PUBBLICO IMPIEGO – Licenziamento sostituito da sospensione dal servizio in sede di conciliazione giudiziale – Riapertura del procedimento disciplinare – Vincolo per il datore di lavoro – Obbligo di riattivare a richiesta il procedimento disciplinare – Assenza di margini di apprezzamento – Assoluzione penale – Fatto non sussiste – Fatto non costituisce illecito penale – Imputato non ha commesso il fatto – Art. 653, c. 1, c.p.p. – Art. 55-ter, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 – Stesso fatto che ha formato oggetto tanto del procedimento penale quanto del procedimento disciplinare – Autonomo apprezzamento – Rinnovata valutazione in sede disciplinare – Diversità dei presupposti delle responsabilità – Fatto disciplinarmente rilevante diverso da quello per il quale il lavoratore è stato assolto – Fattispecie: fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. (Segnalazione e massima a cura di Alessia Riommi)
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