+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 29021 | Data di udienza: 10 Luglio 2020

RIFIUTI – Nozione di sottoprodotto – Intenzione e riutilizzo certo da parte del produttore/detentore – Necessità – Mere o eventuali “contingenze” – Esclusione della qualifica di sottoprodotto – Disciplina applicabile – Artt.183, 184-bis, 256 d.lgs n.152/2006 – Fattispecie: smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione, derivati dal processo di raffinazione della “glicerina grezza”, conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne in assenza dei requisiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione sull’elemento giustificativo della decisione – Presupposti e limiti.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Ottobre 2020
Numero: 29021
Data di udienza: 10 Luglio 2020
Presidente: LIBERATI
Estensore: ACETO


Premassima

RIFIUTI – Nozione di sottoprodotto – Intenzione e riutilizzo certo da parte del produttore/detentore – Necessità – Mere o eventuali “contingenze” – Esclusione della qualifica di sottoprodotto – Disciplina applicabile – Artt.183, 184-bis, 256 d.lgs n.152/2006 – Fattispecie: smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione, derivati dal processo di raffinazione della “glicerina grezza”, conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne in assenza dei requisiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione sull’elemento giustificativo della decisione – Presupposti e limiti.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^, 21/10/2020 (Ud. 10/07/2020), Ordinanza n.29021

 

RIFIUTI – Nozione di sottoprodotto – Intenzione e riutilizzo certo da parte del produttore/detentore – Necessità – Mere o eventuali “contingenze” – Esclusione della qualifica di sottoprodotto – Disciplina applicabile – Artt.183, 184-bis, 256 d.lgs n.152/2006 – Fattispecie: smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione, derivati dal processo di raffinazione della “glicerina grezza”, conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne in assenza dei requisiti.

I sottoprodotti sono quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi. La mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto». Nella fattispecie, l’incertezza della destinazione finale derivava dal contenuto stesso dei contratti commerciali stipulati e dal fatto che i “sottoprodotti” presi in carico dalla stessa non risultavano essere giunti a destinazione (se non utilizzati nel lavaggio delle cisterne). (Riferimenti normativi: art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; art. 184 -bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 12, d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205).

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione sull’elemento giustificativo della decisione – Presupposti e limiti.

Il ricorso per cassazione sull’elemento giustificativo della decisione ha un orizzonte molto circoscritto, ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 27/09/2017 – TRIBUNALE di RAVENNA) Pres. LIBERATI, Rel. ACETO, Ric. Costenaro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^, 21/10/2020 (Ud. 10/07/2020), Ordinanza n.29021

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da Costenaro Sara nata a COMO;

avverso la sentenza del 27/09/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA;

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Sara Costenaro ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che l’ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione – derivati dal processo di raffinazione della “glicerina grezza” – conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne in assenza dei requisiti stabiliti dall’art. 184-bis, comma 1, lett. a e d, d.lgs. n. 152 del 2006 per poter essere qualificati come “sottoprodotti”) e l’ha condannata alla pena di 20.000,00 euro di ammenda.

1.1.Con unico motivo lamenta la mancata assoluzione in conseguenza del fatto che aveva agito nella veste di cessionario senza detenzione degli stock di glicerina, in presenza di una situazione di apparente autorizzazione amministrativa in capo alla società titolare dell’impianto di distillazione e alle imprese destinatarie finali del prodotto, e che non aveva effettuato alcuna attività di trasformazione dei carichi di glicerina, con conseguente violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; lamenta la mancata valutazione di tali fatti e la complessiva carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata.

2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati in quanto:
a) costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
b) afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

4. Osserva, al riguardo, il Collegio:

4.1. sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738).

Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell’impugnazione, è riservata ogni valutazione sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate);

4.2.secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945 – 01, l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452).

Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale «il precetto di cui al quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico.

Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica “ope iudicis”, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilita.

4.3.tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze “gemelle” Bonaventura-Di Palma con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv, 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.).

In altre pronunce, l’applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l’insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione.

In questi casi, l’effettiva volontà dell’impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei alla causa petendi ed al petitum tipici del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell’appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624).

In altri casi, invece, il principio è stato applicato quando il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell’impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l’interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l’intenzione di proporre ricorso ‘per saltum’ (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.).
Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che nell’esaminare l’ordinanza del tribunale dell’appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale – adito appunto in sede cautelare – che con l’atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che «la assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (…) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione».

Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-Di Palma) «deve essere coniugato con l’indicazione sempre da questa Corte più volte dettata – indicazione che si badi bene non costituisce l’espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività – secondo la quale è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge»;

4.4. al di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-Di Palma (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte;

4.5. del resto, l’applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili.

Si pensi, per fare degli esempi, all’appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l’eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l’inesistenza ovvero l’omessa valutazione (cd. travisamento della prova).

Ciò non significa che l’intenzione dell’appellante non debba essere indagata ma solo che l’indagine non si può arrestare al dato formale del nomen iuris impresso all’atto ma si deve estendere al suo contenuto, si che è possibile far leva sull’effettiva volontà di proporre appello solo quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petiturn e causa petendi, al di fuori dei casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione;

4.6. orbene, l’impugnazione proposta dall’appellante, coerentemente al mezzo di impugnazione effettivamente voluto, deduce questioni meramente fattuali che sollecitano un’indagine sul fatto non consentita in sede di legittimità;

4.7. ricorda, a tal fine, questa Corte che: a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) è possibile estendere il sindacato di legittimità a elementi estranei al testo della motivazione dei quali si deduca il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); d) in tal caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso” suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregarnotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); è necessario, pertanto: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035);

4.8. ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;

4.9. 1a ricorrente lamenta l’omessa valutazione della cospicua documentazione «prodotta in atti» che dimostrerebbe la sua completa estraneità ai fatti ma così facendo propone un fatto diverso da quello che risulta dal testo della motivazione della sentenza impugnata deducendo, a tal fine, il sostanziale travisamento di prove che non allega al ricorso;

4.10. dalla lettura della sentenza risulta, invece, che i rifiuti consegnati alla Costenaro non erano mai arrivati a destinazione (così contravvenendo al vincolo di destinazione imposto ai “sottoprodotti” per essere considerati tali) ed in taluni casi (quando, cioè, il glicerolo non aveva le caratteristiche per essere pompato negli impianti) erano stati smaltiti presso impianti non autorizzati;

4.11. come correttamente osservato dal Tribunale, «l’accusa mossa all’imputata (.. ) non è l’aver spacciato per sottoprodotto una sostanza tecnicamente non passibile di essere considerata tale, ma è il non aver rispettato il disposto dell’art. 184 bis lett. a) e d) D.Lgs. 152/06, quindi il non aver gestito i fondi di colonna di distillazione garantendo la tracciabilità e l’uso legale degli stessi “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”»;

4.12. in particolare, osserva il Tribunale, dalla documentazione esaminata (d.d.t., fatture, contratti preliminari, annotazioni e appunti rinvenuti) era emerso che la gestione ed il conferimento a terzi del sottoprodotto fondi di colonna di distillazione erano stati effettuati in forza di contratti commerciali tra il produttore e gli intermediari (tra i quali l’odierna ricorrente) che non riportavano il vincolo di destinazione a favore esclusivo di titolari di impianti di fermentazione anaerobica regolarmente autorizzati;

4.13. sottoprodotti sono quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; art. 184 -bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 12, d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205);

4.14. è questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza (così espressamente art. 183, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall’ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti;

4.15. 1a mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto»;

4.16. nel caso di specie, come visto, l’incertezza della destinazione finale derivava dal contenuto stesso dei contratti commerciali stipulati dalla ricorrente e dal fatto che, come detto, i “sottoprodotti” presi in carico dalla stessa non risultavano essere giunti a destinazione (se non utilizzati nel lavaggio delle cisterne).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10/07/2020.

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!