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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 13214 | Data di udienza: 17 Febbraio 2010

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Condotte di cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 – Rilevanza penale – Fondamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ penale
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2010
Numero: 13214
Data di udienza: 17 Febbraio 2010
Presidente: Grassi
Estensore: Sarno


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Condotte di cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 – Rilevanza penale – Fondamento.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 8 aprile 2010, n. 13214

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Condotte di cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 – Rilevanza penale – Fondamento.

La lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 – data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985. La necessità di fare riferimento a tale termine si pone infatti unicamente per le disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 contenute nei commi 2 e seguenti e, cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di imposizioni effettivamente non contemplate prima della L. n. 47 del 1985.

(Annulla con rinvio TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 13/05/2009)
– Pres. Grassi, Est. Sarno – Ric. PM in proc. Vaccaro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III - 8 aprile 2010, n. 13214

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRASSI Aldo – Presidente
Dott. PETTI Ciro – Consigliere
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO;

nei confronti di:
1) VACCARO LUIGI N. IL 21/02/1939;
2) VACCARO GIUSEPPE N. IL 06/10/1971;

avverso l’ordinanza n. 186/2009 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 13/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del P.M..


OSSERVA

Il procuratore della Repubblica di Salerno propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 13.5.09 del tribunale della medesima città in sede di riesame.
Nell’occasione il tribunale aveva annullato – con riferimento alla sola ipotesi di lottizzazione abusiva – il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 17.4.09 di un’area in località Licinello avente destinazione agricola di circa 26000 mq suddivisa in 38 lotti sulla gran parte dei quali risultavano abusivamente realizzati manufatti edilizi ad uso abitativo, eseguito all’esito di sopralluogo della PG in data 16.3.09 in cui era stata riscontrata prosecuzione di attività edilizia. Il tribunale, infatti, richiamando il disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 10 secondo cui “le disposizioni di cui sopra non si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985″”, accogliendo l’impugnazione di Vaccaro Giuseppe ed Angelo, aveva ritenuto che risalendo l’acquisto della particella e il relativo atto di frazionamento all’anno 1981, non era ravvisatole il reato di lottizzazione abusiva mancando all’epoca una specifica previsione normativa fondante la rilevanza penale del fatto.
Il provvedimento di sequestro veniva invece confermato per un manufatto di 50 mq in quanto realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, in violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 734 cod. pen..
In questa sede deduce il procuratore della Repubblica ricorrente, citando giurisprudenza di questa Sezione, la violazione di legge ritenendo comunque configuratole il reato di lottizzazione abusiva anche in relazione all’anno contestato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
La premessa da cui muovere nella specie è l’esame del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30.
Quest’ultima disposizione, come noto, definisce anzitutto al comma 1 il concetto di lottizzazione abusiva.
I commi successivi, dal 2 al 9, disciplinano le modalità di trasferimento dei terreni e la costituzione di diritti reali o di comunione su di essi, prevedendo la necessità dell’allegazione all’atto della stipula del certificato di destinazione urbanistica;
le modalità di rilascio e la durata di quest’ultimo; le conseguenze della sua mancanza per la stipula degli atti; la possibilità di dichiarazioni sostitutive; le modalità di approvazione dei frazionamenti catastali; le conseguenze sul piano amministrativo della lottizzazione priva di autorizzazione.
Il comma 10 prevede, infine, che “le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985 e, comunque non si applicano alle divisioni ereditarie, donazioni, ecc.. Va anche rilevato che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 sostanzialmente riproduce – salve alcune puntualizzazioni – il contenuto, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18 che, siccome pubblicata nella G.U. del 2.3.1995, è evidentemente entrata in vigore proprio alla data del 17 marzo 1985.
L’art. 18, u.c. sanciva in particolare che “la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 4, modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10, è abrogato. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l’entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù”.
È stato la L. n. 47 del 1985, art. 18, dunque, a definire il concetto di lottizzazione abusiva per come individuato anche dal D.P.R. n. 380 del 2001, attuale art. 30, comma 1 e che ha introdotto le necessarie disposizioni finalizzate a prevenirla ed a regolarne gli effetti sul piano amministrativo e civilistico. L’analisi della questione sollevata deve poi tenere conto anche di un altro dato.
Antecedentemente alla L. n. 47 del 1985, art. 17, lett. b) della L. n. 10 del 1977 sanzionava penalmente l’inosservanza della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 avente ad oggetto la “lottizzazione di aree”.
In difetto di una accezione più precisa del concetto di lottizzazione abusiva dal punto di vista normativo è stata la giurisprudenza a farsi carico di individuare i limiti della fattispecie penale.
In proposito, S.U. 28.11.1981, ric. Giulini, ha precisato che:
a) per la configurabilità del reato, di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. b), ultima ipotesi, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area,nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione edilizia del territorio;
b) il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l’alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Da quanto sopra si deduce anzitutto che, come già evidenziato da questa Corte, (Sez 3 n. 38632 del 21.10.2005, correttamente richiamata dal procuratore della Repubblica ricorrente) la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere, come nella specie, nel 1981 e, cioè, prima del 17 marzo 1985 – data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
La necessità di fare riferimento a tale termine si pone invece unicamente per le disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 contenute nei commi 2 e seguenti e, cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di imposizioni effettivamente non contemplate prima della L. n. 47 del 1985.
E la ragione del termine si rende evidente ove si consideri che l’adempimento di qualsiasi obbligo non è esigibile per un’epoca antecedente alla sua imposizione. L’ordinanza del tribunale di Salerno va dunque annullata limitatamente alle statuizioni relative alla lottizzazione, con rinvio per nuovo esame della questione che tenga conto dei principi affermati.
Continua a mantenere efficacia, invece, per le statuizioni relative al sequestro del manufatto di 50 mq in quanto realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, in violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 734 cod. pen., non essendovi sul punto alcuna impugnazione.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010
 

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