+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 24477 | Data di udienza:

DIRITTO DEL LAVORO – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Dimissioni per giusta causa – Presupposti – Attività per il periodo di preavviso o per una parte di esso – Dichiarazione di disponibilità – Configurabilità – Esclusione – Art. 2119 cod. civ. – Fattispecie: amministrazione straordinaria retribuzioni maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Lavoro
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2011
Numero: 24477
Data di udienza:
Presidente: Miani Canevari
Estensore: La Terza


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Dimissioni per giusta causa – Presupposti – Attività per il periodo di preavviso o per una parte di esso – Dichiarazione di disponibilità – Configurabilità – Esclusione – Art. 2119 cod. civ. – Fattispecie: amministrazione straordinaria retribuzioni maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 21 novembre 2011, n. 24477



DIRITTO DEL LAVORO – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Dimissioni per giusta causa – Presupposti – Attività per il periodo di preavviso o per una parte di esso – Dichiarazione di disponibilità – Configurabilità – Esclusione – Art. 2119 cod. civ. – Fattispecie: amministrazione straordinaria retribuzioni maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

La sussistenza di dimissioni per giusta causa può ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l’esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l’attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto. Nella fattispecie, il datore di lavoro era in amministrazione straordinaria, per cui non poteva pagare direttamente (cioè senza l’autorizzazione del giudice delegato) le retribuzioni maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.
 
Pres. Miani Canevari, Rel. La Terza, P.M. Fedeli, Ric. M. Spa, Res. Q.A.
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 21 novembre 2011, n. 24477

SENTENZA

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!