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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 40016 | Data di udienza:

 RIFIUTI – Discarica abusiva: Deposito di rifiuti vari, pericolosi (quali motori non modificati di auto, filtri dell’olio, apparecchiature elettriche ed elettroniche) e non pericolosi (quali motori bonificati, pneumatici e metalli ferrosi); il tutto senza essere muniti della prescritta autorizzazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2011
Numero: 40016
Data di udienza:
Presidente: Squassoni
Estensore: Gentile


Premassima

 RIFIUTI – Discarica abusiva: Deposito di rifiuti vari, pericolosi (quali motori non modificati di auto, filtri dell’olio, apparecchiature elettriche ed elettroniche) e non pericolosi (quali motori bonificati, pneumatici e metalli ferrosi); il tutto senza essere muniti della prescritta autorizzazione.



Massima

 

 

Testo integrale


Allegato


Titolo Completo

. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 4/11/2011, n. 40016

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  4/11/2011, n. 40016

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SQUASSONI Claudia        – Presidente
Dott. GENTILE Mario                – Consigliere
Dott. GRILLO Renato                – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio         – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
Fa. Ro. , nato il …;
Ac. Fr. , nato il …;
– Avverso la Sentenza Corte di Appello di Napoli, emessa il 14/07/010;
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
– Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 14/07/2010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, in data 22/02/2010, appellata da Fa. Ro. e Ac. Fr. , imputati del reato di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, lettera e), e condannati, rispettivamente, il Fa. alla pena di anni due di reclusione ed euro 36.000,00 di multa; l’ Ac. a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 36.000,00 di multa.
 
Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
 
In particolare i ricorrenti esponevano:
 
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilita’ penale degli imputati;
 
2. che andavano concesse ad entrambi le attenuanti generiche; con applicazione, altresi’, in favore di Ac. Fr. del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
 
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/09/2011, ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
 
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
 
In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – Fa. Ro. e Ac. Fr. , in concorso fra loro, avevano adibito l’area gestita dal Fa. a discarica abusiva, ove venivano depositati rifiuti vari, pericolosi (quali motori non modificati di auto, filtri dell’olio, apparecchiature elettriche ed elettroniche) e non pericolosi (quali motori bonificati, pneumatici e metalli ferrosi); il tutto senza essere muniti della prescritta autorizzazione.
 
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, lettera c).
 
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perche’ meramente ripetitive di quanto esposto in Appello e gia’ valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Per quanto attiene alla responsabilita’ penale degli imputati, le doglianze sono, altresi’, infondate, perche’ in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
 
Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiche’ non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realta’, al giudice di legittimita’ una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, piu’ favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimita’ perche’ in violazione della disciplina di cui all’articolo 606 c.p.p..
 
(Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Vanno disattese, parimenti, le ulteriori doglianze per le seguenti ragioni: a) la Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche per entrambi e del beneficio della sospensione condizionale nei confronti dell’ Ac. , ed ossia: i precedenti penali di ciascuno degli imputati erano ostativi sia alla concessione delle attenuanti generiche per entrambi, sia alla prognosi favorevole nei confronti dell’ Ac. per la concessione della sospensione condizionale della pena.
 
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Fa. Ro. e Ac. Fr. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1.000,00 ciascuno.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

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