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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Diritto processuale civile, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11297 | Data di udienza: 13 Aprile 2021

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato – Motivi inerenti alla giurisdizione (c.d. invasione, sconfinamento, arretramento) e difetto relativo di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo – Esclusione – Sentenze ritenute abnormi o anomale – Fattispecie: cambio di destinazione d’uso, con opere, da rimessa ad appartamento e della realizzazione di due finestre nello stesso immobileDIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria straordinaria in zone vincolate – Esclusione del condono per le opere realizzate.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Aprile 2021
Numero: 11297
Data di udienza: 13 Aprile 2021
Presidente: CURZIO
Estensore: GIUSTI


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato – Motivi inerenti alla giurisdizione (c.d. invasione, sconfinamento, arretramento) e difetto relativo di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo – Esclusione – Sentenze ritenute abnormi o anomale – Fattispecie: cambio di destinazione d’uso, con opere, da rimessa ad appartamento e della realizzazione di due finestre nello stesso immobileDIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria straordinaria in zone vincolate – Esclusione del condono per le opere realizzate.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 29 aprile 2021 (Ud. 13/04/2021), Ordinanza n.11297

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato – Motivi inerenti alla giurisdizione (c.d. invasione, sconfinamento, arretramento) e difetto relativo di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo – Esclusione – Sentenze ritenute abnormi o anomale – Fattispecie: cambio di destinazione d’uso, con opere da rimessa ad appartamento e della realizzazione di due finestre nello stesso immobile – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria straordinaria in zone vincolate – Esclusione del condono per le opere realizzate.

Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.). Il ricorso è dunque ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Il controllo del limite esterno della giurisdizione, che la Costituzione affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo: ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento. Nella specie, a fronte della sentenza del Consiglio di Stato – che, dopo aver provveduto ad interpretare la disciplina di cui all’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ha escluso l’assoggettamento a condono delle opere realizzate, non rientranti tra quelle, minori, per le quali è consentita la sanatoria straordinaria in zone vincolate – il ricorrente censura l’errore che avrebbe compiuto il giudice amministrativo nel ricostruire la portata delle disposizioni di legge applicabili e nel ritenere sussistenti la modifica del prospetto dell’edificio e l’aumento del carico urbanistico.

(dich. inammissibile il ricorso avverso avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 6109/2019, del 9/09/2019) Pres. CURZIO, Rel. GIUSTI, Ric. Rugger c. Roma Capitale


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 29/04/2021 (Ud. 13/04/2021), Ordinanza n.11297

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per cassazione iscritto al NRG 38320 del 2019 promosso da RUGGER A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianfranco Polinari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare, n. 118;

– ricorrente –

CONTRO

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 6109/2019, pubblicata il 9 settembre 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Luigi Salvato, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza in data 3 aprile 2018, ha rigettato i ricorsi proposti da A. Rugger per ottenere l’annullamento: (a) delle determinazioni dirigenziali con le quali erano state rigettate le istanze di condono edilizio presentate, ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente all’immobile sito in Roma alla via Erode Attico n. 42, al fine di conseguire la sanatoria di un cambio di destinazione d’uso, con opere, da rimessa ad appartamento, e della realizzazione di due finestre nello stesso immobile; (b) della determinazione dirigenziale con la quale, a seguito della reiezione delle predette istanze di condono edilizio, era stata ingiunta la demolizione delle opere di ristrutturazione abusivamente realizzate.

2. – Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 9 settembre 2019, ha respinto l’appello dell’interessato.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che le opere realizzate dal Rugger sono situate in area sottoposta a vincolo e non sono condonabili, non rientrando nel novero delle opere minori per le quali è consentita la sanatoria straordinaria in zone vincolate.

Secondo il Consiglio di Stato, l’intervento effettuato consiste in una ristrutturazione edilizia, in quanto si è avuta la trasformazione della preesistente autorimessa in un diverso organismo edilizio (abitazione); e l’apertura delle due finestre non può essere considerata come opera di manutenzione straordinaria, giacché si inserisce nel contesto più ampio del realizzato mutamento di destinazione d’uso (con opere) del locale autorimessa in abitazione.

3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato A. Rugger ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 dicembre 2019, sulla base di un motivo.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 32, commi 26 e 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, lamentando l’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nel valutare come unico intervento l’apertura delle finestre e il cambio di destinazione d’uso.

Ad avviso del ricorrente, l’apertura delle due finestre non inciderebbe sul carico urbanistico, non essendovi alcuna modifica del prospetto dell’edificio preesistente; d’altra parte, l’art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, escluderebbe il divieto assoluto di sanatoria in caso di cambio di destinazione d’uso con o senza opere, potendo la stessa essere concessa previo accertamento di compatibilità paesaggistica.

2. – Il motivo è inammissibile.

3. – Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.).

Il ricorso è dunque ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031).

Il controllo del limite esterno della giurisdizione, che la Costituzione affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo: ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8571).

4. – Come osserva il pubblico ministero, il motivo di ricorso si limita a denunciare, formalmente e sostanzialmente, un’asserita violazione di legge, prospettando la pretesa erroneità della configurazione dell’intervento come urbanisticamente rilevante e, quindi, lamentando la ritenuta necessità del previo rilascio del titolo abilitativo e la non assoggettabilità a sanatoria.

Difatti, a fronte della sentenza del Consiglio di Stato – che, dopo aver provveduto ad interpretare la disciplina di cui all’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ha escluso l’assoggettamento a condono delle opere realizzate, non rientranti tra quelle, minori, per le quali è consentita la sanatoria straordinaria in zone vincolate – il ricorrente censura l’errore che avrebbe compiuto il giudice amministrativo nel ricostruire la portata delle disposizioni di legge applicabili e nel ritenere sussistenti la modifica del prospetto dell’edificio e l’aumento del carico urbanistico.

5. – La doglianza articolata dal ricorrente non riguarda una violazione inerente all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa; essa si risolve nella denuncia di meri errores in iudicando compiuti dal Consiglio di Stato, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite.

6. – Il ricorso è inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli del 13 aprile 2021.

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