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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto agrario, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 34874 | Data di udienza: 11 Agosto 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esclusione dal novero dei rifiuti le materie fecali – Presupposti e limiti – Provenienza e riutilizzazione agricola – Artt. 183, 185, c.1°, lett. f) e 256, lett. a), D. Lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti – Pratica della cd. fertirrigazione – Presupposti e verifiche – Assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione – Letame agricolo e non – Differenza giuridica e normativa – DIRITTO AGRARIO – Scorrimento dei liquami sul terreno – Divieto di “ruscellamento” – Nozione e configurabilità del ruscellamento – Scarti di origine animale (S.O.A.) – Qualifica di sottoprodotti – Sottrazione alla normativa in materia di rifiuti – Giurisprudenza – Regolamento CE n. 1774/2002 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici – Giudizio ricostruttivo e valutativo dei fatti – Adeguata motivazione – Inammissibilità – Artt. 192, 530 e 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen. – Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Entrata in vigore e applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – Giurisprudenza – Art. 609 c.3°, cod. proc. pen. – Fattispecie – Circostanze attenuanti generiche – Richiesta di specifica istanza – Poteri discrezionali del giudice di merito – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Effetti – Preclusione di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell‘art. 129 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: FERIALE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Agosto 2016
Numero: 34874
Data di udienza: 11 Agosto 2016
Presidente:
Estensore:


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esclusione dal novero dei rifiuti le materie fecali – Presupposti e limiti – Provenienza e riutilizzazione agricola – Artt. 183, 185, c.1°, lett. f) e 256, lett. a), D. Lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti – Pratica della cd. fertirrigazione – Presupposti e verifiche – Assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione – Letame agricolo e non – Differenza giuridica e normativa – DIRITTO AGRARIO – Scorrimento dei liquami sul terreno – Divieto di “ruscellamento” – Nozione e configurabilità del ruscellamento – Scarti di origine animale (S.O.A.) – Qualifica di sottoprodotti – Sottrazione alla normativa in materia di rifiuti – Giurisprudenza – Regolamento CE n. 1774/2002 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici – Giudizio ricostruttivo e valutativo dei fatti – Adeguata motivazione – Inammissibilità – Artt. 192, 530 e 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen. – Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Entrata in vigore e applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – Giurisprudenza – Art. 609 c.3°, cod. proc. pen. – Fattispecie – Circostanze attenuanti generiche – Richiesta di specifica istanza – Poteri discrezionali del giudice di merito – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Effetti – Preclusione di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell‘art. 129 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. FERIALE 12/08/2016 (Ud. 11/08/2016) Sentenza n.34874

 

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esclusione dal novero dei rifiuti le materie fecali – Presupposti e limiti – Provenienza e riutilizzazione agricola – Artt. 183, 185, c.1°, lett. f) e 256, lett. a), D. Lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma primo, lett. f), attualmente vigente, esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma secondo, lett. b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale) oltre a paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana. Quanto alle materie fecali, dunque, la disposizione sostanzialmente pone l’accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Pertanto, l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola (Cass. Sez. 3, n. 8890 dep. 08/03/2005, GiosCass. Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005 – dep. 14/10/2005, Burigotto ed altro; Cass. Sez. 3 n. 20458, 25/05/2007; Sez. 3 n. 37560, 3/10/2008; Sez. 3 n. 41831, 7/11/2008).
 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti – Pratica della cd. fertirrigazione – Presupposti e verifiche – Assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione – Letame agricolo e non – Differenza giuridica e normativa.
 
La pratica della cd. fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (Cass. Sez. 3, n. 5039 del 17/01/2012 ­ dep. 09/02/2012, Di Domenico; Sez. 3, n. 5044 del 2012; Sez. 3, n. 15043 del 22/01/2013 ­ dep. 02/04/2013, Goracci; Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015 ­ dep. 12/10/2015, Valigi). Pertanto, l’esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato (Cass. Sez. 3 n. 45974, 19/12/2005).
 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – DIRITTO AGRARIO – Scorrimento dei liquami sul terreno – Divieto di “ruscellamento” – Nozione e configurabilità del ruscellamento.
 
In tema di fertirrigazione dei terreni mediante le deiezioni animali, costituisce infatti “ruscellamento” vietato, ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che non assolva alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia all’esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui (Cass. Sez. 3, n. 6546 del 22/04/1992 ­ dep. 29/05/1992, Samba).
 

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Scarti di origine animale (S.O.A.) – Qualifica di sottoprodotti – Sottrazione alla normativa in materia di rifiuti – Giurisprudenza – Regolamento CE n. 1774/2002.
 
In tema di s.o.a., atteso che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina sui rifiuti, atteso che le disposizioni del Regolamento CE n. 1774/2002 regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l’operatività della disciplina generale (Cass. Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011 ­ dep. 23/01/2012, Lombardo).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici – Giudizio ricostruttivo e valutativo dei fatti – Adeguata motivazione – Inammissibilità – Artt. 192, 530 e 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen..
 
E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Cass. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ­ dep. 16/05/2012, Pezzo). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 ­ dep. 02/07/1997, Dessimone e altri; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 ­ dep. 16/12/1999, Spina, quanto ai limiti di deducibilità del vizio di illogicità della motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 ­ dep. 10/12/2003, Petrella). A ciò si aggiunga che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 ­ dep. 11/01/1990, Bianchesi).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Entrata in vigore e applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – Giurisprudenza – Art. 609 c.3°, cod. proc. pen. – Fattispecie.
 
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131­bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 ­ dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678; in motivazione, questa S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado). Nel caso di specie, essendo entrata in vigore la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. in data 2/04/2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n.67”, in G.U. n.64 del 18 marzo 2015), ed essendosi tenuta l’udienza di discussione in data 1/06/2015, l’imputato avrebbe potuto proporre la questione dell’applicabilità dell’art. 131­bis cod. pen. al primo giudice; il non aver prospettato la questione al giudice procedente, essendo già entrata in vigore la nuova disposizione, ne preclude pertanto la deducibilità per la prima volta in Cassazione.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Richiesta di specifica istanza – Poteri discrezionali del giudice di merito. 
 
Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3, n. 11539 del 08/01/2014 – dep. 11/03/2014, Mammola).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Effetti – Preclusione di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen..
 
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.21/12/2000, D. L., Rv. 217266).
 

(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del Tribunale di BENEVENTO in data 1/06/2015) Pres. ROTUNDO, Rel. SCARCELLA, Ric. Servodio
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. FERIALE 12/08/2016 (Ud. 11/08/2016) Sentenza n.34874

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. FERIALE 12/08/2016 (Ud. 11/08/2016) Sentenza n.34874
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da SERVODIO CIRO, n. 30/06/1971 ad Arpaia
– avverso la sentenza del Tribunale di BENEVENTO in data 1/06/2015;
– visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
– Generale Dott.ssa D. Cardia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 1/06/2015, depositata in data 21/07/2015, il Tribunale di BENEVENTO dichiarava il Servodio colpevole del reato di cui all’art. 256, lett. a), D. Lgs. n. 152 del 2006 alla pena di 6000,00 Euro di ammenda, accertato in data 11/04/2011 secondo le modalità esecutive e spazio ­ temporali meglio descritte nel capo di imputazione, per aver effettuato ­ in concorso con Servodio Michele Antonio, assolto con la medesima sentenza per non aver commesso il fatto ­ , attività di raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi, in particolare, letame di cavalli, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di apposite vasche di raccolta, depositando gli stessi direttamente sulla nuda terra.
 
2. Ha proposto ricorso SERVODIOCIRO personalmente, impugnando la sentenza predetta con cui deduce cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), e), d) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e mancata valutazione e motivazione sulla richiesta di assoluzione.
 
In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la metodologia seguita dal giudice di appello (rectius, dal giudice monocratico, non essendovi stato alcun giudizio di appello) non sarebbe condivisibile in quanto l’istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito alcuna prova della responsabilità penale e della sua partecipazione ai fatti contestati.
 
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione al Regolamento CE n. 1069/2009 che definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al con­ sumo umano tra cui è ricompreso lo stallatico nonché in relazione alla normativa regionale 46/R/2008 che consentirebbe l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dagli allevamenti.
 
In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, si sarebbe fondata su erronee valutazioni del materiale istruttorio; dagli atti sarebbe emerso solo che il ricorrente quale dipendente ­ operaio del coimputato assolto, Servodio Michele Antonio, stava trasportando nel vicino terreno di proprietà di quest’ultimo un piccolo quantitativo di letame di cavallo proveniente da tre cavalli di proprietà del medesimo, letame atto alla concimazione del terreno; 
 
il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di rifiuto non pericoloso e, in violazione dei criteri dettati dall’art. 192 cod. proc. pen., avrebbe attribuito la responsabilità del fatto al ricorrente Servodio Ciro; non si sarebbe, infine, tenuto conto del disposto dell’art. 185, lett. f), D. Lgs. n. 152 del 2006, che esclude dalla disciplina dei rifiuti i materiali fecali che sono sottratti a tale disciplina se utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana; nel caso di specie, infatti, il letame sarebbe stato impiegato come fertilizzante di terreni dell’azienda in cui era stato prodotto.
 
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all‘art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 530 cod. proc. pen. per difetto dell’elemento psicologico.
 
In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, in base alla giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, sentenza n. 1603, di cui non si riporta l’anno) ed alla normativa nazionale (d. lgs. n. 152 del 2006) e comunitaria (Reg. CE n. 1774/02), le materie fecali non rientrerebbero nel capo di applicazione della disciplina dei rifiuti.
 
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e correlato vizio di mancanza della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità.
 
2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
 
In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice di appello (rectius, il primo ed unico giudice, non essendovi stato alcun grado di appello) avrebbe “liquidato” in poche righe il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, senza che sia evincibile il percorso logico ­ argomentativo che lo ha condotto al diniego; in ricorso, poi (v. pag. 5), si duole il ricorrente per non aver il giudice valutato il dato fattuale costituito “dall’esiguo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato. In tutto circa 55 gr. per tutti gli di imputati poco meno di gr. 5 caduno”, affermazione del tutto inspiegabile procedendosi infatti per la contravvenzione di gestione abusiva di letame di cavallo; il ricorso prosegue, poi, dolendosi l’imputato della mancata valutazione dello stato di incensuratezza, ma riferendo la doglianza ad un soggetto diverso (tale Buono, v. pag. 5 del ricorso), svolgendo poi alcune considerazioni sulla funzione delle circostanze attenuanti generiche nel sistema penale e sulla loro natura discrezionale, la cui valutazione dev’essere ancorata ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
 
4. Ed invero, dalla lettura della sentenza impugnata emerge la assoluta genericità per aspecificità dei primi tre motivi di ricorso.
 
Dalla sentenza emerge infatti che nel corso di un sopralluogo eseguito da personale del Corpo Forestale dello Stato in Arpaia era stata constatata la presenza di tre cavalli e due puledri all’interno di un box, la cui urina veniva riversata direttamente lungo la sponda di un campo sportivo unitamente alle acque residue del lavaggio; adiacente al box vi era un’altra stalla al cui interno vi erano altri due cavalli; in loco i verbalizzanti accertavano l’assenza di vasche di raccolta delle acque reflue nonché la presenza dell’attuale ricorrente, verificando anche che il proprietario degli animali, il Servodio Michele Antonio, era in stato di detenzione carceraria.
 
Sulla base di tali elementi, il giudice ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità penale dell’imputato, attribuendo a questi il fatto e non al coimputato, in quanto quest’ultimo trovavasi detenuto in carcere.
 
5. Al cospetto di tale apparato argomentativo, i primi tre motivi di ricorso ­ che, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza, meritano congiunta trattazione ­ appaiono aspecifici in quanto non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ­ dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 
 
6. In ogni caso si tratta di censure manifestamente infondate, in quanto, anzitutto, non tengono conto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi con riferimento alla natura giuridica delle cosiddette materie fecali.
 
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma primo, lett. f), attualmente vigente, esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma secondo, lett. b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale) oltre a paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana.
Quanto alle materie fecali, dunque, la disposizione sostanzialmente pone l’accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.
 
7. L’ambito di applicazione della disposizione è stato compiutamente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte proprio con riferimento alle disposizioni previgenti e, richiamando il tenore letterale della norma, si è rilevato che l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola (Sez. 3, n. 8890 del 10/02/2005 – dep. 08/03/2005, Gios, Rv. 230981; nello stesso senso ed anche con riferimento alla disciplina attualmente in vigore, v. Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005 – dep. 14/10/2005, Burigotto ed altro, Rv. 232355; Sez. 3 n. 20458, 25 maggio 2007, non massimata; Sez. 3 n. 37560, 3 ottobre 2008, non massimata; Sez. 3 n. 41831, 7 novembre 2008, non massimata).
 
Si era anche chiarito che l’esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato (Sez. 3 n. 45974, 19 dicembre 2005, non massimata).
 
L’analisi effettuata con riferimento alla previgente disciplina appare tuttora valida, considerato il preciso richiamo attualmente rivolto alla provenienza, alle caratteristiche ed alla successiva utilizzazione delle materie fecali.
 
Pare opportuno ricordare che, con specifico riferimento alla pratica della cd. fertirrigazione, si è avuto modo di precisare che la stessa pratica, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (Sez. 3, n. 5039 del 17/01/2012 ­ dep. 09/02/2012, Di Domenico, Rv. 251973; Sez. 3, n. 5044 del 2012, non massimata; Sez. 3, n. 15043 del 22/01/2013 ­ dep. 02/04/2013, Goracci, Rv. 255248; Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015 ­ dep. 12/10/2015, Valigi, Rv. 264991).
 
8. Richiamati dunque i principi generali applicabili alla materia, deve osservarsi che, nella fattispecie, correttamente il giudice del merito ha negato l’applicabilità dell’esclusione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, avendo accertato in fatto, con argomentazioni prive di cedimenti logici o manifeste contraddizioni e, pertanto, non censurabili in questa sede di legittimità, che l’urina degli animali veniva riversata direttamente lungo la sponda di un campo sportivo unitamente alle acque residue del lavaggio e che sul posto non vi erano vasche di raccolta delle acque reflue.
 
Dunque non solo il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della deroga prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, ma risulta pure dimostrato il contrario e, cioè, che dette materie fecali non erano affatto destinate alla concimazione dell’area in cui vennero rinvenute, configurandosi dunque il reato di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi allo stato liquido che “ruscellavano” direttamente sul suolo. In tema di fertirrigazione dei terreni mediante le deiezioni animali, costituisce infatti “ruscellamento” vietato, ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che non assolva alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia all’esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui (v., in termini: Sez. 3, n. 6546 del 22/04/1992 ­ dep. 29/05/1992, Samba, Rv. 190496).
 
Allo stesso modo, del tutto privo di pregio è il richiamo alla disciplina in tema di s.o.a., atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento ­ come nel caso in esame ­ restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto, atteso che le disposizioni del Regolamento CE n. 1774/2002 regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l’operatività della disciplina generale (da ultimo, v. Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011 ­ dep. 23/01/2012, Lombardo, Rv. 251900). Quanto all’attribuzione della responsabilità al ricorrente, infine, il giudice motiva le ragioni della riferibilità soggettiva del fatto al Servodìo, avendo chiarito che il proprietario del terreni fosse detenuto al momento del fatto e che, pertanto, logicamente ad occuparsi della “gestione” degli animali era il ricorrente (e, conseguentemente, a questi deve ascriversi l’abusiva gestione dei reflui), donde le doglianze del ricorrente medesimo appaiono sul punto puramente contestative.
 
9. Così analizzata in diritto la questione, per il resto, le censure di cui ai primi tre motivi, sì risolvono altresì in una manifestazione di dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale operata dal primo giudice ed al risultato della valutazione della prova ­ nel caso di specie, indiziaria ­ operata dal giudice di merito, operazione com’è noto del tutto inibita in questa sede di legittimità. Sul punto non va infatti dimenticato, da un lato, che l’indagine dì legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato ­ per espressa volontà del legislatore ­ a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 ­ dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 ­ dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794, quanto ai limiti di deducibilità del vizio di illogicità della motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 ­ dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). A ciò, poi, si aggiunga che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 ­ dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).
 
Controllo, nella specie, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.
 
10. Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione dell’art. 131­bis cod. pen..
 
Ed invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131­bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 ­ dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678; in motivazione, questa S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado).
 
Nel caso di specie, essendo entrata in vigore la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. in data 2/04/2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67″, in G.U. n.64 del 18 marzo 2015), ed essendosi tenuta l’udienza di discussione in data 1/06/2015, l’imputato avrebbe potuto proporre la questione dell’applicabilità dell’art. 131­bis cod. pen. al primo giudice; il non aver prospettato la questione al giudice procedente, essendo già entrata in vigore la nuova disposizione, ne preclude pertanto la deducibilità per la prima volta in Cassazione.
 
11. Manifestamente infondato, infine, è il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con cui si duole il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, in disparte i riferimenti, del tutto distonici rispetto al fatto contestato ­ relativi alla mancata valutazione del modesto quantitativo di stupefacente (trattandosi di imputazione contravvenzionale in materia di abusiva gestione di rifiuti) o riferiti a persona diversa dal ricorrente (tale Buono) ­ ciò che rileva, nel caso in esame, è la assoluta genericità della doglianza, richiamandosi il ricorrente in sostanza allo stato di incensuratezza quale ragione fondante il riconoscimento. 
 
Ed invero, a parte l’insufficienza del mero riferimento a tale status attesa la disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, applicabile al fatto in quanto successivo (2011) alla sua entrata in vigore (v., ex multis: Sez. 1, n. 23014 del 19/05/2009 – dep. 04/06/2009, P.G. in proc. Nwankwo, Rv. 244121), deve altresì rilevarsi che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dal ricorrente davanti al giudice in sede di conclusioni, essendosi infatti il difensore limitato solo a richiedere l’assoluzione per non aver commesso il fatto e, in subordine, il riconoscimento del minimo della pena con i benefici di legge.
 
Ed invero, è stato già affermato da questa Corte che il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3, n. 11539 del 08/01/2014 – dep. 11/03/2014, Mammola, Rv. 258696).
 
12. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
L’inammissibilità del ricorso impedirebbe comunque ­ pur in assenza del periodo di sospensione dal 26/01 al 1/06/2015, che determina il differimento della prescrizione al 15/08/2016 ­di rilevare l’intervenuta estinzione del reato. Trova infatti applicazione il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.21/12/2000, D. L., Rv. 217266).
 
P.Q.M. 
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l’11 agosto 2016
 
 
 
 
 

 

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