SICUREZZA SUL LAVORO – Acquascivolo – Lavoro accessibile al pubblico (regolarità e conformità) – Messa in sicurezza della struttura – Controllo sull’organizzazione e norme prevenzionistiche – Regole tecniche – RISARCIMENTO DEL DANNO – Infortunio sul lavoro – Danno alla salute – Condotta omissiva – Tutela amministrativa della pubblica sicurezza – Salvaguardia del pubblico interesse – Art. 80 TULPS, del R.D. n. 635/1940 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità per negligenza – Responsabilità del Comune – Responsabilità solidale – Rapporti interni ex art. 2055 c.c. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Appello incidentale tardivo nelle cause scindibili o indipendenti – Estensione soggettiva del giudizio – Esclusione. (Massime a cura di Alessia Riommi)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Ottobre 2023
Numero: 29554
Data di udienza: 13 Settembre 2023
Presidente: DORONZO
Estensore: RIVERSO
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Acquascivolo – Lavoro accessibile al pubblico (regolarità e conformità) – Messa in sicurezza della struttura – Controllo sull’organizzazione e norme prevenzionistiche – Regole tecniche – RISARCIMENTO DEL DANNO – Infortunio sul lavoro – Danno alla salute – Condotta omissiva – Tutela amministrativa della pubblica sicurezza – Salvaguardia del pubblico interesse – Art. 80 TULPS, del R.D. n. 635/1940 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità per negligenza – Responsabilità del Comune – Responsabilità solidale – Rapporti interni ex art. 2055 c.c. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Appello incidentale tardivo nelle cause scindibili o indipendenti – Estensione soggettiva del giudizio – Esclusione. (Massime a cura di Alessia Riommi)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sez. LAVORO CIVILE, 25 ottobre 2023 (Ud. 13/09/2023), Ordinanza n. 29554
SICUREZZA SUL LAVORO – Acquascivolo – Lavoro accessibile al pubblico (regolarità e conformità) – Messa in sicurezza della struttura – Controllo sull’organizzazione e norme prevenzionistiche – Regole tecniche – RISARCIMENTO DEL DANNO – Infortunio sul lavoro – Danno alla salute – Condotta omissiva – Tutela amministrativa della pubblica sicurezza – Salvaguardia del pubblico interesse – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità per negligenza – Responsabilità del Comune – Responsabilità solidale – Rapporti interni ex art. 2055 c.c..
La regolarità e conformità di un luogo di lavoro accessibile al pubblico deve essere implementata in continuo, non solo rispetto alle regole tecniche che via via si sono succedute, ma anche in ragione delle cautele generiche suggerite dalla concreta pericolosità in atto. Ciò vale per tutti i soggetti che sono coinvolti a vario titolo nella messa in sicurezza della struttura. Nel caso di specie, in ordine alla verificazione del gravissimo sinistro occorso al lavoratore in un acquascivolo accessibile al pubblico, il Comune è responsabile in considerazione di una sua specifica condotta omissiva, come ente deputato alla tutela amministrativa della pubblica sicurezza al quale spettava di imporre tutte le prescrizioni necessarie per la salvaguardia del pubblico interesse, oltre che per l’incarico conferitogli dalla Commissione tecnica di vigilanza di verificare lo stato di idoneità della stuola in gomma posta sui gradini del molo e di effettuare le verifiche a cui era tenuto per legge. Al Comune si ascrive, quindi, una responsabilità per negligenza nella produzione dell’evento, accertati entrambi gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, avendo affermato che il Comune era a conoscenza della pericolosità della struttura e dei ripetuti incidenti che si erano verificati e che omise di attivarsi attraverso una condotta consona, adeguata alla pericolosità e gravità della situazione in atto. Pertanto, deve essere confermata la pari responsabilità dei vari corresponsabili in solido in egual misura nei rapporti interni ex art. 2055 c.c. il quale, oltre a stabilire che se il fatto è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, prevede altresì che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Appello incidentale tardivo nelle cause scindibili o indipendenti – Estensione soggettiva del giudizio – Esclusione.
Nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.
(conferma sentenza n. 1838/2019 – CORTE DI APPELLO DI ANCONA), Pres. DORONZO, Rel. RIVERSO, Ric. Ministero dell’Interno (Avv. Gen. dello Stato) c. P.L. (avv.ti Lucchetti) c. (omissis) S.p.a. (avv.ti Morera e Murvana) c. Comune di Monsano (avv. Fioretti) e c. G.G. + altri omessi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE Sez. LAVORO CIVILE, 25/10/2023 (Ud. 13/09/2023), Ordinanza n. 29554SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 10657-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente principale –
CONTRO
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA IPPOLITI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI;
– controricorrente –
NONCHÉ CONTRO
(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MURVANA;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
NONCHÉ CONTRO
P.L.;
– controricorrente al ricorso incidentale suddetto –
nonché da:
COMUNE DI MONSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FIORETTI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
CONTRO
P.L.;
– controricorrente al ricorso incidentale suddetto –
NONCHÉ CONTRO
COMUNE DI MONSANO;
– controricorrente al ricorso incidentale di (omissis) –
NONCHÉ CONTRO
G.G., + altri omessi;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1838/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/12/2019 R.G.N. 1567/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI PAOLA, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Ancona con la sentenza in atti ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che aveva accertato la sussistenza di una responsabilità esclusiva, solidale e paritaria di (omissis) spa, (omissis) spa, Ministero dell’Interno, Comune di Montesano, (omissis) spa e arch. B.A. in ordine alla verificazione del gravissimo sinistro occorso al lavoratore P.L. in data (omissis) presso l’acquascivolo all’interno del (omissis) di (omissis), in esito al quale egli era rimasto interamente paralizzato nei quattro arti.
Ha respinto pertanto tutti gli appelli, dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto da P. ed inammissibile per tardività quello presentato da (omissis) spa in quanto proposto contro una parte diversa da quella che aveva proposto l’appello principale.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero degli Interni, affidato a due motivi; hanno resistito con controricorso con ricorso incidentale il Comune di (omissis) affidato a sedici motivi, e con separato controricorso (omissis) S.p.a., che censura la sentenza per la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale. P.L. si è costituito per resistere con separati controricorsi, mentre il comune di (omissis) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di (omissis).
Sono state depositate memorie da parte del Ministero, di (omissis) SPA e di P.L.. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., comma 2, u.p..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso principale il Ministero degli interni deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 80 TULPS, del R.D. n. 635 del 1940, artt. 141 e 142 e della Circolare del ministero dell’Interno n. 16 del 15.2.1951; nonché degli artt. 2043 c.c. e ss. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) attesa l’incompetenza in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza e la competenza del Comune di (omissis), non potendo l’amministrazione convenuta subire le conseguenze negative derivanti dall’inerzia di un’altra amministrazione.
1.1.- Il motivo è inammissibile atteso che, secondo i giudici di merito, la responsabilità della Commissione di Vigilanza discendeva dalla emanazione del parere di conformità della struttura costituita dall’acquascivolo kamikaze, risultato invece difforme dalle regole tecniche e di comune prudenza sia quanto alla pendenza, sia quanto alla distanza della struttura di cemento approntata a distanza non regolamentare dal punto di approdo dello scivolo.
Risulta pertanto inconferente la questione dell’incompetenza del Ministero in ordine all’agibilità dell’acquascivolo. La sentenza impugnata ha accertato la responsabilità della Commissione di Vigilanza in virtù del concreto comportamento tenuto nella vicenda – avendo licenziato l’agibilità di una struttura ad uso pubblico che invece presentava gravi carenze sotto il profilo della sicurezza ed incolumità – a prescindere dalla previsione di specifiche norme di competenza; venendo così di fatto ad assumere una posizione di garanzia e determinando un concreto affidamento (nei gestori, nei fruitori e negli stessi lavoratori) circa la sicurezza dell’impianto, secondo quanto correttamente osservato dai giudici di merito.
Il fatto di essersi riconosciuta competente dopo aver affermato la propria incompetenza e di aver ammesso la regolarità della struttura dopo averne affermata l’irregolarità, evidenzia in maniera chiara la violazione di regole di perizia e di diligenza da parte della stessa Commissione, allorché il provvedimento licenziato ha in concreto aumentato il livello di affidamento sulla regolarità della struttura e determinato la sua concreta utilizzabilità ed apertura al pubblico, proprio in virtù dell’affermata competenza e della natura positiva del parere licenziato.
E’ evidente inoltre che quanto addebitato alla Commissione integra gli estremi del fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. ed ha avuto una concreta incidenza nella causazione del fatto che non sarebbe accaduto ove la Commissione avesse emesso un provvedimento negativo di non agibilità.
L’inescusabilità del comportamento della Commissione – una volta riconosciuta la propria competenza- è tanto più palese per il fatto che nella struttura si erano già verificati altri incidenti sicché la stessa andava messa in sicurezza, partendo dal dato di esperienza della concreta pericolosità della struttura, a prescindere dal rispetto di specifiche regole tecniche o di regole di competenza.
2.- Con il secondo motivo di ricorso principale viene denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 atteso che le norme tecniche cui si è fatto riferimento nella vicenda non erano in vigore né erano vincolanti al momento dell’emanazione del parere da parte della Commissione di vigilanza.
Il motivo è inammissibile atteso che l’omesso esame denunciato attiene ad una questione di diritto e non di fatto e comunque il vizio dedotto non è deducibile in un caso di doppia conforme come quello in esame.
Va inoltre ribadito che nella concreta vicenda il comportamento inescusabile della Commissione è stato individuato nel complessivo comportamento tenuto, essendo pure a conoscenza dei pregressi numerosi incidenti che si erano verificati nella struttura a motivo della sua irregolarità, avendone ripristinato l’agibilità nonostante la persistente irregolarità e l’inefficacia del rimedio approntato (con la collocazione della gomma sui gradini), senza alcun riscontro della sua efficacia, soltanto delegando al Comune di verificare la idoneità del rimedio approntato.
La censura in materia di cogenza ed entrata in vigore delle norme tecniche al momento del parere in discorso è priva di valore posto che la irregolarità e la pericolosità della struttura era già stata accertata dalla stessa Commissione in un primo parere proprio a motivo della breve distanza della barriera di cemento dall’area di ammaraggio; mentre il fatto si è verificato diversi anni dopo dall’emanazione del parere, quando le regole tecniche in questione erano pure già entrate formalmente in vigore.
A fronte di una situazione del genere, la regolarità e conformità del luogo di lavoro accessibile al pubblico doveva essere implementata in continuo, non solo rispetto alle regole tecniche che via via si sono succedute, ma anche in ragione delle cautele generiche suggerite dalla concreta pericolosità in atto che si era già manifestata come tale.
Ciò valeva per tutti i soggetti che erano già coinvolti a vario titolo nella messa in sicurezza della struttura costituita dall’acquascivolo accessibile al pubblico e quindi anche per un organo tecnico che si era comunque espresso certificando l’agibilità di luoghi che presentavano invece gravi e persistenti carenze sul piano della sicurezza.
4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di (omissis) deduce la nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non avere la corte di appello di Ancona percepito che, in esito ai precedenti incidenti verificatosi nell’uso dell’acquascivolo kamikaze, il Comune di Montesano aveva richiesto alla commissione provinciale di vigilanza il prescritto parere vincolante sulla pericolosità della struttura ai fini del rilascio della autorizzazione all’esercizio.
5.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune di (omissis) sostiene la nullità della sentenza per errore in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non aver la Corte d’appello di Ancona percepito che la commissione provinciale di vigilanza aveva autorizzato, con parere vincolante, l’esercizio dell’acqua scivolo kamikaze, impartendo la prescrizione dell’installazione del materassino in gomma e dando al Comune l’incarico di verificarne la persistente presenza.
7.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale il Comune di (omissis) deduce la nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non avere la Corte di appello di Ancona percepito che con il cambio del gestore dell’acqua scivolo nulla era stato modificato in ordine alle strutture, attrezzature e protezioni dell’acquascivolo medesimo con conseguente inesigibilità della rivalutazione dell’agibilità dell’impianto.
8.- Con il quarto motivo di ricorso incidentale il Comune di (omissis) lamenta l’erroneità della sentenza per travisamento della prova rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sempre per la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non essersi la Corte d’appello di Ancona avveduta che la responsabilità ascritta al Comune di Montesano era contraddetta da due specifiche informazioni probatorie versate nel giudizio: richiesta di parere vincolante alla commissione provinciale di vigilanza a seguito dei pregressi incidenti e rilascio del parere vincolante sull’agibilità della struttura da parte della predetta commissione.
9.- Con il tredicesimo motivo di ricorso incidentale il Comune di (omissis) sostiene la nullità della sentenza per errore in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non avere la Corte d’appello di Ancona percepito che, in esito ai precedenti incidenti verificatisi nell’uso dell’acquascivolo kamikaze, il Comune di (omissis) aveva richiesto alla commissione provinciale vigilanza il prescritto parere vincolante sulla pericolosità della struttura ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e che tale circostanza era dirimente quantomeno ai fini della graduazione della responsabilità dei concorrenti solidali.
10.- Con il quattordicesimo motivo di ricorso incidentale il Comune di (omissis) sostiene la nullità della sentenza per error in procedendo rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non avere la Corte d’appello di Ancona percepito che la Commissione provinciale vigilanza aveva autorizzato con parere vincolante l’esercizio dell’acquascivolo kamikaze, impartendo la prescrizione dell’installazione del materassino in gomma e dando al Comune l’incarico di verificare la persistente installazione della protezione e che tale circostanza è dirimente quantomeno ai fini della graduazione della responsabilità dei concorrenti solidali.
11.- Con il quindicesimo motivo il Comune di (omissis) sostiene l’erroneità della sentenza per travisamento della prova rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere la Corte d’appello di Ancona verificato che la responsabilità ascritta al comune di (omissis) era contraddetta da due specifiche informazioni probatorie versate nel giudizio: richiesta di parere vincolante alla Commissione provinciale di vigilanza a seguito dei pregressi incidenti e rilascio del parere vincolante sull’agibilità della struttura da parte della predetta Commissione e che tale composita circostanza è decisiva quantomeno ai fini della graduazione della responsabilità dei concorrenti solidali.
12.- I motivi primo, secondo, terzo, quarto, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, possono essere trattati unitariamente per la connessione delle censure sollevate. Sono sette motivi con i quali si sostiene una sorta di travisamento della prova (in violazione dell’art. 115 c.p.c.) perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle prove in atti ovvero che il Comune si era rivolto alla Commissione di vigilanza e che questa aveva emesso un parere vincolante positivo; e ciò ai fini sia dell’an, sia del quantum della responsabilità riconosciuta dai giudici di appello in capo al Comune di (omissis).
I motivi sono inammissibili, non essendosi verificato alcun travisamento delle prove avendo invece la Corte di appello tenuto correttamente conto delle menzionate informazioni probatorie ed avendo solo individuato una posizione di responsabilità autonoma in capo al Comune, a prescindere dal fatto che si fosse rivolto alla Commissione di vigilanza e del parere da questa rilasciato.
Deve premettersi che il Comune di (omissis) è stato ritenuto invero responsabile in considerazione di una sua specifica condotta omissiva, come ente deputato alla tutela amministrativa della pubblica sicurezza al quale spettava di imporre tutte le prescrizioni necessarie per la salvaguardia del pubblico interesse – oltre che per l’incarico conferitogli dalla Commissione tecnica di vigilanza di verificare lo stato di idoneità della stuola in gomma posta sui gradini del molo e di effettuare le verifiche a cui era tenuto per legge.
Il Comune a cui erano stati segnalati dalla Usl già dal 1995 i precedenti incidenti verificatisi nell’uso del kamikaze avrebbe dovuto effettuare i controlli di sicurezza per l’incolumità pubblica, anche nel rispetto dell’art. 80 del TULPS secondo cui la licenza può essere concessa solo previa verifica della sicurezza; sicurezza che doveva essere costantemente verificata in ragione degli incidenti già occorsi, del cambio di gestore avvenuto che imponeva una specifica verifica su eventuali modifiche poste in essere alle strutture ad alle attrezzature, ed anche in relazione alla conformità dello scivolo alla normativa UNI EN 1069 che detta i requisiti di sicurezza per gli acquascivoli, conosciuta in Italia fin dal 1998, controlli che invece il Comune non ha effettuato nel rilasciare in data 26/06/2001 la licenza al nuovo gestore (omissis) srl.
Sono quindi plurime le negligenze individuate nel comportamento tenuto dall’ente comunale nella particolare vicenda, in cui esso ha omesso di attivarsi, mantenendo un atteggiamento comunque non adeguato alla situazione di fatto ed ai propri obblighi in materia.
Ciò posto va altresì rilevato che, come ricordato dalla Procura generale, quanto alla censura sollevata con i predetti motivi, “può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza” (Cass. n. 12971 del 2022).
Nel caso di specie invece la violazione della previsione di cui all’art. 115 c.p.p. è articolata con riferimento all’iter procedimentale seguito dal Comune e non con riguardo ad informazioni assunte in base agli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria.
In realtà le censure di cui ai richiamati motivi non riguardano la valutazione del materiale probatorio nei termini della norma che si lamenta violata, bensì censurano l’iter logico seguito dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità del Comune, ovvero l’argomento secondo il quale il Comune, pur in presenza del parere della Commissione di vigilanza, era tenuto alla verifica circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza richieste per la licenza di agibilità nonché della permanenza delle condizioni di sicurezza in generale come peraltro previsto nel parere della Commissione di vigilanza.
13.- Con il quinto motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 80 TULPS, R.D. n. 635 del 1940, artt. 141 e 142 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte d’appello di Ancona ritenuto che spettasse al Comune di (omissis) accertare le prescrizioni necessarie per la salvaguardia del pubblico interesse alla incolumità degli utenti dell’acquascivolo kamikaze a prescindere dal parere richiesto e rilasciato dalla Commissione provinciale di vigilanza così disattendendo la Corte territoriale il carattere vincolante del parere reso da detta commissione.
Il motivo è inammissibile atteso che il Comune è stato ritenuto corresponsabile in quanto soggetto preposto alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità ed in quanto delegato dalla Commissione alla verifica della idoneità del rimedio adottato sulla cui scorta era stato rilasciato il parere positivo di agibilità. Il Comune si limita a sostenere di aver interpellato la Commissione tecnica di vigilanza (CPV) anni prima dell’incidente senza mai dire cosa ha fatto in concreto anche in seguito per assolvere ai propri obblighi autonomi individuati dalla Corte di appello.
Il Comune lamenta che la Corte di Appello gli ha attribuito la responsabilità per avere omesso ulteriori controlli disattendendo il carattere vincolante del parere della CPV. In realtà, come ha rilevato la Corte territoriale, la stessa CPV ebbe ad incaricare il Comune di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza per il futuro. Si ritiene che la natura vincolante del parere fosse relativa solo al rilascio della licenza di esercizio ma, in ogni caso, detto parere non impediva al Comune di compiere quanto la legge gli imponeva per garantire la costante sicurezza e conformità della struttura alle norme già indicate. Come osservato dalla difesa del lavoratore, dal 1996 al 2003 erano trascorsi ben sette anni e la guaina in gomma ben poteva essersi usurata ed anche staccata dai gradini del molo. Ciò che interessava al lavoratore era la condizione dell’impianto alla data del sinistro ed il Comune, operando secondo legge, ben poteva e doveva rendere l’impianto sicuro a quella data.
14.- Con il sesto motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 preleggi e del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. u) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte d’appello di Ancona attribuito efficacia giuridica alle cosiddetta “normativa tecnica” UNI EN 1069 che viceversa non integra una fonte di diritto.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha attribuito efficacia a tali regole nell’ambito della complessa valutazione riferita agli articolati profili di colpa in concreto accertati, per i motivi già detti, in capo al Comune, il quale non aveva ottemperato neppure al compito di sottoporre a verifica la guaina in gomma, sì come demandatole dalla Commissione di vigilanza.
Le norme UNI EN 1069-1, come rilevato dal C.T.U., erano già conosciute e applicabili nel nostro paese dal 1998; e si tratta di regole tecniche il cui rispetto, nella parte in cui imponevano una maggiore distanza tra il punto di approdo dello scivolo e la struttura di cemento, avrebbero certamente aumentato la sicurezza della struttura consentendo di evitare il sinistro.
15.- Con il settimo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 41c.p. ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto corresponsabile dell’infortunio occorso al signor P. il Comune di (omissis) senza accertare il nesso di causa tra la condotta del Comune e l’evento dannoso.
12.- Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2043 e dell’art. 43 c.p.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte d’appello di Ancona scritto al Comune di (omissis) la concorrente colpa per l’infortunio occorso al signor P.L. senza considerare la doverosità del rilascio dell’agibilità dell’impianto in conformità al parere vincolante rilasciato dalla commissione provinciale di vigilanza.
Il settimo ed ottavo motivo di ricorso sono privi di fondamento avendo la Corte di appello – nell’ascrivere al Comune una responsabilità per negligenza nella produzione dell’evento – accertato entrambi gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, avendo affermato che il Comune era a conoscenza della pericolosità della struttura e dei ripetuti incidenti che si erano verificati e che omise di attivarsi attraverso una condotta consona, adeguata alla pericolosità e gravità della situazione in atto. L’esistenza del nesso di causa è stata pure accertata in modo evidente ove si consideri il dovere del Comune di controllare periodicamente la sussistenza delle strutture di sicurezza e che se il Comune non fosse rimasto inadempiente per sette anni il sinistro del P. non si sarebbe verificato. L’inadempienza del Comune attiene dunque, tra l’altro, alla inadempienza dei doverosi controlli per i successivi sette anni, i quali se intervenuti avrebbero rivelato la contrarietà dello scivolo alle regole tecniche applicabili.
Ne’ il parere della Commissione di Vigilanza poteva esonerare il Comune dai controlli periodici e soprattutto dalle verifiche a seguito delle successive volture della licenza di agibilità.
16.- Il nono motivo di ricorso incidentale attiene alla nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere la Corte territoriale ravvisato la responsabilità del Comune di (omissis) per omessa attivazione per le dovute valutazioni in ragione della pericolosità dell’acquascivolo kamikaze dedotta dai cartelli di avvertimento recante il regolamento della piscina degli acquascivoli; resta infatti assolutamente indefinito l’ambito delle dovute valutazioni per l’incolumità pubblica il relativo passaggio motivazionale si risolve in una mera apparenza.
Il motivo non è fondato, posto che non sussiste violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 con riferimento all’affermazione della responsabilità del Comune, essendo chiaro il percorso valutativo e decisionale seguito dalla Corte di appello su questo punto. La Corte ha rilevato che la pericolosità della struttura era stata persino esplicitata nella licenza nella parte in cui veniva prescritto di esporre in idonei punti i cartelli recanti il regolamento della piscina e degli acquascivoli con la specifica indicazione della particolare pericolosità del kamikaze; da ciò quindi il giudizio di inadeguatezza del comportamento in concreto mantenuto dall’ente comunale nonostante l’acquisita consapevolezza. Si tratta comunque di una censura priva di rilevanza dal momento che il Comune era comunque tenuto ad attivarsi ed effettuare ripetuti controlli sulla sicurezza, in base alle norme di legge ed alla concreta situazione in atto.
17.- Con il decimo motivo si sostiene la nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 consistito nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte appello di Ancona pronunziato sul motivo di gravame ritualmente proposto dal Comune di (omissis) per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. avendo il tribunale in primo grado compensato integralmente le spese di lite fra il Comune medesimo e la (omissis) S.p.A. (ora (omissis) Srl), malgrado il rigetto della domanda di manleva svolta in primo grado da quest’ultima in via riconvenzionale senza giustificarne le ragioni.
La censura proposta nel motivo di ricorso non trascrive né la pronuncia di primo grado né il motivo di ricorso in appello e viola pertanto l’onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, pur nella versione dell’onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d’interesse in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n. 3612). Il motivo è comunque da rigettare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 dovendosi dichiarare che sussistevano comunque i presupposti delle gravi ed eccezionali ragioni, per poter disporre la compensazione secondo il regime dell’art. 92 c.p.c. introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 applicabile ratione temporis alla causa in oggetto, che è stata instaurata nel 2011; e ciò in considerazione della complessità anche tecnica della vicenda, della molteplicità delle parti coinvolte e della pluralità ed autonomia dei profili di responsabilità che contrassegnavano la stessa controversia i quali davano luogo a gravi difficoltà ed incertezze sia di ordine fattuale, sia di ordine giuridico.
18.- Con l’undicesimo motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione falsa applicazione dell’art. 2055 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di appello di Ancona ritenuto la responsabilità paritaria del Comune di Montesano in ragione della solidarietà, con ciò interpretando la norma sostanziale nel senso dell’equivalenza tra la solidarietà e la pari misura della responsabilità dei concorrenti solidali.
19.- Con il dodicesimo motivo di ricorso incidentale si sostiene la nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 consistito nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere la Corte d’appello omesso ogni motivazione in punto di asserito paritario concorso del Comune di (omissis) nella responsabilità per l’evento lesivo.
Sono infondati i motivi undicesimo e dodicesimo. Nessuna violazione di legge è rilevabile con riferimento all’attribuzione della responsabilità solidale paritaria in ragione della cooperazione colposa nella causazione dell’evento. Nel caso di specie la Corte di appello ha invero confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato la pari responsabilità dei vari corresponsabili in solido in egual misura nei rapporti interni ex art. 2055 c.c. La Corte di appello ha convalidato ogni statuizione della sentenza di primo grado ed ha affermato che correttamente al Comune è stata attribuita una responsabilità pari a quella degli altri convenuti che con le proprie condotte hanno concorso a causare l’evento. Si tratta di una statuizione che implica un accertamento di merito e che appare del tutto conforme al diritto se si tiene conto anche del disposto dell’art. 2055 c.c. il quale, oltre a stabilire che se il fatto è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, prevede altresì che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
20. Con il sedicesimo motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello di Ancona condannato il Ministero dell’interno, il Comune di (omissis) e la (omissis) S.p.A. a rifondere “ciascuno” in favore del signor P. le spese del grado liquidate oltre l’aumento del 20% e gli accessori di legge.
Il motivo deve essere rigettato dovendo il dispositivo essere inteso, alla luce della motivazione, come conforme al diritto nel senso che la condanna dovesse avvenire in via solidale, piuttosto che da parte di ciascuno, fermo restando che l’aumento del 20% è dovuto una volta soltanto.
21.- Con il ricorso incidentale di (omissis) spa si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 333,334 c.p.c., comma 1 e art. 343 c.p.c., comma 1 nel loro combinato disposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver ritenuto tardivo l’appello incidentale di (omissis) spa in quanto promosso dopo lo spirare dei termini previsti dalla legge per l’impugnazione principale; laddove invece il medesimo appello incidentale, pur tardivo rispetto al termine breve di decadenza, andava dichiarato ammissibile ex art. 333 c.p.c., poiché spiegato a fronte degli appelli promossi in via principale dalle altre parti, Ministero dell’Interno e Comune di (omissis), nel rispetto dei termini di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1.
Il motivo è infondato.
Secondo i giudici di appello (omissis) spa avrebbe dovuto proporre impugnazione relativamente alla sua posizione nel termine di 60 giorni dalla notifica, così come avevano fatto il Ministero dell’Interno, il Comune di (omissis) e l’ingegner G.; mentre, essendosi essa costituita 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, quando i termini brevi per impugnare erano scaduti, l’appello incidentale formulato nella comparsa di risposta doveva essere dichiarato inammissibile, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle cause scindibili o indipendenti l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare una estensione soggettiva del giudizio e non può pertanto essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato come nel caso in questione in cui l’appello incidentale e nei confronti dell’attore.
Pur dovendosi dare atto dell’esistenza di un orientamento difforme all’interno della giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. Cass. n. 14596/20), ad avviso del Collegio va condivisa la tesi espressa dai giudici di appello in quanto aderente all’orientamento prevalente e più coerente con il sistema delle impugnazioni delineato nel codice di rito, oltre che avallato dalle stesse Sez. Unite della Cassazione (n. 23903/2020). Inoltre, nei medesimi termini si è espressa di recente Cass. n. 13707/2023, sulla scia di Cass. n. 5989 del 04/03/2020, così massimata: “Nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno”.
Il ricorso di (omissis) S.p.A. deve essere pertanto respinto.
22.- In conclusione, sulla scorta dei motivi fin qui esposti il ricorso principale del Ministero degli interni e quelli incidentali del Comune di (omissis) e di (omissis) Spa, devono essere integralmente rigettati.
23. Le spese processuali debbono essere compensate tra le stesse parti, le quali vanno invece condannate al pagamento delle spese processuali sostenute da P.L., secondo il regime di soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo; con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) solo a carico del Comune e della (omissis), non anche del Ministero, operando l’esenzione prevista per le amministrazioni dello Stato.
23.- Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P.L..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale del Ministero degli interni e quelli incidentali del Comune di (omissis) e di (omissis) Spa.
Compensa le spese processuali tra le stesse parti che condanna invece al pagamento delle processuali del giudizio di cassazione sostenute da P.L. che liquida, a carico di ciascuno, in complessivi Euro 6.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune di (omissis) e di (omissis) s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Ai sensi delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 e succ. mod., in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P.L..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2023.