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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 44471 | Data di udienza: 17 Settembre 2015

REATI AMBIENTALI: RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria.  Nota a sentenza a cura dell’Avv. Alfredo Foti


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2015
Numero: 44471
Data di udienza: 17 Settembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Andronio


Premassima

REATI AMBIENTALI: RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria.  Nota a sentenza a cura dell’Avv. Alfredo Foti



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471

 

REATI AMBIENTALI – RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria.

La condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Cass., sez. 3, 24/06/2014, n.29992); la deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio . In merito alla motivazione circa il periculum in mora, la stessa è superflua, trattandosi di sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, ai sensi dell’art. 260 ter, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso Ordinanza del Tribunale di Chieti del 5/05/2015) Pres. Franco, Rel. Andronio, Ric. Cojoc

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: Cojoc Valentin, nato il 4 luglio 1975;
– avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti del 5 maggio 2015;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
– udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– udito il difensore, avv. Andrea Di Renzo.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 5 maggio 2015, il Tribunale di Chieti ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 3 aprile 2015, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro disposto nei confronti del predetto, in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
 
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto personalmente ricorso per disposizione incriminatrice, perché non si sarebbe considerato che egli svolgeva un’attività di robivecchi, non rientrante nella gestione dei rifiuti, ma nel commercio ambulante, per il quale lo stesso indagato aveva regolare autorizzazione. In ogni caso, la licenza di commercio ambulante non sarebbe coniugata al peso trasportato e il sequestro del mezzo sarebbe comunque illegittimo, in mancanza di prova della sua intrinseca pericolosità.
 
Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, il difensore dell’indagato ha ribadito quanto già rilevato nel ricorso. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su rilievi manifestamente infondati.
 
Il Tribunale ha evidenziato che l’attività concretamente svolta dal ricorrente non è quella di robivecchi, che resterebbe sottratta alla disciplina generale dei rifiuti, avendone il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l’ambiente, ma quella di trasporto abusivo di rifiuti, trattandosi di ben una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili – come risulta dai rilievi svolti e dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria – in mancanza della prescritta autorizzazione. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha correttamente desunto la configurabilità di una vera e propria gestione abusiva di rifiuti dalla tipologia dei materiali e dall’elevato quantitativo degli stessi.
 
Deve perciò richiamarsi integralmente la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3, 24 giugno, 2014, n. 29992, rv. 260266), secondo cui: «la condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»; «la deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».
 
Quanto, poi, alla motivazione circa il periculum in mora, deve rilevarsi che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la stessa è superflua, trattandosi di sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, ai sensi dell’art. 260 ter, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
 
P.Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015.
 
 
 

Nota a sentenza: CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 19/09/2015) Sentenza n. 44471. A cura dell’Avv. Alfredo Foti

REATI AMBIENTALI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 266 D.Lgs. 152/2006.

Il caso

Il Tribunale di Chieti rigettava l’appello cautelare avanzato da C.V. – indagato per il reato di cui all’art. 256 comma I D.L.vo 152/2006 – avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva a sua volta rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro.
Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione l’indagato, deducendo un unico motivo di gravame afferente l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice oggetto di contestazione, lamentando come il Tribunale non aveva considerato che egli svolgeva attività di robivecchi, non rientrante nell’alveo della gestione di rifiuti ma in quella di commercio ambulante per il quale aveva regolare autorizzazione.

 

Il discrimine tra la raccolta ed il trasporto di rifiuti in forma ambulante e la gestione di rifiuti non autorizzata

I Giudici della Terza Sezione della Suprema Corte hanno ritenuto corretta la valutazione sulla cui scorta il Tribunale è addivenuto al rigetto dell’appello cautelare, ritenendo configurata l’ipotesi di reato di gestione abusiva di rifiuti: in effetti l’attività concretamente svolta dal ricorrente non è quella, come asserito nel motivo di doglianza, di robivecchi – che, effettivamente, resterebbe sottratta alla disciplina generale dei rifiuti stante la sua minima pericolosità per la salute e per l’ambiente – ma quella di trasporto abusivo di rifiuti, trattandosi addirittura di una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili in mancanza della prescritta autorizzazione.

Sul punto, la Corte Regolatrice ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da occasionalità. La deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 24/6/2014, n. 29992, rv. 260266).

 

 

 

 

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