Caudullo, quale dirigente dell’Ufficio tecnico comunale (originariamente in concorso con il responsabile del servizio di polizia giudiziaria ed amministrativa, tenente Giuseppe Saitta), è quella di aver omesso di trasmettere all’autorità giudiziaria la denuncia in ordine alla commissione di reati edilizi ed ambientali da parte di Thomas Cozzumbo, Vincenzo Saitta e Dario Giordano, a cagione della presentazione, da parte di costoro, dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un immobile. 
 
In particolare, è stato ritenuto che la pratica relativa all’immobile in questione, affidata al geometra Antonino Saitta, era stata istruita dall’ufficio tecnico di cui il ricorrente era responsabile ed inserita esclusivamente nella comunicazione quindicinale inviata all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione. Da tanto è stato desunta la sussistenza del dolo generico in capo al ricorrente che aveva giustificato la condotta dell’Ufficio, di cui evidenziava la articolata consistenza, sulla base della prassi all’epoca vigente a mente della quale la comunicazione in ordine a tutte le istanze in sanatoria non venivano inviate immediatamente all’autorità giudiziaria, ma ciò avveniva solo al momento della richiesta di agibilità o abitabilità degli immobili ovvero all’esito della conclusa istruttoria.
 
3. Deve premettersi che l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell’omissione allorché risulti sussistente il presupposto da cui deriva il dovere di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni. È, invece, estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che porta il soggetto, su cui grava l’obbligo di informazione, ad astenersi dal trasmettere la notizia di reato; sicché è irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della "notitia criminis" di cui sia venuto a conoscenza, competa ad altro pubblico ufficiale ovvero supponga che l’informativa medesima sia stata da questi già fornita. Infatti, l’errore in cui l’obbligato può incorrere, al riguardo, non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne semmai la sua legittimità ed è, pertanto, penalmente inscusabile (Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari, Rv. 212551; sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi, Rv. 206014).
 
Risulta, inoltre, pacifico il principio a mente del quale si realizza l’omessa denuncia penalmente rilevante ex art. 361 cod. pen., quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa (Sez. 6, n. 49833 del 03/07/2018, Pesci, Rv. 274310).
 
4. Tanto premesso deve rilevarsi che, nonostante specifica censura anche proposta in sede di gravame, nessuna emergenza consente di ritenere che, a prescindere dalla (certamente irrilevante) invocata prassi da parte del ricorrente, lo stesso fosse consapevole dell’esistenza di una "notitia criminis". tenuto conto delle innumerevoli istanze di sanatoria pervenute presso l’ufficio dal medesimo diretto e trasmesse per l’istruttoria al funzionario responsabile di altro settore.
 
Il ricorrente, infatti, aveva fatto presente la complessa articolazione degli uffici che gli erano stati affidati, con particolare riferimento alle tre posizioni organizzative di cui era responsabile, rimarcando come il servizio urbanistico, interno all’area tecnica, era da Caudullo coordinato, così da limitarsi a sottoscrivere i provvedimenti finali all’esito dell’esame della pratica svolta dal pubblico ufficiale incaricato (penultima pagina sentenza del Tribunale).
 
Circostanza anche ribadita nei motivi di appello, ove, oltre ad ipotizzare in capo ad altri soggetti l’obbligo di denuncia, emergenza non pertinente in quanto non idonea a far venir meno la responsabilità in capo al pubblico funzionario (in tal senso v. Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, dep. 1999, Pirari F, Rv. 212551), si era rappresentato che il fascicolo in questione era stato assegnato agli uffici competenti per la relativa istruttoria.
 
Nonostante, quindi, plurimi siano stati i rilievi tesi ad evidenziare una assenza di conoscenza della pratica relativa all’immobile oggetto di sanatoria ed in ordine al quale il ricorrente aveva fornito risposte esclusivamente circa i compiti assegnati al proprio ufficio, i Giudici di merito hanno ritenuto Salvatore Caudullo responsabile sulla base della sola posizione apicale ricoperta all’interno della struttura burocratica comunale e senza individuare alcun effettivo elemento idoneo a far ritenere che fosse consapevole della consistenza, anche solo generica, della specifica istanza.
 
Questa Corte ha da tempo avuto modo di evidenziare che non risponde di omessa denuncia di reato, ai sensi dell’art. 361, comma primo cod. pen., il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all’amministrazione comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall’A.G., prescindendo dal loro vaglio, anche ai fini specifici dell’accertamento di fatti costituenti reato (Sez. 6, n. 5499 del 09/05/1985, Di Giovanna, Rv. 169537), principio tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell’Ufficio tecnico cui oggi compete l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
 
Tanto non implica che il dirigente di tale servizio non possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento della funzione, e ciò a maggior ragione quando vengono coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale è preposto. Ma non è possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che involgono il campo d’azione dell’esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente al fine di valutarne il necessario elemento soggettivo del dolo omissivo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 361 cod. pen.
 
Né può ritenersi che nel caso sottoposto a scrutinio si tratti di valutare la sussistenza di un eventuale errore in ordine alla sola consistenza della notizia di reato di cui l’agente sia venuto a conoscenza, errore chiaramente inescusabile in quanto non idoneo ad escludere la volontarietà dell’omissione (v. Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari, Rv. 212551; sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi, Rv. 206014, cui sopra è cenno), quanto, piuttosto, la mancata conoscenza della concreta notizia di reato e, conseguentemente, l’ambito su cui va a ricadere l’elemento soggettivo dell’agente che necessita di specifico accertamento, nel concreto omesso.
 
Questa Corte, seppure con rifermento all’esame del solo elemento oggettivo, ha avuto modo di precisare che non integra il reato di cui all’art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una "notitia criminis", e non di elementi di mero sospetto (Sez. 6, n. 12021 del 06/02/2014, Kutufà, Rv. 258339). Principio di diritto che impone, a maggior ragione, di ritenere logicamente necessario il previo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo sull’esistenza della notitia criminís, non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica comunale. 
 
5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
 
Così deciso il 23/01/2019.

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