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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Diritto processuale amministrativo, Diritto processuale civile, Pubblica amministrazione Numero: 30650 | Data di udienza: 23 Ottobre 2018

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presunta violazione di legge e legittimità del provvedimento – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Difetto assoluto o relativo di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo – Corte di Cassazione – Competenze e limiti – DIRITTO DELL’ENERGIA – Mancata autorizzazione all’installazione di un parco eolico – Risarcimento del danno. 


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Sez. Unite
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Novembre 2018
Numero: 30650
Data di udienza: 23 Ottobre 2018
Presidente: MAMMONE
Estensore: BRUSCHETTA


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presunta violazione di legge e legittimità del provvedimento – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Difetto assoluto o relativo di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo – Corte di Cassazione – Competenze e limiti – DIRITTO DELL’ENERGIA – Mancata autorizzazione all’installazione di un parco eolico – Risarcimento del danno. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 27/11/2018 (Ud. 23/10/2018), Ordinanza n.30650


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presunta violazione di legge e legittimità del provvedimento – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Difetto assoluto o relativo di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo – Corte di Cassazione – Competenze e limiti – DIRITTO DELL’ENERGIA – Mancata autorizzazione all’installazione di un parco eolico – Risarcimento del danno.
 
Il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda (Cass. sez. un. n. 13976 del 2017). Sicché, il sindacato permesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione, e tali non sono gli errores in iudicando. Nella specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile – anche alla luce di Corte cost. n. 6 del 2018 – perché la censura si risolveva in un semplice addebito di violazione di legge; e questo laddove, in particolare, la ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art. 2 bis L. 241/1990 e ss.mm. per aver il Consiglio di Stato interpretato la disposizione nel senso che il risarcimento del danno discendente dal ritardo non poteva essere accordato attesa la legittimità del provvedimento.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 5339/2016 del CONSIGLIO DI STATO, dep.16/12/2016) Pres. MAMMONE, Rel. BRUSCHETTA, Ric. Idroelelttrica del Carpino 2 S.r.l. c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 27/11/2018 (Ud. 23/10/2018), Ordinanza n.30650

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 27/11/2018 (Ud. 23/10/2018), Ordinanza n.30650

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 
sul ricorso 14393-2017 proposto da:
 
IDROELETIRICA DEL CARPINO 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITIORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO FOLLIERI e DOMENICO VITALE;
– ricorrente –  
 
contro
 
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 36 presso la Delegazione Romana della Regione stessa, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA TERESA COLELLI;
MINISTERO DEI BENI, DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
 
nonchè contro
 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA, COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO;
– intimati –
 
avverso la sentenza n. 5339/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/12/2016;
 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.
 
Rilevato:
 
1. che la Idroelelttrica del Carpino 2 S.r.l. ricorreva avverso la sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe denunciando – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. – il superamento dei limiti esterni alla giurisdizione;
 
2. che il Consiglio di Stato aveva in effetti respinto la sua domanda di risarcimento dei danni derivati dal ritardo – di circa sei anni – con il quale era intervenuta la determina dirigenziale n. 261 del 2013 della Regione Puglia che le aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un parco eolico;
 
2. che a giudizio della ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe difatti con ciò rifiutato di esercitare la giurisdizione attribuitagli dall’art. 2 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 – che prevede il <<risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento>> – per avere erroneamente statuito che la dichiarata legittimità del provvedimento di diniego impediva di riconoscere la richiesta di risarcimento, venendo con ciò a stabilire una sorta di inesistente <<pregiudizialità amministrativa>>;
 
3. che resistevano con controricorso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia e che venivano depositate memorie.
 
Considerato:
 
1. che il ricorso è inammissibile – anche alla luce di Corte cost. n. 6 del 2018 – perché nella sostanza la censura si risolve in un semplice addebito di violazione di legge; e questo laddove, in particolare, la ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art. 2 bis L. 241 cit. per aver il Consiglio di Stato interpretato la disposizione nel senso che il risarcimento del danno discendente dal ritardo non poteva essere accordato attesa la legittimità del provvedimento;
 
2. che invece il sindacato che deve ritenersi permesso a queste Sezioni Unite della Corte può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione; e che tali non sono – per quanto qui direttamente interessa – gli errores in iudicando;
 
3. che – se fosse diversamente – si sottoporrebbe la decisione del giudice speciale al controllo delle Sezioni Unite in deroga ai principi costituzionali che continuano a separare i poteri delle differenti magistrature;
 
4. che deve essere pertanto ribadito il principio per cui il <<rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda>> (Cass. sez. un. n. 13976 del 2017).
 
5. che le spese debbono perciò seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M. 
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali a favore di ciascuno dei resistenti, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 per compensi; oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, agli accessori di legge, a favore della Regione Puglia; oltre a spese prenotate a debito per il Ministero; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018
 

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