DIRITTO DELL’ENERGIA – GSE – Riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico – Necessità di tutela e bilanciamento degli interessi pubblici e privati – Risarcimento dei danni – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Competenza del giurisdizione del giudice ordinario – Giurisprudenza.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2023
Numero: 2761
Data di udienza: 24 Gennaio 2023
Presidente: SPIRITO
Estensore: ORILIA
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – GSE – Riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico – Necessità di tutela e bilanciamento degli interessi pubblici e privati – Risarcimento dei danni – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Competenza del giurisdizione del giudice ordinario – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 30 gennaio 2023 (ud. 24/01/2023), Ordinanza n.2761
DIRITTO DELL’ENERGIA – GSE – Riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico – Necessità di tutela e bilanciamento degli interessi pubblici e privati – Risarcimento dei danni – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Competenza del giurisdizione del giudice ordinario – Giurisprudenza.
Il GSE è soggetto che, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e, in particolare, in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe. Precisando, che la previsione di contributi tariffari, e quindi lo stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia, costituisce uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale, ciò innestandosi in un’area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati. Si è anche evidenziato che la procedura (termine che – come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa – caratterizza ambiti maggiormente inclusivi rispetto a quello, con spiccata accezione tecnica, di procedimento) di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., risulta quella segnata dalla norma di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, che non ha esaurito la disciplina del sistema di incentivazione anche nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, rimettendone la regolamentazione alla decretazione ministeriale (d.m. 6 luglio 2012, art. 19) sulla base di criteri indicati dalla stessa anzidetta norma primaria, i quali, come visto, fanno riferimento anche all’intervento del GSE sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell’obiettivo incentivante. Infine, anche, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2017, ha evidenziato che le convenzioni stipulate con il Gestore si palesano come negozi di diritto privato accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi ma, altresì costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico. Quindi, lo scrutinio sulla giurisdizione postula, di volta in volta la verifica che la materia del contendere verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non sia minimamente evocato in causa l’esercizio di pubblici poteri da parte dei soggetti coinvolti. Fattispecie relativa al riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ottenimento del conseguente risarcimento dei danni.
(dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al giudizio pendente n. 54421/2021 del TRIBUNALE di ROMA) Pres. SPIRITO, Rel. ORILIA, Ric. GESTORE SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. c. VEMAR DI A. V. & C. S.A.S.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 30/01/2023 (ud. 24/01/2023), Ordinanza n.2761SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 13269-2022 proposto da:
GESTORE SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO PUGLIESE;
– ricorrente –
CONTRO
VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO BRUNOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CIANCIARULO;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 54421/2021 del TRIBUNALE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di giurisdizione ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
1 La società VEMAR ha convenuto davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Gestore servizi energetici (d’ora in poi GSE) per fare accertare l’inadempimento della convenzione-contratto 18.1.2018 (avente ad oggetto il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e per ottenere conseguentemente il risarcimento dei danni o, in subordine, la risoluzione per inadempimento.
2 La GSE, costituitasi nel giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha quindi proposto regolamento preventivo davanti alle Sezioni Unite, osservando che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. o) del decreto legislativo n. 104/2010, essendo attinente alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia elettrica.
Secondo l’odierna ricorrente, la società VEMAR sarebbe titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di verifica della compatibilità fra i vari incentivi, onde evitarne il non consentito cumulo.
3 Resiste la VEMAR con controricorso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire a chi spetti la giurisdizione nella presente controversia, che vede opposta al GSE una società privata che nel 2018 aveva sottoscritto una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’art. 133, comma 1, lett. o del d.lgs. n. 104 del 2010 così recita: «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo diverse previsioni di legge … o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti».
Come ripetutamente affermato da queste SSUU, il GSE è soggetto che, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e, in particolare, in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4326; Cass., Sez.Un., 27 aprile 2017, n. 10409; Cass.,Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10795; Cass.,Sez.Un.,13 giugno 2017, n. 14653; Cass., Sez.Un., 3 novembre 2017, n. 26150; Cass., Sez.Un., 2 novembre 2018, n. 28057; Cass., Sez.Un., 10 aprile 2019, n. 10020; e più di recente, v. anche Sez. U, Ordinanza n. 785 del 2021; Sez. U, Ordinanza n. 22204 del 2022). Si è, altresì, precisato che la previsione di contributi tariffari, e quindi lo stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia, costituisce uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., Sez.Un., nn. 14653 del 2017 e 28057 del 2018), ciò innestandosi in un’area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati (Cass. Sez.Un., n. 10795 del 2017).
Si è anche evidenziato che la procedura (termine che – come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa – caratterizza ambiti maggiormente inclusivi rispetto a quello, con spiccata accezione tecnica, di procedimento) di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., risulta quella segnata dalla norma di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, che non ha esaurito la disciplina del sistema di incentivazione anche nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, rimettendone la regolamentazione alla decretazione ministeriale (d.m. 6 luglio 2012, art. 19) sulla base di criteri indicati dalla stessa anzidetta norma primaria, i quali, come visto, fanno riferimento anche all’intervento del GSE sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell’obiettivo incentivante (Sez. U, Ordinanza n. 22204 del 2022 cit.).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2017, ha evidenziato che le convenzioni stipulate con il Gestore si palesano come negozi di diritto privato accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi ma, altresì costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico.
Quindi, lo scrutinio sulla giurisdizione postula, di volta in volta la verifica che la materia del contendere verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non sia minimamente evocato in causa l’esercizio di pubblici poteri da parte di urlo dei soggetti coinvolti.
Come ricorda l’ordinanza n. 785 del 2021, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è sviluppata negli ultimi anni partendo da queste premesse e, tenendo conto che la giurisdizione si determina, secondo un principio ormai consolidato, in relazione al petitum sostanziale della domanda giudiziale, ha interpretato l’art. 133, comma 1, lettera o), del c.p.a. attribuendo la giurisdizione, nelle cause in cui era parte il GSE, ora al giudice ordinario e ora al giudice amministrativo, a seconda che la domanda avesse o meno ad oggetto l’esercizio, da parte del GSE, di un potere autoritativo.
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta dalla VEMAR ha ad oggetto un semplice pagamento di somma di danaro (la corresponsione di quanto dovuto dal Gestore alla società produttrice di energia a titolo di incentivo alla produzione di energie rinnovabili, sulla base della convenzione), in relazione al quale il privato vanta una posizione sostanziale di diritto soggettivo, ove non è in discussione alcun profilo autoritativo (cfr. per una fattispecie del tutto assimilabile, anche la recente Sez. U, Ordinanza n. 22204 del 2022 cit.).
Deve pertanto ritenersi che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto che agisce per ottenere il pagamento dei benefici riconosciuti.
Gli atti vanno rimessi al Tribunale ordinario di Roma, che regolerà anche le spese de presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, che regolerà anche le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma il 24.1.2023.