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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 34728 | Data di udienza: 2 Agosto 2016

DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Opere abusive – Ordine di demolizione – Violazione dei sigilli – Committente dei lavori e custode – Momento consumativo del reato – Art. 349 c.p. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Feriale
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Agosto 2016
Numero: 34728
Data di udienza: 2 Agosto 2016
Presidente: IASILLO
Estensore: Andreazza


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Opere abusive – Ordine di demolizione – Violazione dei sigilli – Committente dei lavori e custode – Momento consumativo del reato – Art. 349 c.p. – Giurisprudenza.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. Feriale 08/08/2016 (Ud. 02/08/2016) Sentenza n.34728


 
DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Opere abusive – Ordine di demolizione – Violazione dei sigilli – Committente dei lavori e custode – Momento consumativo del reato – Art. 349 c.p. – Giurisprudenza.
 
Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento – sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza – salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto. Indici come, l’abitazione in luogo contiguo, la presenza in cantiere al momento del sopralluogo e il legame di parentela con la proprietaria dell’area con conseguente interesse all’edificazione del manufatto vanno annoverati come idonei, dal punto di vista logico, a fondare l’attribuibilità della condotta (Cass. Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e altro). Fattispecie: notifica dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive in qualità di committente al genero della proprietaria dell’area, qualifica di custode rivestita e contestazione della violazione dei sigilli nella dimora dell’imputato in abitazione contigua al luogo della violazione dei sigilli, presenza sul cantiere al momento del sopralluogo. 
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. IASILLO, Rel. ANDREAZZA, Ric. TROCCOLI

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. Feriale 08/08/2016 (Ud. 02/08/2016) Sentenza n.34728

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. Feriale 08/08/2016 (Ud. 02/08/2016) Sentenza n.34728

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da: TROCCOLI DOMINGO nato il 18/09/1970 a CARACAS
– avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/08/2016, la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA 
– udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
– udito il difensore avv. G. D’Aiutò che ha chiesto l’accoglimento 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Troccoli Domingo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di vallo della Lucania di condanna per il reato di cui all’art. 349 c.p. in relazione, quale committente dei lavori e custode, alla violazione dei sigilli apposti per ordine dell’autorità effettuata realizzando un solaio in cemento armato su di un manufatto già sottoposto a sequestro in data 5 febbraio 2007.
 
2. Con un primo motivo ha lamentato la carenza assoluta di motivazione per avere la corte d’appello semplicemente richiamato la sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche doglianze mosse con l’atto d’appello. In particolare, la sentenza impugnata ha adottato un mero richiamo al provvedimento di primo grado, il cui contenuto era stato però messo in discussione con l’atto di gravame con ragioni e censure non esaminate dalla corte territoriale.
 
3. Con un secondo motivo ha lamentato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’estraneità al fatto posto che con l’atto d’appello si erano contestati gli elementi valorizzati dal tribunale ovvero: la dimora dell’imputato in abitazione contigua al luogo della violazione dei sigilli, la presenza sul cantiere al momento del sopralluogo, la notifica allo stesso di ordinanza di demolizione delle opere abusive in qualità di committente e la qualifica di custode giudiziario delle opere stesse. Si era dedotto che tali elementi non erano affatto risultati sussistenti giacché, quanto al primo, i testi De Luca e Papa, autori del sopralluogo, non si erano detti affatto certi di ciò, quanto al secondo era risultato che la presenza sul posto era stata dovuta ad apposita convocazione come custode e quanto al terzo l’ordinanza di demolizione aveva riguardato lavori del tutto diversi da quelli oggetto dell’imputazione. Né, per stessa giurisprudenza di legittimità poteva ritenersi sufficiente il solo fatto di essere custode.
Ribadisce che su tutti tali rilievi è mancata la motivazione nella sentenza impugnata.
 
4. Con un terzo motivo lamenta la violazione di legge consistito nella omessa dichiarazione della prescrizione maturata anteriormente: in particolare dall’istruttoria sarebbe emerso che la violazione sarebbe avvenuta nell’aprile del 2007 come da dichiarazioni del teste della difesa Ing. Romano e come confermato anche dal teste dell’accusa De Luca; sicché, tenendo conto che unica sospensione di nove mesi sarebbe stata quella per il rinvio dall’udienza del 19 febbraio 2014 all’udienza del 11 novembre 2014 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze (mentre della sospensione per legittimo impedimento dall’udienza del 6 novembre 2012 a quella del 19 giugno 2013 non potrebbe tenersi conto giacché, assenti i testi del pm, il giudice avrebbe dovuto comunque rinviare il procedimento), il reato si sarebbe prescritto nel luglio del 2015 e, dunque, anteriormente alla sentenza impugnata con conseguente possibilità della sua rilevazione pur a fronte, eventualmente, della inammissibilità del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.
 
La sentenza impugnata, lungi dal fare un mero e generico richiamo integrale alla sentenza di primo grado ma ripercorrendone, invece, nuovamente, per saggiarne la tenuta, l’itinerario argomentativo, ha assunto ad indici della responsabilità del fatto attribuito all’imputato gli elementi di fatto emersi dall’istruzione svolta, e segnatamente dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ovverossia il fatto che Troccoli dimorasse in abitazione contigua al luogo della contestata violazione dei sigilli, la presenza dello stesso sul cantiere al momento del sopralluogo, la notifica al medesimo dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive la veste di genero della proprietaria dell’area e la qualifica di custode rivestita.
Così facendo ha dunque, a fronte di violazione consistita nella stessa effettuazione dei lavori del solaio, correttamente valorizzato indici come, l’abitazione in luogo contiguo, la presenza in cantiere al momento del sopralluogo e il legame di parentela con la proprietaria dell’area con conseguente interesse all’edificazione del manufatto che questa stessa Corte, con riferimento appunto alla edificazione abusiva, ha costantemente annoverato come idonei, dal punto di vista logico, a fondare l’attribuibilità della condotta (tra le altre, Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e altro, Rv. 253065).
 
Al contrario il ricorrente, lungi dal sindacare la tenuta logica degli elementi indicati, ne ha confutato la stessa sussistenza od in base ad una diversa lettura delle stesse dichiarazioni dei verbalizzanti o contrapponendo ad essi altri elementi ritenuti di segno contrario, in tal modo, però, da un lato cadendo in censure di natura fattuale, estranee all’orizzonte cognitivo di questa Corte e, dall’altro, pretendendo in definitiva una vera e propria valutazione del compendio probatorio in sostituzione di quella, ritenuta erronea, fornita dai giudici di merito. Anche tale ultimo aspetto, tuttavia, lungi dal mantenere il ricorso su un piano fisiologico di sindacato della motivazione del provvedimento impugnato, comporta il superamento del fisiologico assetto del giudizio di legittimità. Infatti questa Corte ha più volte affermato che pur dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla I. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova, il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, 236893).
Né è esatto che i giudici di merito abbiano ritenuto l’imputato responsabile in forza del solo fatto di essere custode dei beni sottoposti a sequestro, avendo invece, appunto, valorizzato elementi direttamente partecipativi della realizzazione dell’opera e, dunque, della violazione dei sigilli con essa effettuata. 
 
6. E’ manifestamente infondato, inoltre, il terzo motivo.
 
Per costante affermazione di questa Corte, il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento – sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza – salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto (da ultimo, Sez. fer., n. 34281 del 30/07/2013, Franzese e altro, Rv.256644).
Nella specie, essendo data del sopralluogo, e dunque dell’accertamento del fatto, quella del 13/03/2008, ne discende che il reato non è, ad oggi, ancora prescritto : infatti, tenuto conto delle sospensioni verificatesi per giorni sessanta a seguito del rinvio dell’udienza dal 06/11/2012 al 19/06/2013 per concomitante impegno professionale (il fatto che all’udienza fosse assente il teste del P.M. non comporta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, che il rinvio sia stato espressamente determinato, non essendo ciò in alcun modo desumibile dal verbale, dall’impedimento del difensore), per mesi otto e giorni ventitre a seguito del rinvio dell’udienza dal 19/02/2014 al 11/11/2014 per adesione del difensore all’astensione dall’udienza e per giorni sessanta per il rinvio dell’udienza dal 17/12/2015 al 16/02/2016, il termine di prescrizione, decorrente appunto dal 13/03/2008, verrà a maturare solo in data 06/10/2016.
 
Ora, il ricorrente ha, in senso contrario, valorizzato le generiche dichiarazioni del teste della Difesa Ing. Romano circa la constatazione della presenza del solaio già nell’aprile del 2007 e le dichiarazioni del verbalizzante De Luca circa una “stima” dell’epoca di realizzazione circa cinque – sei mesi prima dell’intervento, ovverossia “verso settembre-ottobre” del 2007; sennonché, escluso che la menzione di isolati passaggi di deposizione testimoniale possa, in assenza della integrale trascrizione della stessa, sorreggere ritualmente la censura che, in tal modo, resta del tutto aspecifica (tra le altre, Sez. fer., 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225) ed inidonea ad offrire quella rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza menzionata sopra, se anche si volesse tenere conto delle dichiarazioni dei verbalizzanti, quali testi dotati della attendibilità discendente dalla veste ricoperta, la prescrizione sarebbe comunque maturata il 24/04/2016 e, dunque, successivamente alla sentenza impugnata; di qui, in ogni caso, l’impossibilità di rilevare la stessa a fronte della inammissibilità dei motivi predetti (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
 
7. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore delta Cassa delle ammende.
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma il 2 agosto 2016
 

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