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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 28416 | Data di udienza: 6 Maggio 2022

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 – Legislazione emergenziale – Importi erogati destinati per altre finalità – Malversazione ai danni dello Stato – Configurabilità – Art. 316 bis cod. pen. – Reati contro la pubblica amministrazione – Fondo per le Piccole e Medie Imprese – Previsione di un termine nel contratto o disciplina legislativa – Effetti – Finanziamento assistito dalla garanzia pubblica Impiego delle somme per finalità diverse – Sequestro finalizzato alla confisca – Totale o parziale restituzione del profitto del reato – Verifiche – Limiti – Ingiustificato arricchimento per lo Stato.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2022
Numero: 28416
Data di udienza: 6 Maggio 2022
Presidente: FIDELBO
Estensore: D'ARCANGELO


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 – Legislazione emergenziale – Importi erogati destinati per altre finalità – Malversazione ai danni dello Stato – Configurabilità – Art. 316 bis cod. pen. – Reati contro la pubblica amministrazione – Fondo per le Piccole e Medie Imprese – Previsione di un termine nel contratto o disciplina legislativa – Effetti – Finanziamento assistito dalla garanzia pubblica Impiego delle somme per finalità diverse – Sequestro finalizzato alla confisca – Totale o parziale restituzione del profitto del reato – Verifiche – Limiti – Ingiustificato arricchimento per lo Stato.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 6^, 19 luglio 2022 (ud. 06/05/2022), Sentenza n.28416

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 – Legislazione emergenziale – Importi erogati destinati per altre finalità – Malversazione ai danni dello Stato – Configurabilità – Art. 316 bis cod. pen..

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la pubblica amministrazione – Fondo per le Piccole e Medie Imprese – Previsione di un termine nel contratto o disciplina legislativa – Effetti – Finanziamento assistito dalla garanzia pubblica Impiego delle somme per finalità diverse – Sequestro finalizzato alla confisca – Totale o parziale restituzione del profitto del reato – Verifiche – Limiti – Ingiustificato arricchimento per lo Stato.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il reato di malversazione a danno dello Stato la condotta di chi, avendo ricevuto da un istituto di credito un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, impieghi le somme per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento è destinato per legge. Tuttavia, si ricorda che, quando il contratto o la disciplina legislativa preveda un termine, il delitto di malversazione non può considerarsi perfezionato fino a che tale termine non sia giunto a scadenza, in quanto fintano che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento, si può al più ritenere integrato il tentativo del delitto di cui all’art. 316 bis cod. pen.. Infine, in sede di determinazione dell’ammontare del sequestro finalizzato alla confisca e della confisca è pur sempre necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione del profitto del reato; infatti, la confisca non può riguardare somme superiori all’effettivo profitto conseguito, né può risolversi in un ingiustificato arricchimento per lo Stato.

(annulla con rinvio ordinanza del 24.11.2021 emessa dal TRIBUNALE DI RIMINI), Pres. FIDELBO, Rel. D’ARCANGELO, Ric. Sogliani


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 6^, 19/07/2022 (ud. 06/05/2022), Sentenza n.28416

SENTENZA

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