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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Associazioni e comitati, Danno ambientale, Pubblica amministrazione Numero: 633 | Data di udienza: 29 Novembre 2011

* DANNO AMBIENTALE – Lesione dell’interesse collettivo all’ambiente – Risarcimento – Soggetti legittimati – Natura pubblica – Ministero dell’Ambiente – Artt. 183, 311 e 318 D. L.vo n. 152/2006ASSOCIAZIONI E COMITATI – Risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale- Art. 2043 cod. civ. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Regioni, Enti pubblici territoriali minori e associazioni ecologiste – Risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale – Tutela dell’ambiente – Regioni, enti locali, persone fisiche o giuridiche – Poteri e limiti – Art. 309, c.1 D.L.vo n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero: 633
Data di udienza: 29 Novembre 2011
Presidente: De Maio
Estensore: Franco


Premassima

* DANNO AMBIENTALE – Lesione dell’interesse collettivo all’ambiente – Risarcimento – Soggetti legittimati – Natura pubblica – Ministero dell’Ambiente – Artt. 183, 311 e 318 D. L.vo n. 152/2006ASSOCIAZIONI E COMITATI – Risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale- Art. 2043 cod. civ. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Regioni, Enti pubblici territoriali minori e associazioni ecologiste – Risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale – Tutela dell’ambiente – Regioni, enti locali, persone fisiche o giuridiche – Poteri e limiti – Art. 309, c.1 D.L.vo n. 152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2012 (Ud. 29/11/2011) Sentenza n. 633


DANNO AMBIENTALE – Lesione dell’interesse collettivo all’ambiente – Risarcimento – Soggetti legittimati – Natura pubblica – Artt. 183, 311 e 318 D. L.vo n. 152/2006 – PUBBLICA AMMINITRAZIONE – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale- Art. 2043 cod. civ.. 
 
Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell’interesse collettivo all’ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall’art. 311 decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale e esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Cass. Sez. III, 21.10.2010, n. 41015, Gravina).
 
(annulla sentenza emessa il 28/09/2009 dalla corte d’appello di Lecce) Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Stigliani
 

DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno ambientale di natura pubblica – Ministero dell’Ambiente – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Regioni, Enti pubblici territoriali minori e associazioni ecologiste – Risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale -Art. 2043 cod. civ.
 
Il d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 311, ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell’Ambiente. Sicché le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa del degrado ambientale,«mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica (Cass. Sez. III, 11.2.2010, n. 14828, De Flammineis). Per cui, spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in se considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e gli Enti pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, diverso da quello ambientale. (Cass. Sez. III, 21.10.2010, n. 41015, Gravina; conf. Cass. Sez. III, 11/03/2011, Locatelli). 
 
(annulla sentenza emessa il 28/09/2009 dalla corte d’appello di Lecce) Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Stigliani
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ASSOCIAZIONE E COMITATI – Tutela dell’ambiente – Regioni, enti locali, persone fisiche o giuridiche – Poteri e limiti – Art. 309, c.1 D.L.vo n. 152/2006.
 
Le regioni e gli enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, in forza dell’art. 309, comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, possono ora presentare denunce ed osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l’intervento statale a tutela dell’ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.

(annulla sentenza emessa il 28/09/2009 dalla corte d’appello di Lecce) Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Stigliani

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2012 (Ud. 29/11/2011) Sentenza n. 633

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.:
 
I. Dott. Guido De Maio                 Presidente
2. Dott. Amedeo Franco        Consigliere Est.
3. Doti. Renato Grillo                 Consigliere
4. Dott.ssa Guicla I. Mulliri         Consigliere
5. Dott. Luca Ramacci                 Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Stigliani Giuseppe, nato a Sant’Elpidio a Mare il 7.12.1945;
– avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2009 dalla corte d’appello di Lecce;
– udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
– udito ii Pubblico Minister° in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tindari Baglione, che ha concluso per l’inammissibilitd del ricorso;
– udito ii difensore avv. Francesco Galluccio Mezio;
 
Svolgimento del processo
 
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Lecce confermò la sentenza 22.1.2008 del giudice del tribunale di Lecce, che aveva dichiarato Stigliani Giuseppe colpevole del reato (capo B) di cui all’art. 51, commi 1 e 2, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere effettuato, quale legale rappresentante della coop. Fibrover a r.l., senza le prescritte autorizzazioni, un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (derivanti dal ciclo produttivo della azienda) e pericolosi (lastre in cemento amianto), e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Legambiente ONLUS, Comitato regionale Puglia; mentre lo aveva assolto per non aver commesso il fatto dal reato contestato al capo A).
 
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. per mancata contestazione del fatto nuovo attribuito in sentenza e falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, legge 27.3.1992, n. 257, dell’art. 62 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e dell’art. 51 d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Lamenta che con il capo di imputazione è stato chiamato a rispondere di avere effettuato attività di raccolta e deposito di rifiuti, con la sentenza e stata invece affermata la sua responsabilità per il diverso fatto di non essersi disfatto delle lastre di cemento amianto lasciate sul posto dal proprietario del terreno. Si tratta di fatto, di condotta e di ipotesi di reato diversi, il che secondo la CEDU andava contestato. In ogni caso vi anche violazione delle norme richiamate perche e stato accertato che egli non aveva mai fatto raccolta delle lastre di cemento amianto e che il reato in questione può realizzasi solo in forma omissiva, non avendo l’imputato obbligo giuridico di eliminare il materiale raccolto da altri.
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 183 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 51 d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle consulenze acquisite; omessa e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze dei registri di carico e scarico dei rifiuti e delle bolle di consegna dei conferimenti dei rifiuti effettuati in fase di bonifica sotto il controllo del giudice. Osserva che e pacifico che i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo non sono pericolosi e che e incongruo il riferimento all’art. 6, lett. m), n. 3, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Poiché deposito temporaneo non ha superato i tre mesi a erroneo il solo riferimento alla quantità per ritenere violata la disposizione. Allo stesso modo sono incongrui ed erronei i riferimenti al n. 5 ed al n. 4 della disposizione. La sentenza impugnata ha omesso di valutare le risultanze delle consulenze, da cui risulta che i depositi dei rifiuti erano omogenei, essendo gli stessi depositati in tre distinti luoghi. Vi era anche la prova che i rifiuti venivano regolarmente smaltiti con intervalli di tempo inferiori al trimestre.
3) violazione dell’art. 74 cod. proc. pen., dell’art. 185 cod. pen., dell’art. 318 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui ha abrogato l’art. 19 L. 349/1986, dell’art. 311 d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 597 cod. proc. pen. Lamenta che la code d’appello erroneamente non ha tenuto conto che il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha abrogato l’art. 19 1. 349/1986 ed ha ora attribuito la legittimazione esclusiva a chiedere il risarcimento del danno ambientale esclusivamente allo Stato e non più agli enti locali ed alle associazioni ambientalistiche. La costituzione di parte civile di Legambiente era perciò inammissibile essendo appunto diretta al risarcimento del danno ambientale.
 
Motivi della decisione
 
I motivi di ricorso ed in particolare il primo motivo con riferimento alla condanna anche per il mancato smaltimento delle lastre di cemento amianto – non possono ritenersi manifestamente infondati. In ogni caso, come subito si vedrà, e fondato il terzo motivo. Ne consegue che, essendo il ricorso ammissibile, si è regolarmente instaurato il rapporto di impugnazione dinanzi a questa Corte, che quindi può rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato intervenute dopo l’emissione della sentenza di primo grado.
 
Nella specie il reato è stato commesso il 12 dicembre 2005. Non risultando sospensioni, la prescrizione si e quindi maturata il 12 aprile 2010. Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
 
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche il reato a estinto per prescrizione.
 
Per quanto concerne le statuizioni civili, deve rilevarsi che, come già osservato, e fondato il terzo motivo di ricorso.
 
Nella specie, infatti, risulta che la ammessa parte civile Legambiente ONLUS, Comitato Regionale Puglia, ha chiesto nel presente processo il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dalla lesione del diritto collettivo all’ambiente salubre proprio della collettività di cui essa è ente esponenziale e dal relativo discredito alla sua sfera funzionale (v. sentenza di primo grado, pag. 6).
 
Ciò posto, deve ricordarsi che questa Corte ha già più volte affermato principio che deve qui essere confermato – che, alla luce della normativa attualmente in vigore «Spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in se considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente. (In motivazione la Corte ha precisato che tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e gli Enti pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per ottenere il risarcirnento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, diverso da quello ambientale)» (Sez. III, 21.10.2010, n. 41015, Gravina, m. 248707; conf. Sez. III, 11 marzo 2011, Locatelli). Ha osservato la suddetta decisione che l’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al comma 3, attribuiva allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del tutto lesivo la legittimazione a promuovere la relativa azione per il risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale. Il suddetto art. 18 e stato però abrogato dall’art. 318, comma 2, lett. a), del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale). Attualmente, l’art. 311 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riserva allo Stato, ed in particolare al ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l’azione civile in sede penale. Le regioni e gli enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, in forza dell’art. 309, comma 1, possono ora presentare denunce ed osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l’intervento statale a tutela dell’ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale. La giurisprudenza di questa Corte successiva all’appena ricordato mutamento legislativo ha poi rilevato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell’ambiente, ai sensi dell’art. 311, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche all’ente pubblico territoriale (come la provincia) ed ai soggetti privati che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (Sez. III, 28.10.2009, n. 755/10, Ciarloni, m. 246015). La sentenza della Sez. III, 3.10.2006, n. 36514, Censi, m. 235059, ha più dettagliatamente precisato che, a seguito della abrogazione dell’art. 18 della legge 349/1986 ed ai sensi dell’art. 311 d. Lgs. n.152/2006, «titolare esclusivo della pretesa risarcitoria in materia di danno ambientale è lo Stato nella persona del Ministro dell’ambiente» (punto 3 della motivazione) relativamente al danno all’ambiente come interesse pubblico, anche se ad ogni persona singola od associata spetta il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali subiti. La sentenza Sez. III, 11.2.2010, n. 14828, De Flammineis, m. 246812, ha poi affermato che il d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell’Ambiente» (sicché le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa del degrado ambientale, «mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica»). Infine, la ricordata sentenza Sez. III, 21.10.2010, n. 41015, Gravina, m. 248707, ha precisato che i rapporti tra la norma di cui all’art. 311, comma 1, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che attribuisce a tutti il diritto di ottenere il risarcimento del danno per la lesione di un diritto) e quella di cui all’art. 311, comma 1, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riserva esclusivamente allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da lesione all’ambiente, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale), si svolgono come i normali rapporti tra norma generale e norma speciale. Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della norma speciale, l’estensione della norma generale si e ristretta, sicché il suo ambito di applicazione non comprende più la fattispecie ora disciplinata dalla norma speciale. Di conseguenza, il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in se considerato come lesione dell’interesse collettivo all’ambiente, e ora previsto e disciplinato soltanto dall’art. 311 cit., sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale e esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.
 
La sentenza impugnata si è invece riferita unicamente al danno ambientale tradizionalmente inteso come interesse alla tutela dell’ambiente, come danno del singolo o della associazione con riferimento alla relazione che questi vivono con l’ambiente che li circonda, e non già al danno a specifici beni di loro appartenenza, o a spese effettuate, o a posizioni soggettive patrimoniali, tutelabili secondo le ordinarie disposizioni civilistiche.
 
In particolare, per quanto riguarda il Comitato regionale Puglia di Legambiente, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ancora al vecchio indirizzo giurisprudenziale antecedente alle riforme legislative dianzi ricordate e da queste ormai superato per espressa volontà del legislatore che riteneva risarcibile il diritto morale del sodalizio identificato in un interesse ambientale storicamente e geograficamente circostanziato che il sodalizio avesse assunto come proprio scopo statutario. Inoltre, nella costituzione di parte civile, non si e nemmeno prospettata l’esistenza di un danno risarcibile, diverso da quello collettivo ambientale, derivante dalle contestate condotte dell’imputato. Anche la sentenza impugnata, invero, come la sentenza di primo grado ha continuato a fare riferimento esclusivamente ad un «danno materiale, prodotto dalla lesione del diritto collettivo all’ambiente salubre della comunità di cui la stessa è ente esponenziale ed un danno morale, frutto del discredito della sua sfera funzionale». Come si vede, si tratta di nient’altro che del danno all’ambiente come interesse pubblico e collettivo, il cui risarcimento è ora attribuito per legge soltanto allo Stato, e per esso al Ministero dell’Ambiente.
 
Di conseguenza la costituzione di parte civile nel presente giudizio avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio anche in riferimento alle statuizioni civili, che per l’effetto vanno revocate.
 
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato e estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
 
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2011.
 

 

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