Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Legittimazione processuale,
Rifiuti
Numero: 20655 |
Data di udienza: 12 Gennaio 2018
RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Attività di rigattiere – Incompatibilità con un trasporto occasionale di rifiuti – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Confisca del mezzo di trasporto – Legittimazione (e interesse) a ricorrere avverso confisca – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) e b), d.lgs. n.152/2006.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2018
Numero: 20655
Data di udienza: 12 Gennaio 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: ACETO
Premassima
RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Attività di rigattiere – Incompatibilità con un trasporto occasionale di rifiuti – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Confisca del mezzo di trasporto – Legittimazione (e interesse) a ricorrere avverso confisca – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) e b), d.lgs. n.152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 10/05/2018 (Ud. 12/01/2018), Ordinanza n.20655
RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Attività di rigattiere – Incompatibilità con un trasporto occasionale di rifiuti – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Confisca del mezzo di trasporto – Legittimazione (e interesse) a ricorrere avverso confisca – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) e b), d.lgs. n.152/2006.
L’esercizio dell’attività di rigattiere contrasta, sul piano logico, con il concetto di "occasionalità" del trasporto di rifiuti: ciò impedisce di ritenere penalmente irrrilevante il trasporto di rifiuti pericolosi non oggetto dell’attività di commercio autorizzata. Inoltre, la mancanza della proprietà del mezzo priva della legittimazione (e dell’interesse) a ricorrere avverso la sua confisca.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE) Pres. CAVALLO, Rel. ACETO, Ric. Ricchiuti
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 10/05/2018 (Ud. 12/01/2018), Ordinanza n.20655
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 10/05/2018 (Ud. 12/01/2018), Ordinanza n.20655
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RICCHIUTI ARCANGELO nato il 23/02/1975 a FRANCAVILLA FONTANA
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il sig. Arcangelo Ricchiuti ricorre per l’annullamento della sentenza del 20/02/2017 della Corte di appello di Lecce che, in riforma di quella del 28/10/2014 del Tribunale di Brindisi da lui impugnata, ha convertito la pena detentiva in quella pecuniaria, confermando nel resto l’affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all’
art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n.152 del 2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti pericoli e non pericolosi), accertato in Ostuni il 05/10/2012, e la confisca del mezzo di trasporto.
1.1. Con il primo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione sul punto.
1.2. Con il secondo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen., e vizio di motivazione sul punto.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e manifestamente infondato.
3. L’eccepita occasionalità del trasporto contrasta, sul piano logico, con la dedotta attività di rigattiere, giustamente valorizzata dalla Corte di appello per escludere la penale irrilevanza del trasporto di rifiuti pericolosi non oggetto dell’attività di commercio autorizzata.
4. La dedotta mancanza di proprietà del mezzo priva il ricorrente della legittimazione (e dell’interesse) a ricorrere avverso la sua confisca.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 713 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018