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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 2765 | Data di udienza: 14 Dicembre 2018

RIFIUTI – Sversamento di materiale olioso inquinante – Configurabilità della responsabilità della società (rectius: del legale rappresentante) – Necessità di sopralluogo nelle aziende vicine – Esclusione se individuata la sostanza nei pozzetti dell’azienda – Presenza in azienda di impianto di riciclo dell’olio – Ininfluenza se contrastante con evidenze indiziarie – gravi – Art. 256, c.1 e 2, d. lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2019
Numero: 2765
Data di udienza: 14 Dicembre 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: MENGONI


Premassima

RIFIUTI – Sversamento di materiale olioso inquinante – Configurabilità della responsabilità della società (rectius: del legale rappresentante) – Necessità di sopralluogo nelle aziende vicine – Esclusione se individuata la sostanza nei pozzetti dell’azienda – Presenza in azienda di impianto di riciclo dell’olio – Ininfluenza se contrastante con evidenze indiziarie – gravi – Art. 256, c.1 e 2, d. lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 22/01/2019 (Ud. 14/12/2018), Ordinanza n.2765


RIFIUTI – Sversamento di materiale olioso inquinante – Configurabilità della responsabilità della società (rectius: del legale rappresentante) – Necessità di sopralluogo nelle aziende vicine – Esclusione se individuata la sostanza nei pozzetti dell’azienda – Presenza in azienda di impianto di riciclo dell’olio – Ininfluenza se contrastante con evidenze indiziarie – gravi – Art. 256, c.1 e 2, d. lgs. n. 152/2006.
 
In tema di rifiuti, nell’ipotesi di sversamento di materiale inquinante, per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d. lgs. n. 152 del 2006, non può rilevare il fatto che non siano stati effettuati sopralluoghi anche in aziende vicine, quando è sicura la presenza dello stesso materiale oleoso nei pozzetti dell’azienda – in uno con la speculare assenza dello stesso in quelli posti più a monte e con il diretto collegamento della rete fognaria aziendale con quella comunale – renda certa la responsabilità della società (rectius: del suo legale rappresentante). Pertanto, l’eventuale sversamento di materiale inquinante anche da parte di altre aziende vicine determinerebbe, al più, una autonoma fonte di responsabilità concorrente (comunque esclusa nel caso di specie, avendo gli operanti "risalito" tutti i chiusini dal torrente fino all’azienda imputata). Infine, neanche la presenza in azienda di impianto di riciclo dell’olio utilizzato per le lavorazioni – non attivo nel giorno del sopralluogo – in sé, non poteva contrastare le evidenze indiziarie – gravi, precise e concordanti di sversamento.
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 23/01/2017 – CORTE APPELLO di ANCONA) Pres. DI NICOLA, Rel. MENGONI, Ric. Sbaffi 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 22/01/2019 (Ud. 14/12/2018), Ordinanza n.2765

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 22/01/2019 (Ud. 14/12/2018), Ordinanza n.2765
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da: SBAFFI BRUNO;
 
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
 
dato avviso alle parti;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 23/1/2017, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa del 18/6/2015 del locale Tribunale, con la quale Bruno Sbaffi era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d. lgs. n. 152 del 2006 e condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda.
 
 
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della decisione. Erronea e manifestamente illogica risulterebbe la motivazione in relazione alla circostanza che nel torrente Caffarelli la materia inquinante (oleosa) fosse molto più concentrata rispetto a quella rinvenuta nel tombino antistante la proprietà VISAF s.r.l. (della quale il ricorrente era legale rappresentante), quel che confermerebbe che la stessa sostanza non poteva di certo provenire da quest’ultima. Nei medesimi termini, poi, risulterebbe viziata la motivazione anche quanto alla mancanza di prova circa l’identità della sostanza rinvenuta nel torrente rispetto a quella ritrovata nel citato tombino, difettando analisi adeguate. Ancora errata, di seguito, risulterebbe la sentenza con riguardo al rilevamento del percorso fognario, in uno con l’esistenza in zona di altre attività che avrebbero potuto produrre quel rifiuto; priva di rilievo, inoltre, sarebbe stata considerata una circostanza per contro molto rilevante, quale la presenza – in VISAF – di un impianto di riciclo dell’olio. Dal che, conclusivamente, un percorso argomentativo errato, perché frutto di una non corretta valutazione delle emergenze processuali, in violazione degli artt. 192-546 cod. proc. pen..
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
 
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
 
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
 
Il che, come riportato, non è consentito.
 
 
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi su tutte le questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 
 
In particolare, la sentenza ha evidenziato che: a) la sostanza oleosa rinvenuta nel torrente era stata trovata – via via risalendo i vari pozzetti – anche nel chiusino sito davanti alla sede VISAF, mentre era assente in quello a monte della stessa società; b) anche due tombini siti all’interno dell’area recintata VISAF avevano evidenziato la presenza di sostanze oleose, pure in misura notevole, come da fotografie in atti; c) non poteva assolutamente accogliersi la tesi difensiva che collegava tale presenza alla vicinanza del rubinetto per il lavaggio delle mani degli operai, trattandosi di dispersione di materiali oleosi – in questo caso – del tutto modesta e non riferibile al diverso quantitativo rinvenuto nei pozzetti. Ancora, e rispondendo ad un’altra questione di merito riprodotta in questa sede, la Corte di appello ha negato rilievo al fatto che non fossero stati effettuati sopralluoghi anche in aziende vicine, sottolineando che la sicura presenza di materiale oleoso nei pozzetti VISAF – in uno con la speculare assenza dello stesso in quelli posti più a monte e con il diretto collegamento della rete fognaria aziendale con quella comunale – rendeva certa la responsabilità della società (rectius: del suo legale rappresentante) nella contravvenzione in esame. 
 
Sicché l’eventuale sversamento di materiale inquinante anche da parte di altre ditte (comunque escluso, avendo gli operanti "risalito" tutti i chiusini dal torrente fino alla VISAF) avrebbe determinato, al più, una autonoma fonte di responsabilità concorrente con quella dello Sbaffi.
 
 
5. Del tutto adeguata e logicamente motivata, poi, risulta la sentenza anche con riguardo alla mancata effettuazione di un cromatogramma e ai dubbi – sollevati dalla difesa – in punto di diversa concentrazione della sostanza inquinante nel torrente, rispetto ai pozzetti VISAF. Pronunciandosi su quest’ultimo profilo, in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che: 1) di norma, il materiale sversato nel tombino gradualmente scorre lungo la fognatura fino al torrente, per lì ristagnare (come peraltro affermato anche dai testi Giorgini e Marzocchini); 2) non poteva ipotizzarsi un breve lasso di tempo tra lo sversamento ed il sopralluogo degli operanti, dal che doveva ritenersi che la maggior parte del materiale smaltito avesse avuto il tempo di percorrere la rete fognaria, lasciando i pozzetti. Quanto, infine, alla presenza in azienda di un impianto di riciclo dell’olio utilizzato per le lavorazioni, la sentenza – oltre a sottolineare che non era attivo nel giorno del sopralluogo – ha comunque evidenziato che lo stesso dato, in sé, non poteva contrastare le evidenze indiziarie – gravi, precise e concordanti – appena sopra richiamate.
 
 
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018

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