Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
231
Numero: 11170 |
Data di udienza: 25 Settembre 2014
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DECRETO LEGISLATIVO n.231/2001 – Responsabilità dell’Ente – C.d. confisca in funzione di riequilibrio di cui all’art. 6, c.5, del d.Lgs. n.231/2001 – Doppio livello di legalità – Confisca – Natura – Giurisprudenza e dottrina – Sistema sanzionatorio – Confisca del prezzo, profitto e valore del reato – Obbligatorietà della sanzione della confisca ex art. 19 d.lgs 231 del 2001 – Terzi in buona fede – Valutazione – Competenza del giudice penale – Verifica dei diritti dei terzi in buona fede – Opposizione in sede di esecuzione – Artt. 674 e 667 cod. proc. pen. – Terzo estraneo al reato – Nozione ed effetti – Fallimento della società – Effetti – Sequestro su beni sui quali grava il vincolo in altro procedimento penale – Natura giuridica del curatore – Funzione pubblica – Giurisprudenza civile e penale – Confisca dei beni in pendenza di una procedura fallimentare sugli stessi – Insinuazione dello Stato nel fallimento – Concetto di terzo – Requisito oggettivo – Concetto di terzo di buona fede per il diritto penale – Diversità dalla buona fede civilistica – Art. 1147 cod. civ. – Curatore fallimentare – Natura – Soggetto gravato da un munus pubblico – Procedimento sequestro/confisca – Impugnazione contro il provvedimento di sequestro – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sezioni Unite
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2015
Numero: 11170
Data di udienza: 25 Settembre 2014
Presidente: SANTACROCE
Estensore: MARASCA
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DECRETO LEGISLATIVO n.231/2001 – Responsabilità dell’Ente – C.d. confisca in funzione di riequilibrio di cui all’art. 6, c.5, del d.Lgs. n.231/2001 – Doppio livello di legalità – Confisca – Natura – Giurisprudenza e dottrina – Sistema sanzionatorio – Confisca del prezzo, profitto e valore del reato – Obbligatorietà della sanzione della confisca ex art. 19 d.lgs 231 del 2001 – Terzi in buona fede – Valutazione – Competenza del giudice penale – Verifica dei diritti dei terzi in buona fede – Opposizione in sede di esecuzione – Artt. 674 e 667 cod. proc. pen. – Terzo estraneo al reato – Nozione ed effetti – Fallimento della società – Effetti – Sequestro su beni sui quali grava il vincolo in altro procedimento penale – Natura giuridica del curatore – Funzione pubblica – Giurisprudenza civile e penale – Confisca dei beni in pendenza di una procedura fallimentare sugli stessi – Insinuazione dello Stato nel fallimento – Concetto di terzo – Requisito oggettivo – Concetto di terzo di buona fede per il diritto penale – Diversità dalla buona fede civilistica – Art. 1147 cod. civ. – Curatore fallimentare – Natura – Soggetto gravato da un munus pubblico – Procedimento sequestro/confisca – Impugnazione contro il provvedimento di sequestro – Esclusione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.Un. 18/03/2015 (Ud. 25/09/2014) Sentenza n.11170
Ai sensi dell’
art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001, l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto – oltre alle norme che contengono l’elenco dei reati presupposto che legittimano l’affermazione di responsabilità degli enti, la necessità di un doppio livello di legalità. E’ necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali dell’ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto, dai quali soltanto può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, previsto dal
d.lgs. n. 231 del 2001.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto Legislativo n. 231/2001 – Confisca – Natura – Giurisprudenza e dottrina.
La confisca disciplinata dal
decreto legislativo n. 231 del 2001 è una vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma, come è stato chiarito dalla giurisprudenza (ex multis Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Impregilo-Fisia Impianti; Sez. 2, n. 9829 del 16/02/2006, Miritello, Rv 233373; Sez. 6, n. 34505 del 31/05/2012, Codelfa) e dalla prevalente dottrina, quando venga disposta in danno di un ente ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato; del resto è lo stesso
decreto legislativo n. 231 del 2001 che alla lettera c) del comma 1 dell’art. 9 attribuisce natura sanzionatoria alla confisca.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Sistema sanzionatorio – Confisca del prezzo, profitto e valore del reato.
Il sistema sanzionatorio previsto per gli enti dal
d.lgs. n. 231 del 2001 fuoriesce dagli schemi tradizionali incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie e mira a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare. Rapporto quest’ultimo ravvisabile, quindi, non solo per la confisca del prezzo e del profitto del reato, ma anche per quella di valore prevista dal comma 2 dell’art. 19 d.lgs. 231 del 2001 perché, come efficacemente è stato rilevato (Cass. Sez. U, Impregilo-Fisia Italimpianti), «la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti – appunto economici – sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito».
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Accertata la responsabilità dell’ente – Obbligatorietà della sanzione della confisca ex art. 19 d.lgs 231 del 2001.
Sussiste l’obbligatorietà della sanzione della confisca ex
art. 19 d.lgs 231 del 2001 quando sia stata accertata la responsabilità dell’ente. Si deve, pertanto, ritenere che sia la confisca prevista dal comma 1 dell’art. 19 d.lgs n. 231 del 2001 sia quella di valore prevista dal comma 2 dello stesso articolo siano vere e proprie sanzioni principali ed obbligatorie (tra le tante, Sez. 6, n. 14973 del 18/03/2009, Azzano; Sez. 2, n. 28683 del 09/07/2010, Battaglia; Cass. Sez. U, Impregilo-Fisia Impianti del 2008).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Sequestro o la confisca – Terzi in buona fede – Valutazione – Competenza del giudice penale.
In tema di applicazione della
D. L.vo 231 del 2001, è compito del giudice penale che nel disporre il sequestro o la confisca, dovrà valutare se eventuali diritti vantati da terzi siano o meno stati acquisiti in buona fede; e in caso di esito positivo di tale verifica il bene, la cui titolarità sia vantata da un terzo, non sarà sottoposto né a sequestro né a confisca. Siffatta conclusione trova fondamento nella lettera della legge, che non demanda a nessun altro giudice la valutazione del buon diritto del terzo, oltre che nella logica, perché non può essere che il giudice che deve, per disposizione di legge, disporre la confisca, e/o il sequestro, che dovrà indicare i beni sui quali dovrà essere apposto il vincolo; nel compiere tale operazione il giudice dovrà escludere dalla sottoposizione a sequestro e/o a confisca i beni che debbono essere restituiti al danneggiato e quelli sui quali il terzo abbia acquisito diritti in buona fede. Non vi può essere dubbio che il sequestro o la confisca disposti su beni appartenenti al terzo, che li abbia acquisiti in buona fede, non possono produrre effetti ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, che salvaguarda i diritti dei terzi; quindi il titolo non potrà essere ritenuto valido e sarà il giudice dell’esecuzione competente a provvedere.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Verifica dei diritti dei terzi in buona fede – Opposizione in sede di esecuzione – Artt. 674 e 667 cod. proc. pen..
La verifica dei diritti dei terzi in buona fede spetta al giudice penale, come si desume con chiarezza dell’art. 19 del d.lgs n. 231 del 2001 (Sez. 2, n. 25201 del 12/03/2013, dep. 2014, Fall.Housebuilding), mentre il terzo può farle valere le sue ragioni in sede di esecuzione (Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario s.p.a.) in base alle disposizioni di cui agli
artt. 674 e 667 cod. proc. pen..
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Terzo estraneo al reato – Nozione ed effetti.
Terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Tassinari; Sez.3, n. 3390 del 19/01/1979, Ravazzani, secondo le quali non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità); soltanto colui che versi in tale situazione oggettiva e soggettiva può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Fallimento della società – Effetti.
Deve escludersi che il fallimento della società determini l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto il fallimento non è normativamente previsto quale causa estintiva dell’illecito dell’ente e non è possibile assimilare il fallimento della società alla morte del reo perché una società in stato di dissesto, per la quale si apra la procedura fallimentare, non può dirsi estinta, tanto è vero che il curatore ha esclusivamente poteri di gestione del patrimonio al fine di evitare il depauperamento dello stesso e garantire la par condicio creditorum mentre la proprietà del patrimonio compete ancora alla società.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Sequestro su beni sui quali grava il vincolo in altro procedimento penale.
E’ possibile disporre il sequestro su beni sui quali sia già stato apposto tale vincolo in altro procedimento penale e con riferimento più specifico alla ipotesi di beni facenti parte della massa del fallimento ha stabilito che il sequestro preventivo nel corso di un procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del fallito è legittimo quando il pericolo derivante dalla libera disponibilità delle cose sottratte o delle risorse economiche frutto della loro alienazione presenti i requisiti della concretezza ed attualità, nel senso che in seguito alla consumazione del reato possano prodursi conseguenze ulteriori (Sez. 5, n. 8468 del 24/01/2005; Sez. 5, n. 42235 del 30/09/2010; si veda anche Sez. 3, n. 20443 del 02/02/2007, in tema di sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche – dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, su beni facenti parte della massa attiva di un fallimento).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Sequestro dei beni ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 – Finalità dell’istituto.
Il sequestro dei beni ex
art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 mira a preservare i beni che si presume siano stati acquisiti illecitamente dall’ente e che possano, in caso di riconosciuta responsabilità dello stesso, essere oggetto di confisca, da sparizioni ed occultamento. Se questa è la finalità dell’istituto è del tutto ovvio che in nessun caso lo Stato può rinunciare alla apposizione del vincolo, neppure in caso di apertura di una procedura concorsuale.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Natura giuridica del curatore – Funzione pubblica – Giurisprudenza civile e penale.
Il curatore, come messo in evidenza dalla giurisprudenza civilistica che da quella penale non può essere considerato come un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei singoli creditori o del comitato dei creditori, ma deve essere visto come organo che svolge una funzione pubblica ed affianca il tribunale ed il giudice delegato per il perseguimento degli interessi dinanzi indicati.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Confisca dei beni in pendenza di una procedura fallimentare sugli stessi – Insinuazione dello Stato nel fallimento.
In tema di 231/2001, nei casi in cui viene disposta la confisca dei beni in pendenza di una procedura fallimentare sugli stessi, lo Stato potrà insinuarsi nel fallimento per far valere il proprio diritto, che sarà soddisfatto dopo che siano stati salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede. Come ha spiegato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 44824 del2012, Magiste International s.a., cit.), la disposizione dell’art. 27 citato, infatti, «non può non riferirsi anche all’azione endo-fallimentare, che costituisce la forma prevalente di fruizione dell’azione esecutiva indirizzata agli imprenditori collettivi». Nemmeno è di ostacolo a tale impostazione la disposizione prevista dall’
art.53, comma 1 bis, d.lgs. n. 231 del 2001, secondo la quale in caso di sequestro – (ex art. 19 del decreto citato) di società, aziende e beni il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali; si tratta di una norma che persegue finalità simili a quelle di cui all’art. 15 del medesimo decreto in ipotesi di applicazione di misure interdittive e mira a mantenere e preservare il valore dell’azienda.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Concetto di terzo – Requisito oggettivo.
Al requisito oggettivo integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come «non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta dell’acquisto»; soluzione confortata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Concetto di terzo di buona fede per il diritto penale – Diversità dalla buona fede civilistica –Art. 1147 cod. civ..
Il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell’art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – D.lvo 231/2001 – Curatore fallimentare – Natura – Soggetto gravato da un munus pubblico – Procedimento sequestro/confisca – Impugnazione contro il provvedimento di sequestro – Esclusione.
Il curatore fallimentare, che è certamente terzo rispetto al procedimento sequestro/confisca dei beni già appartenuti alla fallita società, non può agire in rappresentanza dei creditori, come, invece, parte della giurisprudenza ha frettolosamente stabilito (Sez. 5, Infrastrutture e servizi del 2013, citata), per opporsi al sequestro ed alla confisca, come si è illustrato. Il curatore, infatti, è un soggetto gravato da un munus pubblico, di carattere prevalentemente gestionale, che affianca il giudice delegato al fallimento ed il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi, già indicati, propri della procedura fallimentare. Sicché, il curatore non è titolare di alcun diritto sui beni, avendo esclusivamente compiti gestionali e mirati al soddisfacimento dei creditori (Cass. Sez. 5, n. 1926 del 30/03/2000, Vasaturo), e non può agire in rappresentanza dei creditori, che a loro volta, prima della conclusione della procedura, non sono titolari di alcun diritto sui beni e sono, quindi, privi di qualsiasi titolo restitutorio sui beni sottoposti a sequestro. Inoltre, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’a
rt. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001. Ricordando sempre che, la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare.
(dic. inamm. il ricorso avverso ordinanza del 18/02/2014 del Tribunale di Bologna) Pres. SANTACROCE, Rel. MARASCA, Ric. Curatela fall.
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.Un. 18/03/2015 (Ud. 25/09/2014) Sentenza n.11170
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.Un. 18/03/2015 (Ud. 25/09/2014) Sentenza n.11170