Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Inquinamento acustico
Numero: 39883 |
Data di udienza: 29 Agosto 2017
INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose da impianto di condizionamento d’aria – Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi – Oggettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Disturbato le occupazioni o il riposo delle persone – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie – RUMORE – Prova dell’effettivo disturbo di più persone – Reato di pericolo – Idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato – Elementi di prova – Convincimento del giudice – Oggettivo superamento della soglia della normale tollerabilità – Giurisprudenza – Differenza tra Art. 659 cod. pen. 1^ e 2^ fattispecie – Fonte del rumore prodotto – Due autonome fattispecie di reato – Esercizio di mestieri rumorosi – Mero superamento dei limiti massimi o differenziali fissati dalle leggi – Presunzione di turbativa della pubblica tranquillità – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Oggettiva idoneità degli stessi a superare una soglia di normale tollerabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sez. FERIALE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Settembre 2017
Numero: 39883
Data di udienza: 29 Agosto 2017
Presidente: DI TOMASSI
Estensore: MENGONI
Premassima
INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose da impianto di condizionamento d’aria – Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi – Oggettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Disturbato le occupazioni o il riposo delle persone – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie – RUMORE – Prova dell’effettivo disturbo di più persone – Reato di pericolo – Idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato – Elementi di prova – Convincimento del giudice – Oggettivo superamento della soglia della normale tollerabilità – Giurisprudenza – Differenza tra Art. 659 cod. pen. 1^ e 2^ fattispecie – Fonte del rumore prodotto – Due autonome fattispecie di reato – Esercizio di mestieri rumorosi – Mero superamento dei limiti massimi o differenziali fissati dalle leggi – Presunzione di turbativa della pubblica tranquillità – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Oggettiva idoneità degli stessi a superare una soglia di normale tollerabilità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 04/09/2017 (ud. 29/08/2017), Sentenza n.39883
INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose da impianto di condizionamento d’aria – Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi – Oggettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Disturbato le occupazioni o il riposo delle persone – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete). Nella fattispecie: è stato evidenziato che l’albergo gestito dal ricorrente era munito di un impianto di condizionamento dell’aria (posto sul tetto) non insonorizzato, privo di paratie e particolarmente rumoroso, e tale da disturbare il riposo quotidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni; quel che impediva di configurare il solo illecito amministrativo, non potendosi configurare una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera, come tale insuscettibile di riduzione di emissioni. Quanto appena riportato era stato tratto dalle deposizioni dei testi d’accusa e dalla documentazione acquisita, che dava atto di un carteggio da tempo intercorrente tra l’albergo ed il condominio delle parti civili, volto a sollecitare una soluzione del problema.
RUMORE – Prova dell’effettivo disturbo di più persone – Reato di pericolo – Idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato – Elementi di prova – Convincimento del giudice – Oggettivo superamento della soglia della normale tollerabilità – Giurisprudenza.
In materia di emissioni rumorose, trattandosi di reato di pericolo presunto, per la prova dell’effettivo disturbo di più persone è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese). Inoltre, per uguale principio giuridico, consolidato, l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montali).
INQUINAMENTO ACUSTICO – Differenza tra Art. 659 cod. pen. 1^ e 2^ fattispecie – Fonte del rumore prodotto – Due autonome fattispecie di reato – Esercizio di mestieri rumorosi – Mero superamento dei limiti massimi o differenziali fissati dalle leggi – Presunzione di turbativa della pubblica tranquillità – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Oggettiva idoneità degli stessi a superare una soglia di normale tollerabilità.
L’art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato, configurate rispettivamente dai commi 1 e 2. L’elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché, ove esso provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17/12/1998, n. 4820, Mannelli, in un caso di emissioni rumorose provocate non dall’attività di una discoteca, bensì dall’impianto di condizionamento). Pertanto, i rumori molesti provenienti da un’attività lavorativa integrano la fattispecie di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen. quando originino da elementi strettamente connessi, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività medesima.
(riforma sentenza del 23/1/2017 del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO) Pres. DI TOMASSI, Rel. MENGONI, Ric. Risatti
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 04/09/2017 (ud. 29/08/2017), Sentenza n.39883
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 04/09/2017 (ud. 29/08/2017), Sentenza n.39883
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Risatti Nicola, nato a Riva del Garda il 25/5/1965
avverso la sentenza del 23/1/2017 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/1/2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava Nicola Risatti colpevole della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. e, per l’effetto, lo condannava alla pena di 250,00 euro di ammenda; allo stesso, quale legale rappresentante di un albergo, era contestato di aver disturbato le occupazioni o il riposo delle persone abusando di strumenti sonori e, in particolare, di un impianto di amplificazione musicale e di uno di condizionamento d’aria.
2. Propone ricorso per cassazione il Risatti, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 659, comma 2, cod. pen., 10, L. n. 447/1995. Il ricorrente sarebbe stato condannato pur in presenza di una condotta di rilievo soltanto amministrativo, non potendosi ravvisare gli estremi dell’art. 659, comma 1, cod. pen., come invece affermato nella sentenza;
– inosservanza della norma medesima. Il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna effettiva verifica in ordine alla potenzialità diffusiva dei rumori in oggetto e, in particolare, non avrebbe accertato l’oggettiva idoneità degli stessi a superare una soglia di normale tollerabilità; la responsabilità del Risatti, dunque, sarebbe stata affermata in forza di mere valutazioni soggettive di parti civili, prive di qualsivoglia oggettivo riscontro;
– violazione degli artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett. c), cod. proc, pen.. La sentenza non avrebbe valutato affatto le prove indotte dalla difesa, analiticamente richiamate, che darebbero conto dell’assenza dei presupposti del reato e, pertanto, dell’insussistenza del fatto contestato.
Si conclude, pertanto, per l’annullamento della decisione.
Con memoria a data 18/8/2017, la parte civile Carlo Aragona ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il gravame risulta infondato in forza delle considerazioni che seguono. L’art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato, configurate rispettivamente dai commi 1 e 2. L’elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché, ove esso provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17/12/1998, n. 4820, Mannelli, Rv. 213395, in un caso di emissioni rumorose provocate non dall’attività di una discoteca, bensì dall’impianto di condizionamento). Nei medesimi termini, dunque, questa Corte ha più volte affermato che i rumori molesti provenienti da un’attività lavorativa integrano la fattispecie di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen. quando originino da elementi strettamente connessi, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività medesima; in applicazione di questo principio, dunque, questa Corte ha più volte affermato che un bar autorizzato a rimanere aperto fino a tarda notte ed all’uso di strumenti musicali e di diffusione sonora deve essere classificato come esercizio di un "mestiere rumoroso", proprio perché l’utilizzazione degli stessi strumenti è da considerare come connessa ed indispensabile all’esercizio dell’attività medesima (cfr. Sez. 1, 26/2/2008, n. 11310, Fresina, Rv. 239165).
Ciò rilevato, deve poi sottolinearsi – a mente della giurisprudenza più recente – che l’inquinamento acustico conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l’illecito amministrativo di cui alla I. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma 2, cod. pen.) (Sez. 3, n. 34920 dell’ll/6/2015, Masselli, Rv.264739; Sez. 1, 13.11.2012, n. 48309, Carrozzo, Rv. 254088); del pari, si è affermato che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 659 comma 2, in oggetto, ma l’illecito amministrativo di cui alla citata I. n. 447 del 1995, in applicazione del principio di specialità contenuto nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9" (Sez. 3, 31.1.2014, n. 13015, Vazzana. Rv. 258702).
5. Orbene, tutto ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del Risatti con riferimento esclusivo alle emissioni provenienti dall’impianto di condizionamento dell’aria, implicitamente negando rilevanza penale all’altra condotta contestata (disturbo con elevato volume dell’impianto di amplificazione musicale), perché non più prevista dalla legge come reato, nei termini appena richiamati; quel che si ricava con chiarezza dal testo della pronuncia e, in particolare, dal primo capoverso della pag. 6, che "concentra" ogni attenzione del giudicante (anche con riguardo alle emergenze
istruttorie) soltanto sul primo profilo, attribuendo dunque all’altro, di fatto, rilievo esclusivamente amministrativo. Ne consegue che tutte le doglianze qui proposte concernenti tale secondo ambito (anche in punto di valutazione delle prove orali) debbono esser rigettate, poiché attinenti ad un profilo di responsabilità che la sentenza ha di fatto escluso, riconoscendo la colpevolezza del ricorrente con riferimento ad un solo, specifico ambito.
Il Tribunale, tuttavia, non ha espresso in dispositivo questo (pur chiaro) elemento, che deve pertanto esser esplicitato da questa Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata – limitatamente alla contestazione relativa al volume dell’impianto di amplificazione per la diffusione della musica – perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; e senza che si debba intervenire sul trattamento sanzionatorio che, invero, risulta esser stato individuato dal Giudice di merito con riferimento esclusivo alle emissioni da impianto di condizionamento.
7. Con riguardo a queste ultime, peraltro, il ricorso deve essere rigettato; attraverso tali doglianze, infatti, il Risatti tende ad ottenere una valutazione diversa e nuova delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice del merito (specie quelle testimoniali), sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.
Il che non è consentito. Al riguardo, infatti, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7 /10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
8. Il gravame, inoltre, oblitera che la sentenza ha riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente in forza dì un congruo apparato argomentativo, fondato su oggettive risultanze dibattimentali e privo di qualsivoglia illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, ha evidenziato che l’albergo gestito dal ricorrente era munito di un impianto di condizionamento dell’aria (posto sul tetto) non insonorizzato, privo di paratie e particolarmente rumoroso, e tale da disturbare il riposo quotidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni; quel che impediva di configurare il solo illecito amministrativo, nei termini sopra riportati, non potendosi configurare una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera, come tale insuscettibile di riduzione di emissioni. Quanto appena riportato era stato tratto dalle deposizioni dei testi d’accusa (che la sentenza ha congruamente richiamato, giudicandole circostanziate e precise, quindi attendibili), in uno con la documentazione acquisita, che dava atto di un carteggio da tempo intercorrente tra l’albergo ed il condominio delle parti civili, volto a sollecitare una soluzione del problema. Quel che, però, non era accaduto, sì da incidere – con logico argomento anche sul punto – sul profilo soggettivo della condotta, come ancora evidenziato dalla sentenza in esame. In tal modo, dunque, il Tribunale ha fatto buon governo 1) del principio – costantemente affermato in questa sede – in forza del quale l’affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese, Rv. 262510); 2) dell’ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montali, Rv. 263433, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete).
Una motivazione del tutto adeguata e non meritevole di censura, dunque, come tale idonea a fondare un giudizio di penale responsabilità e ad imporre il rigetto anche della doglianza concernente la valutazione dei testi a difesa, ampiamente richiamati, poiché di natura fattuale (quindi, inammissibile) e non suscettibile di esame in questa sede; e con la ulteriore considerazione che la testimonianza Zingale – che si contesta non esser stata valutata (al pari di quella Bisignano, relativa, però, al profilo di responsabilità non riconosciuto) – giammai avrebbe potuto ricoprire rilievo decisivo nella vicenda in esame, avendo il teste affermato – come da verbale allegato al ricorso – di aver dormito nell’albergo e di non aver ricevuto alcun disturbo, così però non potendo riferire (profilo invero determinante) con riguardo alle emissioni sonore percepite all’esterno della struttura medesima.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere sul punto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestazione relativa al volume dell’impianto di amplificazione per la diffusione della musica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ferma la pena inflitta.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 agosto 2017