Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Danno ambientale,
Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 24000 |
Data di udienza: 12 Aprile 2019
* RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.2, D.L.vo n. 152/2006 – Effetti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danno in favore della parte civile – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Quantificazione della pena ed entità – Dosimetria della pena – Poteri discrezionali del giudice di merito – Erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Limiti – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2019
Numero: 24000
Data di udienza: 12 Aprile 2019
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CERRONI
Premassima
* RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.2, D.L.vo n. 152/2006 – Effetti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danno in favore della parte civile – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Quantificazione della pena ed entità – Dosimetria della pena – Poteri discrezionali del giudice di merito – Erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Limiti – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 30/05/2019 (Ud. 12/04/2019), Ordinanza n.24000
RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.2, D. L.vo n. 152/2006 – Effetti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danno in favore della parte civile – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Quantificazione della pena ed entità – Dosimetria della pena – Poteri discrezionali del giudice di merito.
In tema di rifiuti, con l’itegrazione del reato di cui all’art. 256, c.2, D.Lvo n. 152/2006, oltre agli effetti scaturenti dalla sanzione penale, pu? conseguire la condanna anche a risarcire il danno che si è verificato a seguito del reato. In questi contesti, la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione. Mentre, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra parimenti tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Limiti – Giurisprudenza.
E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis e altro; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile e altri; cfr. anche Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri).
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 10/12/2010 – TRIBUNALE di VICENZA) Pres. DI NICOLA, Rel. CERRONI, Ric. Albiero
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 30/05/2019 (Ud. 12/04/2019), Ordinanza n.24000
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 30/05/2019 (Ud. 12/04/2019), Ordinanza n.24000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ALBIERO LUIGI;
ALBIERO NADIA;
avverso la sentenza del 10/12/2010 del TRIBUNALE di VICENZA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Vicenza ha condannato Luigi e Nadia Albiero alla pena, sospesa per entrambi e col beneficio della non menzione in favore di Nadia Albiero, di euro 3000 di ammenda per il reato, così infine definito, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto atto di impugnazione alla Corte di Appello di Venezia, infine riqualificato in ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della decisione.
2.1. In particolare, attesa la periodicità delle verifiche circa il buono stato del pozzetto dalla cui base fessurata era infine fuoriuscito il liquido inquinante, i ricorrenti hanno osservato che poteva presumersi che la rottura dello stesso pozzetto si fosse verificata pochi giorni prima della denuncia della fuoriuscita del liquido stesso, sì che alcuna responsabilità – se non di natura oggettiva – poteva essere ascritta agli imputati. Tanto più che la stessa Nadia Albiero non si occupava di simili questioni, e ben poteva contare sull’altrui opera di controllo.
Oltre a ciò, la pena avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi, al pari del risarcimento del danno.
2.2. E’ stata infine depositata dal difensore rinuncia all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. In relazione al proposto motivo di impugnazione, è infatti appena il caso di ricordare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis e altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile e altri, Rv. 258153; cfr. anche Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
3.1.1. In specie, vero è in primo luogo che gli odierni ricorrenti avevano in realtà proposto atto di appello nei confronti del provvedimento impugnato, ma trattandosi di provvedimento inappellabile le censure vanno direttamente rivolte a questo Giudice di legittimità.
Nell’impugnazione, peraltro, era stata richiesta l’assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto nonché, comunque e in subordine, l’assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
Dalla mera lettura dell’impugnazione non può non essere così riconosciuta la sola volontà di proporre mere considerazioni di merito, atteso che è stata espressamente censurata sotto tali profili la pronuncia di condanna, mediante riferimenti all’esito dell’istruttoria ed alle valutazioni probatorie colà dedotte.
In effetti, se l’atto di appello proposto avverso una sentenza inappellabile, come in specie, non può essere dichiarato inammissibile ma va appunto trasmesso alla Corte di cassazione (in forza della regola per la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, pur quando il giudice d’appello riscontri in essa censure soltanto in fatto, cfr. ad es. Sez. 3, n. 19980 del 24/03/2009, Passannante, Rv. 243655), i motivi illustrati non appartengono in ogni caso al vaglìo di questa Corte.
In particolare, la stessa deduzione circa una non ammissibile applicazione della responsabilità oggettiva ha come presupposto una ricostruzione dei fatti che non è stata consacrata nel provvedimento censurato.
3.1.2. Del pari, quanto alle doglianze su quantificazione della pena ed entità del risarcimento del danno, anzitutto la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto (come in specie, trattando dell’inquinamento provocato, sebbene il risarcimento sia stato contenuto equitativamente in euro 400) delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione (ad es. Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450). In relazione alla dosimetria della pena, poi, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra parimenti tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo (come in specie), anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,
Serratore, Rv. 256197).
3.2. La manifesta infondatezza del provvedimento censurato non può che condurre all’inammissibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).
4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Né l’intervenuta mera rinuncia all’impugnazione ha alcun rilievo al riguardo, tra l’altro non essendo stata allegata in proposito alcuna sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres Equita s.r.I., Rv. 273882).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12/04/2019