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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Maltrattamento animali Numero: 15076 | Data di udienza: 12 Dicembre 2017

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali – Configurabilità dell’art. 727 cod. pen. per colpa – Fattispecie: otto cavalli tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2018
Numero: 15076
Data di udienza: 12 Dicembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: ANDRONIO


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali – Configurabilità dell’art. 727 cod. pen. per colpa – Fattispecie: otto cavalli tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018, (Ud. 12/12/2017), Ordinanza n.15076


MALTRATTAMENTO ANIMALI – Comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali – Configurabilità dell’art. 727 cod. pen. per colpa – Fattispecie: otto cavalli tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
 
Il reato di cui all’art. 727 cod. pen. non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali. Nella fattispecie, la condanna è intervenuta sulla base di molteplici elementi probatori, che dimostravano le gravi sofferenze subite dagli animali (otto cavalli), quali: stato di malnutrizione e malattia degli animali, vicini ad un tracollo fisico evidente, da cui non potevano che derivare una sofferenza. È stata, inoltre, accertata l’incompatibilità delle condizioni di detenzione degli animali con la loro natura, dal momento che è stato riscontrato che i cavalli erano privi di un adeguato riparo – avendo a disposizione solo una tettoia di pochi metri quadrati, su un’area cementata e coperta di escrementi- e senza foraggio.
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 04/03/2015 – TRIBUNALE di TERNI) Pres. RAMACCI, Rel. ANDRONIO, Ric. Facenna

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018, (Ud. 12/12/2017), Ordinanza n.15076

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018, (Ud. 12/12/2017), Ordinanza n.15076
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
FACENNA CLAUDIO nato il 03/11/1949 a ROMA;
 
avverso la sentenza del 04/03/2015 del TRIBUNALE di TERNI;
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Il Tribunale di Terni ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., perché in qualità di proprietario, deteneva otto cavalli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, lamentando l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 727 cod. pen., dal momento che dall’istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso alcun elemento probatorio a sostegno né della situazione di incompatibilità dell’ambiente in cui erano custoditi gli animali con la loro natura, né delle gravi sofferenze subite dai cavalli, elementi necessaria d integrare il reato ascritto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recantecondannaalla sola pena dell’ammenda.
 
Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere una rivalutazione del merito della decisione impugnata. Come correttamente ricordato dal Tribunale, il reato di cui all’art. 727 cod. pen. non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali, come quelli verificatisi nel caso di specie. La condanna è intervenuta – contrariamente a quanto riferito dal ricorrente – sulla base di molteplici elementi probatori, che – secondo la corretta valutazione di merito del giudice di primo grado – dimostrano le gravi sofferenze subite dagli animali, quali: le fotografie scattate al momento dell’accertamento, da cui appariva evidente la magrezza dei cavalli e le dichiarazioni del veterinario della ASL, intervenuto sul posto, che ha accertato lo stato di malnutrizione e malattia degli animali, vicini, quindi, ad un tracollo fisico evidente, da cui non poteva che derivare una sofferenza. È stata, inoltre, pienamente accertata l’incompatibilità delle condizioni di detenzione degli animali con la loro natura, dal momento che, da plurime testimonianze, è stato riscontrato che i cavalli erano privi di un adeguato riparo – avendo a disposizione solo una tettoia di pochi metri quadrati, su un’area cementata e coperta di escrementi- e senza foraggio.
 
4. – Il ricorso, conseguentemente,deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che <<la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.
 
 
 
 

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