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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Boschi e macchia mediterranea, Diritto processuale penale Numero: 13989 | Data di udienza: 29 Gennaio 2014

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nozione di bosco – Imboschimento e beni paesaggistici – Fattispecie: piantagione artificiale finalizzata esclusivamente alla produzione della cellulosa – Art. 181 d. Lgs. n. 42/2006 – Art. 2 d.lgs. n. 227/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Marzo 2014
Numero: 13989
Data di udienza: 29 Gennaio 2014
Presidente: Teresi
Estensore: Di Nicola


Premassima

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nozione di bosco – Imboschimento e beni paesaggistici – Fattispecie: piantagione artificiale finalizzata esclusivamente alla produzione della cellulosa – Art. 181 d. Lgs. n. 42/2006 – Art. 2 d.lgs. n. 227/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione. 



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 25 Marzo 2014 (Ud. 29/01/2014), Sentenza n. 13989

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nozione di bosco – Imboschimento e beni paesaggistici – Fattispecie: piantagione artificiale finalizzata esclusivamente alla produzione della cellulosa – Art. 181 d. Lgs. n. 42/2006 – Art. 2 d.lgs. n. 227/2001.
 
Nella nozione di bosco rientrano, per espressa disposizione di legge (art. 2 d.lgs. n. 227 del 2001), anche i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale od artificiale, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a duemila mq., con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento ossia terreni che, in quanto tali, devono, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, qualificarsi come bosco e pertanto meritevoli di protezione ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Cass. Sez. 3, 23/04/2013, n. 32807, P.M. contro Timori).
 
(annulla ordinanza del 08/10/2013 del Tribunale della Libertà di Campobasso) Pres. Teresi, Est. Di Nicola, Ric. PM in proc. Giuliani
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione. 
 
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. U, del 29/05/2008, n. 25932, Ivanov).
 
(annulla ordinanza del 08/10/2013 del Tribunale della Libertà di Campobasso) Pres. Teresi, Est. Di Nicola, Ric. PM in proc. Giuliani

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 25 Marzo 2014 (Ud. 29/01/2014), Sentenza n. 13989

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
Alfredo Teresi – Presidente
Mariapia Gaetana Savino
Lorenzo Orilia
Vito Di Nicola – Relatore
Chiara Graziosi
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso 
nei confronti di Giuliani Lucio, nato a Termoli il 18/04/1941
avverso la ordinanza del 08/10/2013 del Tribunale della Libertà di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale del riesame di Campobasso, con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2013, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Larino in data 9 settembre 2013 sul rilievo che la coltivazione di piante per la produzione di legno da cellulosa (arboricultura) non determina, sulla base del disposto di cui all’art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227, la creazione di un “bosco” con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 181 d. Lgs. n. 42 del 2006, erroneamente contestata all’indagato.
 
2. Per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, affidando le doglianze ad un unico complesso motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme contenute nel d.lgs. n. 227 del 2001, nel decreto legislativo 22 gennaio 2006, n.42 e nell’art. 5 della legge della Regione Molise del 18 gennaio 2000, delle quali si doveva tenere conto nell’applicazione della legge penale, desumendosi da tale complesso di disposizioni come i fondi del Giuliani, in virtù del primitivo vincolo imposto su di essi, avessero la natura di bosco con conseguente assoggettamento alla disciplina prevista per la tutela dei beni paesaggistici.
 
Peraltro, il ricorrente osserva come il Tribunale sia pervenuto alle contestate conclusioni sull’indimostrato presupposto dell’esistenza sui terreni sottoposti a vincolo di una coltivazione diretta alla produzione della cellulosa, non rivenendosi nel provvedimento impugnato alcun riferimento documentale posto dal Collegio cautelare a fondamento di tale conclusivo assunto e mancando nell’ordinanza gravata ogni necessaria esplicitazione del percorso motivazionale seguito con riferimento agli atti riversati nel fascicolo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
 
2. Va premesso come le Sezioni unite di questa Corte abbiano precisato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, del 29/05/2008, n. 25932, Ivanov, Rv. 239692).
 
3. Nel caso di specie, il ricorrente fondatamente lamenta l’assenza di qualsivoglia motivazione sul punto decisivo della controversia ovvero si duole di una motivazione meramente apparente stesa sulla decisiva circostanza, assunta dal Collegio cautelare come dirimente per gli esiti della causa, dell’esistenza di una cultura finalizzata esclusivamente alla produzione della cellulosa per desumere che la coltivazione delle piante, che nella specie sarebbe costituita da impianti di arboricultura da legno, non fosse sussumibile nella nozione di “bosco” e dunque non fosse oggetto della tutela penale sui beni paesaggistici.
 
Non si evince invero dal testo provvedimento impugnato sulla base di quali elementi il Tribunale abbia tratto una tale e precisa convinzione ed anzi dal preambolo della motivazione dell’ordinanza si dà atto di un imboschimento consistito nella realizzazione di una piantagione artificiale di “pinus radiata” e di precise prescrizioni dettate per la conservazione del bosco, nella cui nozione rientrano, per espressa disposizione di legge (art. 2 d.lgs. n. 227 del 2001), anche i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale od artificiale, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento ossia terreni che, in quanto tali, devono, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, qualificarsi come bosco e pertanto meritevoli di protezione ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Sez. 3, 23/04/2013, n. 32807, P.M. contro Timori,Rv. 255904).
 
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, dovendosi il giudice del rinvio attenere ai principi innanzi precisati motivando specificamente da quali elementi si desuma la destinazione dei terreni de quibus all’arboricultura da legno, con conseguente eventuale esclusione della loro vocazione boschiva, nonostante i lavori avessero interessato una porzione di circa 25 ettari che, se boschiva, sarebbe indiscutibilmente sottoposta nella sua interezza alla tutela ambientale, connotando come abusivi i lavori eseguiti.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso. 
 
Così deciso il 29/01/2014
 

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