DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione di sigilli – Concorso nel reato – Travisamento della comunicazione della notizia di reato per problemi di salute – Indisponibilità dell’immobile – Onere della prova – Mancata coincidenza con i rilievi fattuali e condotta – Inammissibilità del ricorso in sede di legittimità – Art. 349 codice penale.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2018
Numero: 20678
Data di udienza: 12 Novembre 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: ACETO
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione di sigilli – Concorso nel reato – Travisamento della comunicazione della notizia di reato per problemi di salute – Indisponibilità dell’immobile – Onere della prova – Mancata coincidenza con i rilievi fattuali e condotta – Inammissibilità del ricorso in sede di legittimità – Art. 349 codice penale.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^, 10/05/2018 (Ud. 12/01/2018), Ordinanza n.20678
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione di sigilli – Concorso nel reato – Travisamento della comunicazione della notizia di reato per problemi di salute – Indisponibilità dell’immobile – Onere della prova – Mancata coincidenza con i rilievi fattuali e condotta – Inammissibilità del ricorso in sede di legittimità – Art. 349 codice penale.
Il travisamento della comunicazione della notizia di reato non è eccepibile, quando il reato è stato iniziato ben prima della data di accertamento e si spiega in modo del tutto logico e coerente con la natura della condotta e i rilievi fattuali (fattispecie relativa alla violazione di sigilli in concorso e prosecuzione dei lavori edili abusivi).
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. CAVALLO, Rel. ACETO, Ric. D’Accardio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^, 10/05/2018 (Ud. 12/01/2018), Ordinanza n.20678SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: D’ACCARDIO EZIO nato a PALERMO;
avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
dato avviso alle parti; sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sig. Ezio D’Accardio ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11/05/2017 della Corte di appello di Palermo che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 200,00 euro di multa inflitta, con sentenza del 12/01/2016 del Tribunale di quel medesimo capoluogo, per il reato di cui all’art. 349 cod. pen., accertato in Palermo il 20/12/2012.
1.1.Con unico motivo eccepisce la mancanza di motivazione e la sua contraddittorietà con io contenuto della comunicazione della notizia di reato dell’11/01/2013.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.L’imputato eccepisce il travisamento della comunicazione della notizia di reato (allegata al ricorso) dell’11/01/2013 dalla quale, però, risulta chiaramente che la condotta a lui ascritta fu accertata effettivamente il 20/12/2012, quando egli non si era ancora allontanato da Palermo per problemi di salute, allontanamento che, secondo la tesi difensiva, escludeva la disponibilità dell’immobile e la sua responsabilità per il reato ascritto in concorso con la moglie.
La Corte d’appello, anzi, spiega in modo del tutto logico e coerente con la natura della condotta accertata (la prosecuzione dei lavori edili abusivi) che il reato era iniziato ben prima della data di accertamento.
L’insussistenza dell’eccezione di travisamento della prova rende le deduzioni difensive inammissibilmente fattuali.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018