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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C-453/10 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore – Situazione di inferiorità – Clausole abusive – Tutela – Contratto di credito al consumo – Tasso annuo effettivo globale – Erronea indicazione – Pratiche commerciali sleali e clausole abusive – Incidenza sulla validità del contratto nel suo complesso – Art. 6, par. 1 Dir. 93/13/CEE. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Marzo 2012
Numero: C-453/10
Data di udienza:
Presidente: Tizzano
Estensore: Safjan


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore – Situazione di inferiorità – Clausole abusive – Tutela – Contratto di credito al consumo – Tasso annuo effettivo globale – Erronea indicazione – Pratiche commerciali sleali e clausole abusive – Incidenza sulla validità del contratto nel suo complesso – Art. 6, par. 1 Dir. 93/13/CEE. 



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-453/10

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore – Situazione di inferiorità – Clausole abusive – Tutela – Art. 6, par. 1 Dir. 93/13/CEE.
 
Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Tenuto conto di siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di disporre che le clausole abusive «non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali». Si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adito non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
 
Pres. Tizzano, Rel. Safjan, Jana Perenicová ed altro c. SOS financ, spol. s r. o.
 

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto di credito al consumo – Tasso annuo effettivo globale – Erronea indicazione – Pratiche commerciali sleali e clausole abusive – Incidenza sulla validità del contratto nel suo complesso – Art. 6, par. 1 Dir. 93/13/CEE.
 
Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.

Pres. Tizzano, Rel. Safjan, Jana Perenicová ed altro c. SOS financ, spol. s r. o.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-453/10

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-453/10

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
 
15 marzo 2012 
 
«Tutela dei consumatori – Contratto di credito al consumo – Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale – Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso»
 
Nella causa C-453/10,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Prešov (Slovacchia) con decisione del 31 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2010, nel procedimento
 
Jana Perenicová,
 
Vladislav Perenic
 
contro
 
SOS financ, spol. s r. o.,
 
LA CORTE (Prima Sezione),
 
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,
 
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
 
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2011,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per J. Perenicová e V. Perenic, da I. Šafranko e A. Motyka, advokáti;
 
–        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;
 
–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
 
–        per il governo spagnolo, da F. Díez Moreno, in qualità di agente;
 
–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
 
–        per la Commissione europea, da G. Rozet, A. Tokár e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2011,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), e delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), nonché sull’incidenza che l’applicazione della direttiva 2005/29 potrebbe avere sulla direttiva 93/13.
 
2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Perenicová ed il sig. Perenic e, dall’altro, la SOS financ, spol. s r. o. (in prosieguo: «SOS»), istituto non bancario che concede crediti al consumo, in relazione ad un contratto di credito stipulato tra gli interessati e detta società.
 
 Contesto normativo
 
 La normativa dell’Unione
 
La direttiva 93/13
 
3        Il settimo, il sedicesimo, il ventesimo, nonché il ventunesimo considerando della direttiva 93/13 prevedono rispettivamente:
 
«considerando che in questo modo i venditori di beni e i prestatari di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori;
 
(…)
 
considerando (…) che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;
 
(…)
 
considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (…);
 
considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive».
 
4        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13:
 
«1.      Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
 
(…)
 
3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
 
5        L’articolo 4 di tale direttiva prevede:
 
«1.      (…) [I]l carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
 
2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
 
6        L’articolo 5 della direttiva citata dispone quanto segue:
 
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore (…)».
 
7        Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva:
 
«1.      Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
 
(…)».
 
8        L’articolo 8 della direttiva 93/13 enuncia:
 
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
 
9        L’allegato della direttiva 93/12 elenca le clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima:
 
«1.      Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
 
(…)
 
i)      constatare in modo irrefragabile l’adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
 
(…)».
 
La direttiva 2005/29
 
10      L’articolo 2 della direttiva 2005/29 è così redatto:
 
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
 
(…)
 
c)      “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
 
d)      “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
 
e)      “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
 
(…)
 
k)      “decisione di natura commerciale”: una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;
 
(…)».
 
11      L’articolo 3 di tale direttiva prevede:
 
«1.      La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
 
2.      La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.
 
(…)
 
4.      In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.
 
5.      Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo.
 
(…)».
 
12      L’articolo 5 della medesima direttiva è del seguente tenore:
 
«1.      Le pratiche commerciali sleali sono vietate.
 
2.      Una pratica commerciale è sleale se:
 
a)      è contraria alle norme di diligenza professionale,
 
      e
 
b)      falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
 
3.      Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo (…)
 
4.      In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
 
a)      ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7
 
o
 
b)      aggressive di cui agli articoli 8 e 9.
 
(…)».
 
13      Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva:
 
«1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
 
(…)
 
d)      il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
 
(…)».
 
14      L’articolo 7 della direttiva 2005/29 così dispone:
 
«1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
 
2.      Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
 
(…)».
 
15      L’articolo 11 di detta direttiva dispone:
 
«1.      Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.
 
(…)».
 
16      Ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva:
 
«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
 
 La normativa nazionale
 
17      L’articolo 52 del codice civile slovacco prevede quanto segue:
 
«1)      Si intende per “contratto concluso con un consumatore” un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un fornitore e un consumatore.
 
2)      Le clausole di un contratto concluso con un consumatore, come anche ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si applicano sempre in senso favorevole al consumatore che lo ha stipulato. È nulla ogni altra convenzione o accordo di natura contrattuale distinto il cui contenuto o il cui scopo mirino a eludere tali disposizioni.
 
(…)
 
4)      Si intende per “consumatore” ogni persona fisica che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività imprenditoriale».
 
18      L’articolo 53 di detto codice così recita:
 
«1)      Un contratto concluso con un consumatore non deve contenere disposizioni atte a creare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti (clausola abusiva). Non è abusiva una clausola contrattuale che riguarda l’oggetto principale dell’esecuzione o la congruità del prezzo, se è formulata in modo preciso, chiaro e comprensibile, o se è stata oggetto di negoziato individuale.
 
(…)
 
4)      Sono considerate clausole abusive, in particolare, le disposizioni contenute in un contratto concluso con un consumatore, le quali:
 
(…)
 
k)      impongano, a titolo di penalità, al consumatore che non adempie ai propri obblighi, il pagamento di un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato,
 
(…)
 
5)      Le clausole abusive che compaiono in un contratto concluso con un consumatore sono nulle».
 
19      L’articolo 4 della legge n. 258/2001 relativa ai crediti al consumo così dispone:
 
«1)      Il contratto di credito al consumo deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità, e il consumatore deve riceverne un esemplare.
 
2)      Il contratto di credito al consumo deve contenere, oltre alle disposizioni generali:
 
(…)
 
j)      un’indicazione del tasso annuo effettivo globale [in prosieguo: il “TAEG”] e di tutte le spese associate al credito a carico del consumatore, calcolati in base a dati attuali al momento della conclusione del contratto,
 
(…)
 
Qualora il contratto di credito al consumo non contenga gli elementi indicati al paragrafo 2, [lettera] j), il credito concesso si considera esente da interessi e spese».
 
 Causa principale e questioni pregiudiziali
 
20      Con il loro ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale chiedono al giudice del rinvio di accertare la nullità del contratto di credito da loro stipulato con la SOS, istituto non bancario che concede crediti al consumo mediante contratti standardizzati. Risulta dalla decisione di rinvio che il credito in questione è stato concesso ai ricorrenti nel procedimento principale il 12 marzo 2008.
 
21      In forza di detto contratto, la SOS ha concesso ai ricorrenti nel procedimento principale un credito per l’importo di SKK 150 000 (EUR 4 979), che doveva essere rimborsato in 32 rate mensili di SKK 6 000 (EUR 199) l’una, alle quali si aggiunge una trentatreesima rata pari all’importo del credito concesso. I ricorrenti nel procedimento principale sono pertanto tenuti a restituire la somma di SKK 342 000 (EUR 11 352).
 
22      Il TAEG indicato in detto contratto ammonta al 48,63%, mentre, secondo i calcoli del giudice di rinvio, esso ammonta, in realtà, al 58,76%, in quanto la SOS non ha incluso nel relativo calcolo alcune spese connesse al credito concesso.
 
23      Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio che il contratto contiene diverse clausole sfavorevoli ai ricorrenti nel procedimento principale.
 
24      Il giudice del rinvio rileva che la dichiarazione di nullità di detto contratto di credito a breve termine nel suo complesso, pronunciata in ragione del carattere abusivo di alcune sue clausole, sarebbe più vantaggiosa per i ricorrenti nel procedimento principale rispetto al mantenimento in vigore delle clausole non abusive del medesimo contratto. Infatti, nel primo caso, i consumatori in questione sarebbero tenuti a versare soltanto gli interessi di mora, al tasso del 9%, e non l’insieme delle spese per la concessione del credito, che sarebbero ben più elevate degli interessi summenzionati.
 
25      Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, l’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se l’ambito della tutela del consumatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (…) sia tale da consentire, nel caso in cui siano individuate clausole contrattuali abusive, di considerare che il contratto nel suo complesso non vincola il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest’ultimo.
 
2)      Se i criteri che configurano una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29 (…) siano tali da consentire di considerare che, allorché l’operatore menziona nel contratto un [TAEG] inferiore a quello reale, si possa ritenere tale comportamento dell’operatore nei confronti del consumatore una pratica commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29 (…) ammetta, nel caso in cui sia accertata una pratica commerciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del contratto di credito e sul conseguimento della finalità degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 qualora la nullità del contratto sia più favorevole per il consumatore».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla prima questione
 
26      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che permette agli organi giurisdizionali nazionali, allorché accertano l’esistenza di clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di dichiarare che detto contratto nel suo complesso non vincola il consumatore in quanto tale soluzione è più favorevole a quest’ultimo.
 
27      Per rispondere alla suddetta questione va ricordato, in limine, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Racc. pag. I-10421, punto 25; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 22, e del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Racc. pag. I-9579, punto 29).
 
28      Tenuto conto di siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di disporre che le clausole abusive «non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali». Come si evince dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (v. sentenze Mostaza Claro, cit. supra, punto 36; Asturcom Telecomunicaciones, cit. supra, punto 30, e del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).
 
29      In relazione all’incidenza dell’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali sulla validità del contratto in questione, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, in fine, della direttiva 93/13, detto «contratto rest[a] vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
 
30      Alla luce di quanto precede, incombe ai giudici nazionali che accertano il carattere abusivo delle clausole contrattuali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, da un lato, trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da dette clausole (v. sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit. supra, punti 58 e 59, nonché ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovost, C-76/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62) e, dall’altro, valutare se il contratto in questione possa essere mantenuto in assenza di dette clausole abusive (v. ordinanza Pohotovost, cit., punto 61).
 
31      Invero, così come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la finalità perseguita dal legislatore dell’Unione attraverso la direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l’equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell’annullamento di qualsiasi contratto contenente clausole abusive.
 
32      Con riferimento ai criteri che permettono di valutare se un contratto possa effettivamente essere mantenuto in assenza delle clausole abusive, occorre rilevare che sia il tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sia le esigenze riconducibili alla certezza giuridica delle attività economiche depongono a favore di un approccio obiettivo in sede di interpretazione di detta disposizione, sicché, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66-68 delle sue conclusioni, la posizione di una delle parti del contratto, nella fattispecie il consumatore, non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto.
 
33      Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto contenente una o diverse clausole abusive possa essere mantenuto in vigore in assenza di dette clausole, il giudice adìto può basarsi unicamente sull’eventuale vantaggio, per il consumatore, derivante dall’annullamento di detto contratto nel suo complesso.
 
34      Ciò posto, occorre nondimeno rilevare che la direttiva 93/13 ha effettuato solo un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relativamente alle clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati membri la possibilità di garantire un livello di tutela per i consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva stessa. Così, l’articolo 8 di detta direttiva prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di «adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla (…) direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore» (v. sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, Racc. pag. I-4785, punti 28 e 29).
 
35      Di conseguenza, la direttiva 93/13 non osta ad una normativa nazionale adottata da uno Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione, la quale permetta di dichiarare la nullità complessiva di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore e contenente una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
 
36      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento di detto contratto nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
 
 Sulla seconda questione
 
37      Con la sua seconda questione, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se la menzione in un contratto di credito al consumo di un TAEG inferiore a quello reale possa ritenersi una pratica commerciale sleale, ai sensi della direttiva 2005/29. In caso affermativo, si domanda alla Corte quali siano le conseguenze da trarre da siffatto accertamento ai fini della valutazione del carattere abusivo delle clausole di detto contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché della validità di tale contratto nel suo complesso, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva.
 
38      Per rispondere a tale questione occorre rammentare, innanzitutto, che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 definisce, impiegando una formulazione particolarmente estesa, la nozione di «pratica commerciale» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (sentenze del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Racc. pag. I-217, punto 36, e del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).
 
39      Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, tale direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, poste in essere prima, durante o dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto o ad un servizio. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, sono in particolare sleali le pratiche commerciali ingannevoli.
 
40      Infine, così come risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, riguardo ad uno o più degli elementi elencati dal medesimo articolo 6, paragrafo 1, e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tra gli elementi menzionati da tale disposizione figura, segnatamente, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato.
 
41      Orbene, una pratica commerciale, come quella in questione nel procedimento principale, che consiste nel menzionare in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale, costituisce una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29. Allorché la menzione di un TAEG siffatto induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, tale falsa informazione deve essere qualificata come pratica commerciale «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.
 
42      Per quanto riguarda l’incidenza di siffatta constatazione sulla valutazione del carattere abusivo delle clausole di detto contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre rilevare che tale disposizione definisce, impiegando una formulazione particolarmente estesa, i criteri che permettono di svolgere tale valutazione, ricomprendendovi espressamente «tutte le circostanze» che accompagnano la conclusione del contratto in questione.
 
43      Alla luce delle suesposte considerazioni, così come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, l’accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può basare la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole di un contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
 
44      Tale elemento non è tuttavia idoneo a dimostrare automaticamente e di per sé il carattere abusivo delle clausole controverse. Infatti, spetta al giudice del rinvio statuire sull’applicazione dei criteri generali enunciati agli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 ad una clausola particolare che dev’essere esaminata in relazione a tutte le circostanze proprie al caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 1° aprile 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Racc. pag. I-3403, punti 19-22; Pannon GSM, cit. supra, punti 37-43; VB Pénzügyi Lízing, cit. supra, punti 42 e 43, nonché ordinanza Pohotovost, cit. supra, punti 56-60).
 
45      Quanto alle conseguenze da trarre dall’aver accertato che la falsa indicazione del TAEG rappresenta una pratica commerciale sleale ai fini della valutazione, con riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità di tale contratto nel suo complesso, è sufficiente rilevare che la direttiva 2005/29 non pregiudica l’applicazione, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 2, del diritto contrattuale, né, in particolare, delle norme sulla formazione, validità o efficacia dei contratti.
 
46      Di conseguenza, l’accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale non ha diretta incidenza sulla validità del contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
 
47      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che una pratica commerciale, come quella in questione nel procedimento principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.
 
 Sulle spese
 
48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
 
2)      Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.
 
Firme

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