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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca, Fauna e Flora Numero: 41408 | Data di udienza: 20 Settembre 2011

FAUNA E FLORA – Detenzione della fauna selvatica protetta a livello comunitario – Qualificazione giuridica del fatto – Convenzione di Washington – Fattispecie: testuggini della specie: Hermanni hennanni  – Art. 1 L. n. 150/1992 – DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Animali appartenenti a specie protetta – Detenzione fauna selvatica in via di estinzione (testuggini della specie di Hermann) – Nozione di esercizio venatorio – Art. 21, lett. ee) L. n.157/1992.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2011
Numero: 41408
Data di udienza: 20 Settembre 2011
Presidente: Squassoni
Estensore: Amoroso


Premassima

FAUNA E FLORA – Detenzione della fauna selvatica protetta a livello comunitario – Qualificazione giuridica del fatto – Convenzione di Washington – Fattispecie: testuggini della specie: Hermanni hennanni  – Art. 1 L. n. 150/1992 – DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Animali appartenenti a specie protetta – Detenzione fauna selvatica in via di estinzione (testuggini della specie di Hermann) – Nozione di esercizio venatorio – Art. 21, lett. ee) L. n.157/1992.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/11/2011 (Ud. 20/09/2011), Sentenza n. 41408

 
FAUNA E FLORA – Detenzione della fauna selvatica protetta a livello comunitario – Qualificazione giuridica del fatto – Convenzione di Washington – Fattispecie: testuggini della specie: Hermanni hennanni  – Art. 1 L. n. 150/1992.
 
Per la detenzione della fauna selvatica protetta a livello comunitario o ricadente nella convenzione di Washington la qualificazione giuridica del fatto va ricondotta a quella dell’art. 1 della legge n. 150 del 1992 che prevede una fattispecie di reato contravvenzionali più grave, essendo infatti punita con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, rispetto a quella integrata dalla condotta prevista dall’art. 21, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 
(conferma sentenza del 27/05/2010 del tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Salerno
 
 
 
DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Animali appartenenti a specie protetta – Detenzione fauna selvatica in via di estinzione (testuggini della specie di Hermann) – Nozione di esercizio venatorio – Art. 21, lett. ee) L. n.157/1992.
 
La lettera e) dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede in particolare l’esercizio venatorio in determinate aree dove la caccia – e quindi il prelievo venatorio – è interdetta. Ma il fatto di detenere animali appartenenti a specie protette non può integrare, di per sé solo, la nozione di esercizio venatorio tanto più che la lettera e) citata dell’art. 21 considera come vietato l’esercizio venatorio in alcuni luoghi determinati. Invece la condotta di detenzione di animali appartenenti a specie protetta può integrare la fattispecie prevista sempre dall’art. 21, ma alla lettera ee) che prevede appunto il fatto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia. L’oggetto della previsione normativa è costituito quindi dalla detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta dalla normativa regionale.
 
(conferma sentenza del 27/05/2010 del tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Salerno

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/11/2011 (Ud. 20/09/2011), Sentenza n. 41408

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
 
composta dagli ill.mi signori Magistrati: 
 
dott. Giulia Ferrua                           – Presidente
1. dott. Claudia Squassoni                 – Consigliere
2. dott. Giovanni Amoroso                 – Consigliere Rel.
3. dott. Giulio Sarno                           – Consigliere
4. dott. Elisabetta Rosi                       – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Salerno Nicolò nato a Sant’Agata Militello il 22/12/1980, e Salerno Giovanni nato a Sant’Agata Militello il 1 7/11/1984,
– avverso la sentenza del 27 maggio 2010 del tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte,
– Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
– Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
la Corte osserva:
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
1. Salerno Nicolò e Salerno Giovanni, opponenti al decreto penale n. 977/09, erano citati in giudizio innanzi alla Sezione distaccata di Bronte del Tribunale di Catania, per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 21 lett. e) e 30 lett. 1) legge n. 157/92, perché, in concorso tra loro detenevano, all’interno dell’autovettura targata 8B 426 SZ, n. 71 esemplari di testuggine della specie “Hermanni hennanni” appartenenti a specie protetta (fatto accertato a Bronte il 17 maggio 2008).
 
Con sentenza n. 70/2010 pronunciata dal Tribunale di Catania. sezione distaccata di Bronte, il 27 maggio 2010, depositata il 10 giugno 2019, Salerno Nicolò e Salerno Giovanni erano stati dichiarati colpevoli del reato loro ascritto e per l’effetto condannati alla pena di € 1.500,00 di ammenda, oltre spese processuali.
 
Ha osservato il tribunale che dalle dichiarazioni del teste brig. Smeralda era emerso che in data 17.5.20081 a vettura sulla quale si trovavano gli imputati venne fermata ad un posto di blocco e nel corso del controllo vennero rinvenute nel cofano all’interno di un sacco 71 tartarughe appartenenti a specie protetta.
 
2. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono ricorso per cassazione con. sei motivi.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Con il ricorso, articolato in sei motivi, i ricorrenti denunciano essenzialmente la violazione e falsa applicazione degli arti. 21 lettera e) e 30 lettera I) della legge n. 157/92 nonché difetto di motivazione sul punto della affermata responsabilità penale. La legge citata riguarda la “protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Invece – deducono le ricorrenti – da nessun atto processuale emergeva che essi avessero mai esercitato la caccia. 
 
Quindi essi avrebbero dovuto essere assolti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste. 
 
In ogni caso mancava la correlazione tra le norme enunciate e norme applicate, in ordine al fatto contestato. Comunque non c’era corrispondenza tra norma contestata e condotta accertata.
 
Inoltre i ricorrenti deducono la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo. Ed infatti nella specie doveva ritenersi sussistente l’ignoranza inevitabile della legge, in quanto essi ricorrenti non avevano mai cacciato e non conoscevano e non potevano conoscere le norme dettate per il commercio internazionale di specie di animali in via di estinzione, anche perché la specie di tartarughe in questione era molto diffusa nelle zone da loro frequentate. Infine ricorrenti si dolgono della eccessività della pena inflitta.
 
2. Il ricorso – i cui sei motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.
 
3. Bisogna innanzitutto considerare che per l’attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali (e vegetali) in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, la legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha sanzionato una serie di condotte relative agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni: In particolare nell’elenco allegato al suddetto regolamento è indicata la testuggine di Hermann, ovvero testuggine di terra (comune), oltre alla testuggine di Kleinman. Si tratta quindi di una specie da considerarsi protetta perché in via di estinzione, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata.
 
L’art. 1, lett. f), prevede come reato contravvenzionale e sanziona (con la pena dell’arresto e dell’ammenda) in particolare la condotta di detenzione di animali appartenenti a specie protette senza documentazione di provenienza. Peraltro la detenzione prevista dalla, f) dell’art. 1 è sia quella tout court, che quella sorretta dal dolo specifico ossia dal fine di lucro o dal fine della vendita dell’animale appartenente alla specie protetta.
 
Il tribunale invece ha ritenuto integrata la condotta prevista dall’art. 21, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; disposizione questa indicata parimenti nel decreto di citazione a giudizio e prima ancora nel decreto penale di condanna.
 
La lettera e) dell’art. 21 prevede in particolare l’esercizio venatorio in determinate aree dove la caccia – e quindi il prelievo venatorio – è interdetta. Ma il fatto di detenere animali appartenenti a specie protette non può integrare, di per sé solo, la nozione di esercizio venatorio tanto più che la lettera e) citata dell’art. 21 considera come vietato l’esercizio venatorio in alcuni luoghi determinati. Invece la condotta di detenzione di animali appartenenti a specie protetta può integrare la fattispecie prevista sempre dall’art. 21, ma alla lettera ee) che prevede appunto il fatto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia.
 
L’oggetto della previsione normativa è costituito quindi dalla detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta dalla normativa regionale.
 
Nella specie si tratta di detenzione di animali appartenenti alla fauna selvatica protetta si, ma viene in rilievo la particolare protezione accordata alla fauna selvatica in via di estinzione. Rileva quindi la fattispecie prevista dall’art. 1 della citata legge n. 150 del 1992 che appunto – come già ricordato – prevede come reato la detenzione di esemplari di fauna selvatica appartenenti a una delle specie elencate nell’allegato al regolamento comunitario sopraccitato, tra cui le testuggini della specie di Hermann.
 
4. In breve, la contestazione fatta agli imputati sia nell’originario decreto penale di condanna che nel decreto di citazione a giudizio e da ultimo nella rubrica della sentenza attualmente impugnata, è precisa e puntuale perché fa riferimento alla detenzione delle testuggini della specie di Hermann.
 
Per la detenzione della fauna selvatica protetta a livello comunitario o ricadente nella convenzione di Washington la qualificazione giuridica del fatto va ricondotta a quella dell’art. 1 della legge n. 150 del 1992 che prevede una fattispecie di reato contravvenzionali più grave, essendo infatti punita con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. Il tribunale invece facendo rientrare la condotta contestata agli imputati nella fattispecie dell’art. 21 della legge n. 157 del 1992 ha commesso un errore in bonam panem perché ha applicata la solo pena dell’ammenda.
 
Di ciò però gli imputati certo non hanno interesse a dolersi invocando l’esatta qualificazione giuridica della condotta loro contestata.
 
5. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011

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