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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: 40145 | Data di udienza:

* DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Detenzione per la destinazione alla vendita di alimenti – Sicurezza ed igiene alimentare – Fattispecie: campione di mozzarella di bufala campana D.O.P. – Art. 5, lett. a) L. n. 283/1962 – Omesso controllo della correttezza della lavorazione – Condotta colposa – Compiti del titolare dell’impresa – Vigilanza ed e attuazione di controlli idonei – Fattispecie: percentuale di latte vaccino nella mozzarella di bufala – Art. 5 e 6, L. n. 1962/283.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sez. Fer.
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Novembre 2011
Numero: 40145
Data di udienza:
Presidente: Macchia
Estensore: Gazzara


Premassima

* DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Detenzione per la destinazione alla vendita di alimenti – Sicurezza ed igiene alimentare – Fattispecie: campione di mozzarella di bufala campana D.O.P. – Art. 5, lett. a) L. n. 283/1962 – Omesso controllo della correttezza della lavorazione – Condotta colposa – Compiti del titolare dell’impresa – Vigilanza ed e attuazione di controlli idonei – Fattispecie: percentuale di latte vaccino nella mozzarella di bufala – Art. 5 e 6, L. n. 1962/283.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione feriale 7/11/2011, Sentenza n. 40145
 
 
DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Detenzione per la destinazione alla vendita di alimenti – Sicurezza ed igiene alimentare – Fattispecie: campione di mozzarella di bufala campana D.O.P. – Art. 5, lett. a) L. n. 283/1962. 
 
Si configura il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera a) nella forma della detenzione per la destinazione alla vendita di sostanze alimentari, trattate in modo di variarne la composizione naturale, si consuma con la semplice detenzione, a nulla rilevando che il prodotto sia entrato nella disponibilità dell’operatore commerciale. Inoltre, il dettato normativo dispone che è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per la vendita o somministrare, come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale. Fattispecie: campione di mozzarella prelevato presso il caseificio, nel quale era presente una percentuale di latte vaccino che, per quanto esigua, era comunque tale da alterare la natura del prodotto caseario, non più qualificabile, come “mozzarella di bufala campana D.O.P.”. denominazione con la quale il latticino era invece destinato alla vendita.
 
(conferma sentenza n. 1197/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 22/04/2010) Pres. Macchia, Est. Gazzara
 
 

DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Omesso controllo della correttezza della lavorazione – Condotta colposa – Compiti del titolare dell’impresa –  Vigilanza ed e attuazione di controlli idonei – Fattispecie: percentuale di latte vaccino nella mozzarella di bufala – Art. 5 e 6, L. n. 1962/283. 
 
la Legge n. 283 del 1962, articoli 5 e 6 delineano non un delitto doloso, ma una contravvenzione, la cui consumazione ben può essere integrata anche da una condotta colposa. Tale condotta, avuto riguardo alla tipologia del reato de quo (percentuale di latte vaccino nella mozzarella di bufala) ben può consistere sia in un omesso controllo della correttezza della lavorazione eseguita in loco, sia in una culpa in eligendo, ovvero nella scelta, non adeguatamente selezionata e verificata del Tornitore della materia prima alla base del prodotto alimentare destinato al confezionamento e alla successiva vendita. Pertanto, è preciso onere del titolare di vigilare, predisporre e attuare i controlli idonei a scongiurare il rischio di mescolare, nella lavorazione delle mozzarelle, un latte qualitativamente inferiore a quello bufalino.
 
(conferma sentenza n. 1197/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 22/04/2010) Pres. Macchia, Est. Gazzara
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione feriale 7/11/2011, Sentenza n. 40145

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. MACCHIA Alberto                              – Presidente
Dott. IZZO Fausto                                       – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna                           – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.                       – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                                  – rel. Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da  PI. FA. N. IL …;
– avverso la sentenza n. 1197/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 22/04/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/08/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
– udito il P.G. in persona del Dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto;
– udito il difensore avv. Correra Carlo il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 22/4/2010. ha dichiarato Pi. Fa. colpevole del reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera a), in relazione all’articolo 6 stessa legge, perche’ quale legale rappresentante del caseificio Il. s.r.l. preparava per la vendita un prodotto lattiere) mescolato a sostanze di qualita’ inferiore, quali il latte vaccino, e lo ha condannato alla pena di euro 400.00 di ammenda.
 
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:
 
– ha errato il decidente nel ritenere applicabile nella fattispecie la Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera a) in quanto il prodotto era ancora in corso di lavorazione e doveva essere sottoposto alle procedure di autocontrollo aziendale;
 
– violazione di legge in relazione alle analisi di revisione per mancato rispetto del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 156 del 1997, articolo 3, e dell’articolo 12. Reg. CE n. 882/04:
 
– insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso e’ infondato e va rigettato.
 
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito a sostegno della pronunciata colpevolezza del prevenuto, si palesa del tutto logica e correita’.
 
Il Tribunale evidenzia come dalla istruttoria dibattimentale sia emersa che nel campione di mozzarella, prelevato presso il caseificio Il. , era presente una percentuale di latte vaccino che, per quanto esigua, era comunque tale da alterare la natura del prodotto caseario, non piu’ qualificabile, quindi, come “mozzarella di bufala campana D.O.P.”. denominazione con la quale il latticino era invece destinato alla vendita.
 
Priva di pregio si rivela la prima censura. con cui si contesta che il prodotto era ancora in fase di lavorazione, in quanto il campione da analizzare fu prelevato da una vasca di rassodamento su un prodotto finito, anche se non ancora confezionato.
 
Il decidente, a giusta ragione, ha rilevato che il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera a) nella forma della detenzione per la destinazione alla vendita di sostanze alimentari, trattate in modo di variarne la composizione naturale, si consuma con la semplice detenzione, a nulla rilevando che il prodotto sia entrato nella disponibilita’ dell’operatore commerciale.
 
Peraltro, il dettato normativo dispone che e’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per la vendita o somministrare, come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita’ inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale.
 
Nella specie risulta evidente che il campionamento fu effettuato su mozzarella che aveva concluso il ciclo di lavorazione, pronta all’imbustamento e alla etichettatura.
 
Corretto, del pari, e’ il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito in relazione alla eccezione di inutilizzabilita’ delle analisi svolte sul prodotto de quo. per due ordini di motivi: in primis perche’ nel caso di specie, trattandosi di analisi di per se’ ripetibili, e’ applicabile la previsione di cui all’articolo 223 disp. att. c.p.p., comma 2 e non quella piu’ restrittiva di cui al comma 1 della medesima norma; secondariamente perche’ il prevenuto avrebbe potuto fare sottoporre il campione a revisione presso un laboratorio provvisto della necessaria certificazione SINAL cosa che il Pi. non ha fatto, e la acquisizione delle prime analisi risulta corretta, come esplicitato in ordinanza del 22/10/2010;
 
Del pari priva di pregio si rivela la eccezione di insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa professionale a carico dell’imputato per il reato contravvenzionale.
 
Sul punto il Tribunale rileva che la Legge n. 283 del 1962, articoli 5 e 6 delineano non un delitto doloso, ma una contravvenzione, la cui consumazione ben puo’ essere integrata anche da una condotta colposa; tale condotta, avuto riguardo alla tipologia del reato de quo. ben puo’ consistere sia in un omesso controllo della correttezza della lavorazione eseguita in loco, sia in una culpa in eligendo, ovvero nella scelta, non adeguatamente selezionata e verificata. del Tornitore della materia prima alla base del prodotto alimentare destinato al confezionamento e alla successiva vendita: era preciso onere del prevenuto di predisporre e attuare i controlli idonei a scongiurare il rischio di mescolare, nella lavorazione delle mozzarelle, un latte qualitativamente inferiore a quello bulalino.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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