DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – Rilevabilità ex officio – Esclusione – Eccezione di incapacità a deporre – Formulazione anteriormente all’ammissione – Necessità – Testimonianza resa da persona incapace – Conseguenze – Nullità relativa – Eccezione da proporsi subito dopo l’assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame – Necessità – Art. 157 c.p.c..
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2023
Numero: 9456
Data di udienza: 6 Dicembre 2022
Presidente: SPIRITO
Estensore: DI MARZIO
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – Rilevabilità ex officio – Esclusione – Eccezione di incapacità a deporre – Formulazione anteriormente all’ammissione – Necessità – Testimonianza resa da persona incapace – Conseguenze – Nullità relativa – Eccezione da proporsi subito dopo l’assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame – Necessità – Art. 157 c.p.c..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 6 aprile 2023 (ud. 06/12/2022), Sentenza n. 9456
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – Rilevabilità ex officio – Esclusione – Eccezione di incapacità a deporre – Formulazione anteriormente all’ammissione – Necessità – Testimonianza resa da persona incapace – Conseguenze – Nullità relativa – Eccezione da proporsi subito dopo l’assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame – Necessità.
L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. Pertanto, la parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione.
(dich. inammissibile il ricorso avverso TRIBUNALE DI CATANIA) Pres. SPIRITO, Rel. DI MARZIO, Ric. G.G. ed altri c. Fondiaria Sai S.p.A., oggi Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A.