ESPROPRIAZIONE – Beni gravati da uso civico di dominio collettivo – Esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità – Preventiva sdemanializzazione – Necessità – Procedura – Applicazione delle regole del diritto amministrativo comune – Diritti sull’indennità di espropriazione – Beni appartenenti a privati sui quali si esercita l’uso civico – Regime di inalienabilità e di indisponibilità – Limiti – Il Commissario per gli Usi civici conserva la propria giurisdizione – Legge 16/06/1927, n 1766 e r.d. 26/02/1928, n 332.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2023
Numero: 12570
Data di udienza: 4 Aprile 2023
Presidente: VIRGILIO
Estensore: CARRATO
Premassima
ESPROPRIAZIONE – Beni gravati da uso civico di dominio collettivo – Esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità – Preventiva sdemanializzazione – Necessità – Procedura – Applicazione delle regole del diritto amministrativo comune – Diritti sull’indennità di espropriazione – Beni appartenenti a privati sui quali si esercita l’uso civico – Regime di inalienabilità e di indisponibilità – Limiti – Il Commissario per gli Usi civici conserva la propria giurisdizione – Legge 16/06/1927, n 1766 e r.d. 26/02/1928, n 332.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 10 maggio 2023 (ud. 04/04/2023), Sentenza n. 12570
ESPROPRIAZIONE – Beni gravati da uso civico di dominio collettivo – Esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità – Procedura preventiva di “sdemanializzazione” degli usi civici collettivi – Applicazione delle regole del diritto amministrativo comune – Diritti sull’indennità di espropriazione.
Poiché i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili a quelli demaniali (costituendone – secondo alcuni indirizzi – una particolare categoria), l’approdo ermeneutico, in relazione al loro regime giuridico sul punto, non può essere che lo stesso, nel senso che l’esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità, affinché possa essere ritenuta legittima, deve essere proceduta dalla preventiva “sdemanializzazione” di siffatti tipi di beni. Pertanto la “sdemanializzazione degli usi civici collettivi” non può verificarsi – “mediatamente” – direttamente con l’esecuzione di una procedura di espropriazione per pubblica utilità e ciò anche in virtù della ragione di fondo che, a fronte della garanzia della quale godono gli interessi primari della persona (anche nella forma della soggettività collettiva, propriamente tutelata dalla disciplina degli usi civici “in re propria”), nessuno spazio può considerarsi aperto a valutazioni discrezionali di autorità amministrative o, comunque, esercenti attività di corrispondente natura, potendo e dovendo esse operare nella più stretta osservanza delle norme e dei criteri prefissati dalla legge; il che induce a configurare i relativi provvedimenti come atti vincolati, ovvero adottabili con mera efficacia esecutiva, in virtù della funzione peculiarmente assolta. La “sdemanializzazione” deve, quindi, realizzarsi tramite le procedure e sulla base dei criteri individuati dalla legge per ciascuna categoria di beni pubblici e non attraverso una mera comparazione di interessi pubblici connessi all’utilizzazione del bene attuata dall’autorità espropriante secondo le regole del diritto amministrativo comune. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la disciplina e la finalità stessa degli usi civici. In definitiva, i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione.
ESPROPRIAZIONE – Beni appartenenti a privati sui quali si esercita l’uso civico – Espropriazione per pubblica utilità – Regime di inalienabilità e di indisponibilità – Preventiva sdemanializzazione – Necessità – Il Commissario per gli Usi civici conserva la propria giurisdizione – Legge 16/06/1927, n 1766 e r.d. 26/02/1928, n 332.
Qualora i beni appartenenti a privati, sui quali si esercita l’uso civico, vengano espropriati per pubblica utilità prima della liquidazione prevista dalla legislazione in materia (legge 16 giugno 1927, n 1766 e r.d. 26 febbraio 1928, n 332) le ragioni derivanti dai diritti di uso civico si trasferiscono sulla indennità di espropriazione. Se, invece, l’uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati – e che permane, per quelli concessi in enfiteusi, fino all’eventuale affrancazione, e per quelli conservati ad uso civico fino al decreto del ministro dell’agricoltura che ne autorizza l’alienazione – comporta che i beni anzidetti non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa ‘sdemanializzazione’. Poiché l’atto di sdemanializzazione può ravvisarsi soltanto nel provvedimento previsto dalla legge, il Commissario per gli Usi civici conserva la propria giurisdizione – in tema di verifica delle occupazioni arbitrarie secondo le norme della citata legislazione – anche se il terreno oggetto d’indagine, ai fini della sua appartenenza o meno alla collettività degli utenti, risulti espropriato per pubblica utilità, in quanto né la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né il provvedimento di espropriazione possono avere efficacia equipollente all’atto di sdemanializzazione del bene”.
Pres. VIRGILIO, Rel. CARRATO, Ric. Enel Produzione s.p.a. e la s.p.a. E-distribuzione contro Comune di Alfedena