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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 339 | Data di udienza: 25 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente e momento di cessazione – Art. 44 lett. b) dpr 380/2001GIURISPRUDENZA URBANISTICA.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Gennaio 2017
Numero: 339
Data di udienza: 25 Novembre 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Di Stasi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente e momento di cessazione – Art. 44 lett. b) dpr 380/2001GIURISPRUDENZA URBANISTICA.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.339


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente e momento di cessazione – Art. 44 lett. b) dpr 380/2001 – Giurisprudenza.
 
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio (Cass. Sez.U., n.17178del 27/02/2002; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001; Sez.3, n.29974 del06/05/2014).
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 1428/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/11/2015) Pres. GRILLO, Rel. DI STASI, Ric. Specchi ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.339

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.339

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da:
SPECCHIA CESAREA N. IL 25/11/1946
SPECCHIA SALVATORE N. IL 30/04/1949
GRECO ANTONIO N. n, 09/0611973
avverso la sentenza n. 1428/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/11/2015 dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza pronunciata in data 11.11.2015, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 11.4.2013 del Tribunale di Lecce-sezione dist. di Maglie con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 44 lett. b) dpr 380/2001 e condannati ciascuno alla pena di mesi tre di arresto ed euro 12.000 di ammenda con ordine di demolizione e rimessione in pristino.
 
2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione ,per il tramite del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. per mancato rilievo dell’intervenuta prescrizione in grado di appello, per omessa declaratoria di nullità per omessa notifica del decreto di citazione all’imputato Greco Antonio e in relazione all’ascrivibilità del fatto agli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. -I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
 
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
I ricorrenti hanno eccepito che la Corte territoriale non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato verificatasi nel corso del giudizio di appello.
Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U,n.17178del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001,Rv.220351; Sez.3, n.29974 del06/05/2014,Rv.260498).
Nella specie, la consumazione del reato coincideva con la data di sospensione dei lavori -29.10.2009- imposta a seguito del provvedimento di sequestro e da tale data iniziava a decorrere il termine prescrizionale; tale termine, ai sensi degli artt. 157,159 e 160 cod.pen, sarebbe maturato solo in data 27.5.2017, tenuto conto anche dei periodi di sospensione verificatisi nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito per complessivi gg 942, e, quindi, successivamente alla conclusione del giudizio di appello.
 
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per genericità.
 
I motivi prospettano deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 2 e 3) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’ll.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445dell’ 8 – 28.5.2009). Trova dunque applicazione in principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
 
4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in€ 2.000,00

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, 25.11.2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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