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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 25718 | Data di udienza: 10 Maggio 2019

* RIFIUTI – Attività abusiva di gestione di rifiuti – Assenza dei titoli abilitativi – Ininfluenza della qualifica soggettiva del soggetto agente – Natura di reato istantaneo – Condotta integrante il reato – Esclusione della assoluta occasionalità – Art. 256, cc. 1 e 3 D.L.vo n.152/2006.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Giugno 2019
Numero: 25718
Data di udienza: 10 Maggio 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: CERRONI


Premassima

* RIFIUTI – Attività abusiva di gestione di rifiuti – Assenza dei titoli abilitativi – Ininfluenza della qualifica soggettiva del soggetto agente – Natura di reato istantaneo – Condotta integrante il reato – Esclusione della assoluta occasionalità – Art. 256, cc. 1 e 3 D.L.vo n.152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 11/06/2019 (Ud. 10/05/2019), Ordinanza n.25718
  

RIFIUTI – Attività abusiva di gestione di rifiuti – Assenza dei titoli abilitativi – Ininfluenza della qualifica soggettiva del soggetto agente – Natura di reato istantaneo – Condotta integrante il reato – Esclusione della assoluta occasionalità – Art. 256, cc. 1 e 3 D.L.vo n.152/2006.
 
Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, ex art. 256, comma 1 e 3 del D.L.vo n. 152/2006, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, attività che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Pertanto, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma (in specie era stata esclusa l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali). 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 20/09/2018 – CORTE APPELLO di MILANO) Pres. RAMACCI, Rel. CERRONI, Ric. Mantice

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 11/06/2019 (Ud. 10/05/2019), Ordinanza n.25718

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 11/06/2019 (Ud. 10/05/2019), Ordinanza n.25718
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da MANTICE CIRO;
 
avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
 
dato avviso alle parti;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 20 settembre 2018 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 26 marzo 2018 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in euro 900,00 le spese di costituzione della parte civile Comune di Milano nel procedimento a carico di Ciro Mantice nei cui confronti era invece confermata comunque la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 900 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e di euro 100 di multa per il reato di cui all’art. 633 cod. pen..
 
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un complesso motivo di impugnazione.
 
2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto, in relazione alla contestata mancata osservanza della legge penale, che nulla era emerso in ordine alla ricorrenza degli elementi oggettivo e soggettivo relativi alla pretesa attività di gestione dei rifiuti.
 
In proposito, non era stato considerato il dato ponderale dei rifiuti trattati, né era stata reperita disamina in ordine agli indici tali da evidenziare un’organizzazione all’uopo dedicata. Alcunché era stato detto relativamente al veicolo utilizzato per lo scarico dei rifiuti, nonché in merito al profitto ricavato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile.
 
3.1. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, ed in relazione al motivo di ricorso proposto, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, attività che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (in specie il carattere non occasionale della condotta era stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato)(ad es. Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
 
In specie, risultava essere stato utilizzato, ai fini del successivo versamento del materiale ferroso in area vicino al parco delle Cave in Milano, un autocarro Iveco Daily. Oltre a ciò, detto materiale era stato gettato dall’odierno ricorrente, pacificamente sprovvisto delle relative autorizzazioni, in area chiusa da lucchetto e nell’abusiva disponibilità dello stesso imputato, il quale aveva successivamente provveduto infatti a richiuderla dopo lo sversamento indebito. 
 
Al riguardo, ai fini della configurabilità del reato, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (in specie era stata esclusa l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali)(Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305).
 
3.1.1. In specie, il provvedimento impugnato è esente da censura, atteso che è stato utilizzato alla bisogna un autocarro Iveco Daily, ed il materiale risulta essere stato smaltito in area di pertinenza, ancorché abusiva, dello stesso ricorrente. Costui all’evidenza aveva pertanto destinato tale luogo alla propria attività, come poteva ragionevolmente desumersi dalla presenza ivi di altro materiale e dal possesso delle chiavi di accesso.
 
In ogni caso il ricorso non si confronta in alcun modo con siffatti rilievi, l’imputato essendosi limitato ad escludere che fossero stati rinvenuti gli elementi per affermarne la penale responsabilità. Laddove la disponibilità di un veicolo non minimale, e addirittura di un’area di raccolta (particolare sul quale il ricorso non accenna verbo), si pongono invece come indici sintomatici dell’illecita gestione, di cui va senz’altro esclusa la natura meramente occasionale. 
 
3.2. In definitiva, pertanto, il ricorso non appare nemmeno essersi pienamente confrontato con la motivazione resa, che tutt’altra situazione ha tenuto presente ai fini della decisione.
 
4. La manifesta infondatezza della presente impugnazione non può che condurre all’inammissibilità del ricorso.
 
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 10/05/2019

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