Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto dell'energia
Numero: C-72/11 |
Data di udienza:
DIRITTO DELLâENERGIA – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dellâIran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran â Nozione di âmessa a disposizione indirettaâ di âuna risorsa economicaâ a favore di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V Reg. n. 423/2007/CE â Nozione di âelusioneâ del divieto di messa a disposizione â Politica estera e di sicurezza comune â Art. 7, nn. 3 e 4 Reg. (CE) n. 423/2007.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: C-72/11
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Lenaerts
Premassima
DIRITTO DELLâENERGIA – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dellâIran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran â Nozione di âmessa a disposizione indirettaâ di âuna risorsa economicaâ a favore di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V Reg. n. 423/2007/CE â Nozione di âelusioneâ del divieto di messa a disposizione â Politica estera e di sicurezza comune â Art. 7, nn. 3 e 4 Reg. (CE) n. 423/2007.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.3^ 21/12/2011 C-72/11
DIRITTO DELLâENERGIA – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dellâIran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran â Nozione di âmessa a disposizione indirettaâ di âuna risorsa economicaâ a favore di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V Reg. n. 423/2007/CE â Nozione di âelusioneâ del divieto di messa a disposizione â Politica estera e di sicurezza comune â Art. 7, nn. 3 e 4 Reg. (CE) n. 423/2007.
Lâart. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dellâIran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dellâart. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e allâinstallazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto allâimpiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entitĂ oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato. Mentre, lâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che: comprende le attivitĂ che, sotto unâapparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi – costitutivi di una violazione dellâart. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da questâultima disposizione; – i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontĂ , i quali ricorrono quando la persona che partecipa a unâattivitĂ avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilitĂ .
Pres. – Rel. Lenaerts
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.3^ 21/12/2011 C-72/11
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.3^ 21/12/2011 C-72/11
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 dicembre 2011
«Politica estera e di sicurezza comune â Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dellâIran al fine di impedire la proliferazione nucleare â Regolamento (CE) n. 423/2007 â Art. 7, nn. 3 e 4 â Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran â Nozione di âmessa a disposizione indirettaâ di âuna risorsa economicaâ a favore di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento â Nozione di âelusioneâ del divieto di messa a disposizione»
Nel procedimento C-72/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâart. 267 TFUE, dallâOberlandesgericht DĂŒsseldorf (Germania), con decisione 11 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di
Mohsen Afrasiabi,
Behzad Sahabi,
Heinz Ulrich Kessel,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. MalenovskĂœ, E. JuhĂĄsz, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 5 ottobre 2011,
considerate le osservazioni presentate:
â per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dai sigg. R. Griesbaum e S. Morweiser nonchĂ© dalla sig.ra S. Heine, in qualitĂ di agenti,
â per il sig. Afrasiabi, dallâavv. K. Aminyan, Rechtsanwalt,
â per il sig. Kessel, dallâavv. T. Elsner, Rechtsanwalt,
â per il governo francese, dal sig. E. Ranaivoson, in qualitĂ di agente,
â per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualitĂ di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,
â per la Commissione europea, dai sigg. F. Erlbacher, M. Konstantinidis e T. Scharf, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 16 novembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâart. 7, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dellâIran (GU L 103, pag. 1).
2 Tale domanda Ăš stata presentata nellâambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Afrasiabi, Sahabi e Kessel (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), sospettati di aver violato le citate disposizioni del regolamento n. 423/2007 per aver partecipato alla fornitura e allâinstallazione, in Iran, di un forno di sinterizzazione per ceramica proveniente dalla Germania.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 Per fare pressione sulla Repubblica islamica dellâIran affinchĂ© questâultima ponga fine alle sue attivitĂ nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, sul fondamento dellâart. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1737 (2006), la quale istituisce una serie di misure restrittive nei confronti di tale Stato.
4 Ai sensi dei punti 2 e 12 della citata risoluzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:
« 2. Decide, in questo contesto, che lâIran deve sospendere senza ulteriori dilazioni le sue attivitĂ nucleari che presentano un rischio di proliferazione (âŠ)
(âŠ)
12. Decide che tutti gli Stati dovranno congelare i fondi, le risorse finanziarie ed economiche ubicati nel loro territorio alla data di adozione della presente risoluzione o in un momento successivo, che siano di proprietĂ o sotto il controllo delle persone o entitĂ di cui allâallegato, nonchĂ© quelli di altre persone o entitĂ che il Consiglio o il Comitato [per le sanzioni] considerano come coinvolte, direttamente associate o che sostengono attivitĂ nucleari dellâIran che presentano un rischio di proliferazione e lo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari, o da persone o entitĂ che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entitĂ da loro detenute o controllate, anche con mezzi illeciti (âŠ), e decide ulteriormente che tutti gli Stati dovranno assicurare di impedire che i fondi, le attivitĂ finanziarie o le risorse economiche siano resi disponibili dai loro cittadini o da qualsiasi persona o entitĂ che si trovi allâinterno dei loro territori o vengano utilizzati a vantaggio di tali persone o entità ».
Il diritto dellâUnione
La posizione comune 2007/140/PESC
5 Al fine di attuare la risoluzione 1737 (2006), il Consiglio dellâUnione europea ha adottato la posizione comune 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dellâIran (GU L 61, pag. 49).
6 Ai sensi del primo e nono âconsiderandoâ della citata posizione comune:
«(1) Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [âUNSCR 1737 (2006)â], che esorta lâIran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attivitĂ nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dellâIran.
(âŠ)
(9) LâUNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attivitĂ finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entitĂ indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato [per le sanzioni] come persone o entitĂ che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attivitĂ nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dellâIran, o da persone o entitĂ che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entitĂ possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre lâobbligo che nessun fondo, attivitĂ finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o sia utilizzato a beneficio di dette persone o entità ».
7 Lâart. 5, n. 2, di detta posizione comune enuncia quanto segue:
«Nessun fondo o risorsa economica Ú messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1».
Il regolamento n. 423/2007
8 Sul fondamento della posizione comune 2007/140/PESC, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 423/2007, entrato in vigore il 20 aprile 2007.
9 Ai sensi del terzo âconsiderandoâ del citato regolamento:
«PoichĂ© [le] misure [restrittive previste dalla posizione comune 2007/140/PESC] rientrano nellâambito di applicazione del trattato che istituisce la ComunitĂ europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la ComunitĂ , al fine di garantirne lâapplicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri».
10 Lâart. 1, lett. i), di tale regolamento stabilisce, in particolare, che:
«Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
(âŠ)
i) ârisorse economicheâ: le attivitĂ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi».
11 Lâart. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007 stabilisce quanto segue:
«3. Nessun fondo o risorsa economica Ú messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.
4. Ă vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attivitĂ aventi lâobiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3».
12 Ai sensi dellâart. 12, n. 2, del medesimo regolamento, «[i] divieti di cui allâart. 5, paragrafo 1, lettera c) e allâarticolo 7, paragrafo 3, non comportano alcun genere di responsabilitĂ per le persone fisiche o giuridiche o le entitĂ interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti».
13 Lâallegato II del regolamento n. 423/2007, intitolato «Prodotti e tecnologie di cui allâarticolo 3», identifica, alla voce II.A2.005, i «[f]orni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue: Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C».
14 Tra le persone giuridiche, entitĂ e organismi indicati allâallegato IV, titolo A, del citato regolamento, figura, al punto 10 di tale allegato, il gruppo «Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)», con le seguenti indicazioni: «Altre informazioni: a) entitĂ sotto il controllo dellâAIO [Aerospace Industries Organisation (Organizzazione delle industrie aerospaziali)]; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici».
15 Lâart. 16, n. 1, di tale regolamento cosĂŹ dispone:
«Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne lâattuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
16 Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 106, pag. 67). Il 5 giugno 2007 esso ha adottato il regolamento (CE) n. 618/2007, che modifica il regolamento n. 423/2007 (GU L 143, pag. 1). Il regolamento n. 618/2007, entrato in vigore il 6 giugno 2007, non ha modificato le disposizioni del regolamento n. 423/2007 pertinenti per la causa principale.
17 Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dellâIran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39). Il 25 ottobre 2010 esso ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dellâIran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). Il regolamento n. 961/2010, entrato in vigore il 27 ottobre 2010, al suo art. 16, nn. 3 e 4, enuncia divieti corrispondenti a quelli previsti dallâart. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007.
Il diritto nazionale
18 Le infrazioni agli atti dellâUnione quali il regolamento n. 423/2007 sono penalmente perseguibili in forza dellâart. 34 della legge sul commercio estero (AuĂenwirtschaftsgesetz).
Fatti principali e questioni pregiudiziali
19 Il procedimento penale a carico degli imputati si basa sugli atti dâaccusa del Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (il Procuratore Generale Federale presso la Corte Federale di Giustizia; in prosieguo: il «Generalbundesanwalt») in data 19 marzo e 27 luglio 2010, i quali contengono le seguenti allegazioni fattuali.
20 Almeno a partire dalla fine degli anni 90, la Repubblica islamica dellâIran Ăš impegnata nello sviluppo di missili a lungo raggio che potrebbero essere utilizzati come sistemi di lancio di armi di distruzione di massa. La costruzione di detti missili richiederebbe lâutilizzo di forni di sinterizzazione sottovuoto per lâapplicazione di rivestimenti in materiale refrattario sulle componenti di guida e sullâogiva degli stessi. LâentitĂ competente per lo sviluppo del programma tecnologico di missili iraniano sarebbe lâAIO e le sue sotto-organizzazioni, tra cui il SHIG, in qualitĂ di centrale di committenza.
21 Al piĂč tardi nella primavera del 2004, il sig. Afrasiabi sarebbe stato incaricato, in Iran, dal direttore di un centro segreto di ricerca per la produzione di missili, di acquistare un forno di sinterizzazione per ceramica per il SHIG. Egli avrebbe agito in veste di dirigente della societĂ per azioni Emen Survey Engineering Co. Teheran (in prosieguo: la «Emen Survey») al fine di procedere ad acquisti per conto di tale societĂ nonchĂ© a beneficio del SHIG e dellâindustria di missili iraniana. In data imprecisata, egli sarebbe entrato in contatto, in Germania, con il sig. Sahabi, suo conoscente di lunga data, al fine di procurarsi un forno di sinterizzazione sottovuoto, dal momento che il sig. Sahabi, in qualitĂ di ingegnere, disponeva delle conoscenze tecniche necessarie riguardo ai «processi ceramici».
22 Il sig. Sahabi, che da anni intratteneva rapporti dâaffari con il sig. Kessel, direttore dellâimpresa di produzione tedesca FCT Systeme GmbH (in prosieguo: la «FCT»), avrebbe messo in contatto il sig. Afrasiabi con questâultima. Gli imputati si sarebbero accordati sulla fornitura, entro la primavera del 2004, da parte della FCT alla Emen Survey di un forno di sinterizzazione sottovuoto completo di accessori. Il sig. Sahabi sarebbe stato incaricato di coordinare lo sviluppo del progetto in Germania e di fungere da intermediario tra i sigg. Kessel e Afrasiabi. Egli avrebbe, inoltre, fornito consiglio a questi ultimi in merito al progetto di contratto di fornitura e alla determinazione delle modalitĂ di pagamento.
23 Il 20 luglio 2006 il sig. Kessel avrebbe chiesto allâUfficio federale tedesco dellâeconomia e del controllo delle esportazioni (Bundesamt fĂŒr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; in prosieguo: il «BAFA») unâautorizzazione allâesportazione per la fornitura di un forno di sinterizzazione alla Emen Survey. Entro tale data, egli avrebbe appreso che con tale forno, la Emen Survey intendeva sinterizzare componenti di missili destinati a un utente finale del programma di missili iraniano. Egli avrebbe dissimulato tali informazioni al BAFA, il quale, non conoscendole, il 16 gennaio 2007 avrebbe inviato alla FCT una decisione secondo la quale lâesportazione del forno era da ritenere non soggetta ad autorizzazione (cosiddetta decisione «zero»).
24 Tenuto conto dellâentrata in vigore del regolamento n. 423/2007, in particolare dellâinserimento dellâAIO e del SHIG tra le entitĂ citate agli allegati IV e V dello stesso regolamento nonchĂ© della menzione del forno di sinterizzazione nellâallegato II di detto regolamento, la decisione «zero» del BAFA sarebbe divenuta caduca, e di ciĂČ sarebbe stato informato il sig. Kessel. I sigg. Kessel e Afrasiabi avrebbero appreso che, dietro la Emen Survey, in qualitĂ di utente finale dei prodotti da fabbricare, in realtĂ si nascondeva unâimpresa di armamenti il cui approvvigionamento di materiale idoneo per missili sarebbe stato vietato a partire dallâentrata in vigore del regolamento n. 423/2007.
25 La consegna del forno da parte della FCT alla Emen Survey sarebbe avvenuta il 20 luglio 2007. Nel marzo del 2008 il sig. Kessel, conformemente allâaccordo concluso con il sig. Afrasiabi, avrebbe inviato due tecnici a Teheran, i quali avrebbero installato il forno, ma non il software necessario per metterlo in funzione.
26 Il 13 marzo 2008 il BAFA avrebbe informato la FCT che la Emen Survey era sospettata di procedere ad acquisti per il programma tecnologico di missili iraniano. Il sig. Kessel avrebbe allora rinunciato a rendere operativo il forno della Emen Survey. Di conseguenza, lâavvio della produzione per il SHIG, pianificato dal sig. Afrasiabi, sarebbe in definitiva fallito.
27 Il giudice del rinvio, che Ăš chiamato a pronunciarsi sul merito dellâapertura del procedimento penale, ha dubbi sullâinterpretazione da dare allâart. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007.
28 In primo luogo, esso si chiede se una risorsa economica possa considerarsi messa a disposizione, ai sensi dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, di unâentitĂ indicata da questâultimo, quando la detta risorsa permane in possesso di terzi che intendono servirsene per produrre beni che saranno trasmessi a tale entitĂ soltanto dopo essere stati ultimati.
29 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il divieto di elusione, ai sensi dellâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, riguardi esclusivamente comportamenti, diversi dalla violazione della norma che sancisce il divieto di messa a disposizione, adottati per dare unâapparenza formale di legalitĂ a unâazione non conforme a tale norma, o se invece esso riguardi qualsiasi azione avente il risultato o lâobiettivo di effettuare una «messa a disposizione» vietata.
30 Secondo la prima interpretazione, gli elementi costitutivi di una violazione dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 e quelli di una violazione allâart. 7, n. 4, del citato regolamento si escluderebbero a vicenda. La seconda interpretazione, a parere del giudice del rinvio, potrebbe, da un lato, suscitare dubbi riguardo alla sua compatibilitĂ con i principi di diritto dellâUnione di determinatezza, di prevedibilitĂ e della certezza del diritto, e, dallâaltro, essere contraria al tenore letterale di questâultima disposizione.
31 In terzo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi circa lâelemento soggettivo coperto dai termini «consapevolmente» e «deliberatamente», di cui allâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007. Esso sottolinea, da un lato, che, nel diritto penale tedesco, lâelemento della volontĂ implica necessariamente quello della conoscenza, di modo che il termine «consapevolmente» non avrebbe un significato autonomo rispetto al termine «deliberatamente». Pertanto, lâelusione dovrebbe essere perseguibile quando avviene consapevolmente o deliberatamente.
32 Dallâaltro lato, il giudice del rinvio si chiede se il termine «deliberatamente» significhi «intenzionalmente», di modo che il divieto di elusione riguarderebbe soltanto i comportamenti che lâautore adotta sapendo con certezza che essi hanno per obiettivo o per risultato lâelusione dei divieti di cui allâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, oppure se tale termine ricomprenda piĂč ampiamente qualsiasi azione con riferimento alla quale lâautore ritiene possibile e accetta la possibilitĂ che essa miri ad ottenere o provochi unâelusione del divieto di messa a disposizione. Al riguardo, tanto la versione inglese dellâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 quanto la versione tedesca dellâart. 16, n. 4, del regolamento n. 961/2010 tenderebbero a confermare la prima interpretazione di detto termine, giacchĂ© esse utilizzano, rispettivamente, le espressioni «intentionally» e «absichtlich», che possono essere tradotte con il termine «intenzionalmente».
33 In tate contesto, lâOberlandsgericht DĂŒsseldorf (Corte dâappello di DĂŒsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai fini della messa a disposizione ai sensi dellâart. 7, n. 3, del regolamento (âŠ) n. 423/2007, sia necessario che la risorsa economica possa essere utilizzata immediatamente, dalla persona/dallâentitĂ iscritta sullâelenco, per ottenere fondi o servizi. Se invece lâart. 7, n. 3, del regolamento (âŠ) n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che rientra nel divieto di messa a disposizione indiretta anche la fornitura e lâinstallazione presso un terzo in Iran di una risorsa economica funzionale, ma non ancora utilizzabile (nella fattispecie, un forno sottovuoto) con il quale tale terzo intenda successivamente avviare la produzione di beni per una delle persone giuridiche, delle entitĂ o degli organismi citati negli allegati IV e V del regolamento.
2) Se lâart. 7, n. 4, del regolamento (âŠ) n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che puĂČ sussistere elusione unicamente se lâautore adegua formalmente â seppure solo in apparenza â il suo comportamento ai divieti di cui allâart. 7, nn. 1-3, del regolamento (âŠ) n. 423/2007, in modo tale che anche secondo la piĂč ampia interpretazione possibile esso non rientri piĂč nellâambito di applicazione delle norme che sanciscono il divieto, e se quindi gli elementi costitutivi dei divieti di elusione e di messa a disposizione si escludano a vicenda. In caso affermativo: se un comportamento che non rientri (ancora) nel divieto della messa a disposizione (indiretta) possa comunque costituire unâelusione ai sensi dellâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007.
O se, piuttosto, lâart. 7, n. 4, del regolamento (âŠ) n. 423/2007 costituisca una clausola residuale alla quale ricondurre qualsiasi comportamento che in definitiva sia volto a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona o di unâentitĂ iscritta nellâelenco.
3) Se lâelemento soggettivo âconsapevolmente e deliberatamenteâ di cui allâart. 7, n. 4, del regolamento (âŠ) n. 423/2007 richieda da un lato la consapevolezza positiva di unâazione avente lâobiettivo o il risultato di eludere il divieto di mettere a disposizione una risorsa, ma anche, dâaltro lato, un elemento aggiuntivo relativo alla volontĂ , quanto meno nel senso che lâautore della violazione accetti in ogni caso la possibilitĂ di eludere il divieto. Oppure se lo scopo dellâautore debba proprio essere quello di eludere il divieto, agendo pertanto intenzionalmente.
O se invece non occorra la consapevolezza di aggirare il divieto, ma sia sufficiente ritenere che lâautore dellâinfrazione ritenga possibile lâelusione del divieto e la accetti».
Sulle questioni pregiudiziali
Considerazioni preliminari
34 In via preliminare, occorre precisare che lâart. 7 del regolamento n. 423/2007, ai nn. 3 e 4, interessati dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, prevede due diverse misure di divieto. Il n. 3 vieta di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, delle entitĂ o degli organi di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, fondi o risorse economiche, nonchĂ© di utilizzarli a loro beneficio. Il n. 4 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attivitĂ aventi lâobiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, in particolare, la misura di divieto di cui al n. 3.
35 Ciascuna di tali misure ha una portata propria nel senso che la trasgressione di una di esse puĂČ, come tale, servire da fondamento autonomo per lâimposizione di sanzioni, anche penali, sulla base del diritto nazionale applicabile, conformemente allâart. 16, n. 1, del regolamento n. 423/2007.
36 Lâart. 12, n. 2, del regolamento n. 423/2007, dal quale si deduce lâelemento soggettivo di una responsabilitĂ , eventualmente penale, in caso di violazione della misura di divieto di cui allâart. 7, n. 3, del citato regolamento, conferma che il legislatore dellâUnione delinea la violazione di tale misura come una violazione autonoma rispetto a quella corrispondente a una violazione della misura di divieto di cui allâart. 7, n. 4, di detto regolamento.
Sulla prima questione
37 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «messa a disposizione», ai sensi dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, esige che la risorsa economica interessata, vale a dire, nella causa principale, un forno di sinterizzazione sottovuoto, possa essere utilizzata immediatamente da una persona, unâentitĂ o un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento per ottenere fondi o servizi o se invece in tale nozione rientri la fornitura e lâinstallazione in Iran di una siffatta risorsa in grado di funzionare, ma non ancora utilizzabile, a favore di un terzo che intenda successivamente avviare la produzione, mediante tale risorsa, di beni a favore di una siffatta persona o entitĂ oppure di un siffatto organismo.
38 In via preliminare, occorre osservare che un forno di sinterizzazione quale quello di cui trattasi nella causa principale costituisce unâ«attività », ai sensi della definizione della nozione di «risorse economiche» formulata in senso molto ampio allâart. 1, lett. i), del regolamento n. 423/2007.
39 Fatta tale precisazione preliminare, occorre sottolineare che il divieto di cui allâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 Ăš espresso in termini di particolare ampiezza, come testimonia lâuso delle locuzioni «direttamente o indirettamente» (v., per analogia, sentenze 11 ottobre 2007, causa C-117/06, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, Racc. pag. I-8361, punto 50, nonchĂ© 29 giugno 2010, causa C-550/09, E e F, Racc. pag. I-6213, punto 66).
40 Del pari, lâespressione «messo a disposizione» contenuta in tale disposizione ha unâaccezione ampia, che non si riferisce ad una specifica qualificazione giuridica, ma ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario, in forza del diritto nazionale applicabile, per consentire a una persona di ottenere il potere di disporre del bene di cui trattasi (v., per analogia, citate sentenze Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, punto 51, nonchĂ© E e F, punto 67).
41 Come affermano il Generalbundesanwalt, i governi francese e italiano nonchĂ© la Commissione europea, si deve quindi considerare che gli atti consistenti, con partenza da uno Stato membro, nella fornitura e nellâinstallazione in Iran, a favore di una persona, di un bene quale quello di cui trattasi nella causa principale, al pari degli atti relativi, in particolare, alla preparazione e al monitoraggio della fornitura o dellâinstallazione di tale bene o anche allâorganizzazione di contatti tra gli interessati, possono rientrare nella nozione di «messa a disposizione», ai sensi dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
42 Il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, alla situazione in cui una risorsa economica, quale un forno di sinterizzazione, sarebbe stata fornita e installata in Iran, in grado di funzionare, ma non ancora utilizzabile.
43 A tal riguardo, occorre sottolineare che il regolamento n. 423/2007 garantisce, ai sensi del suo terzo âconsiderandoâ, lâattuazione della posizione comune 2007/140/PESC, adottata al fine di realizzare nellâUnione europea gli obiettivi della risoluzione 1737 (2006), e mira quindi ad attuare questâultima (v., per analogia, citate sentenze Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, punto 54, nonchĂ© E e F, punto 72). Occorre pertanto tenere conto del testo e dellâoggetto della citata risoluzione ai fini dellâinterpretazione di detto regolamento.
44 Orbene, tanto la risoluzione 1737 (2006), in particolare i suoi punti 2 e 12, quanto la posizione comune 2007/140/PESC, in particolare i suoi âconsiderandoâ primo e nono, indicano in modo inequivocabile che le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dellâIran hanno una vocazione preventiva nel senso che esse mirano a evitare il «rischio di proliferazione» nucleare in tale Stato. Conformemente allâeconomia e alla finalitĂ generali della normativa tanto internazionale quanto dellâUnione nella quale si inserisce lâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, lâesistenza di un siffatto rischio deve essere valutata al momento del compimento degli atti di cui trattasi.
45 Tenuto conto, precisamente, della natura preventiva delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dellâIran, la nozione di «risorse economiche», ai fini del regolamento n. 423/2007, Ăš definita allâart. 1, lett. i), del citato regolamento come riguardante tutte le attivitĂ , diverse dai fondi, che «possono essere utilizzate» per ottenere, segnatamente, beni idonei a contribuire alla proliferazione nucleare in Iran.
46 Sembra dunque che il criterio pertinente, ai fini dellâapplicazione di tale nozione, in particolare nel contesto del divieto di cui allâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, consiste nella possibilitĂ che lâattivitĂ interessata sia utilizzata per procurare fondi, beni o servizi che possono contribuire alla proliferazione nucleare in Iran, che la risoluzione 1737 (2006), la posizione comune 2007/140/PESC e il regolamento n. 423/2007 mirano a contrastare.
47 Tenuto conto del fatto che unâattivitĂ , ai sensi dellâart. 1, lett. i), del regolamento n. 423/2007, in una situazione come quella di cui alla causa principale, implica, di per sĂ© stessa, un rischio di sviamento a sostegno della proliferazione nucleare in Iran (v., per analogia, sentenze 29 aprile 2010, causa C-340/08, M e a., Racc. pag. I-3913, punto 57, nonchĂ© E e F, cit., punto 77), non Ăš dunque necessario, ai fini dellâapplicazione del citato art. 7, n. 3, che una siffatta attivitĂ sia immediatamente utilizzabile a partire dal compimento dellâatto in questione.
48 La risorsa economica rappresentata da un forno di sinterizzazione quale quello oggetto della causa principale corrisponde quindi, ai fini, in particolare, dellâapplicazione dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, al potenziale di utilizzo che esso offre per la fabbricazione di componenti di missili nucleari e, dunque, per il contributo alla proliferazione nucleare in Iran, e ciĂČ a prescindere dal fatto che esso non sia immediatamente operativo a seguito delle operazioni di fornitura e di installazione di cui Ăš stato oggetto.
49 Ne consegue che la circostanza che un tale forno, una volta installato in Iran, non fosse ancora pronto allâimpiego, non puĂČ, di per sĂ©, indurre ad escludere lâesistenza di una messa a disposizione di una risorsa economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lett. i), e 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
50 Come risulta espressamente dalla seconda parte della sua prima questione, il giudice del rinvio si riferisce piĂč specificamente alla nozione di «messa a disposizione indiretta» di una risorsa economica, ai sensi dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007. Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, una siffatta specificazione trova una spiegazione nel fatto che il forno di sinterizzazione di cui trattasi nella causa principale sarebbe stato fornito e installato presso la Emen Survey, diretta allâepoca dei fatti dal sig. Afrasiabi. Se Ăš vero che il nome di tale persona non figura negli allegati IV e V del citato regolamento, si ricava tuttavia dagli atti dâaccusa del Generalbundesanwalt che essa ha agito per il SHIG, entitĂ citata allâallegato IV, titolo A, punto 10, del citato regolamento, e ha inteso successivamente avviare la produzione, mediante tale forno, di componenti di missili nucleari per la citata entitĂ .
51 Al riguardo, si deve rilevare che, nel suo nono âconsiderandoâ, la posizione comune 2007/140/PESC â che il regolamento n. 423/2007 mira ad attuare â indica, al pari del punto 12 della risoluzione 1737 (2006), una serie di elementi che giustificano lâiscrizione di altre persone o entitĂ , accanto alle persone o alle entitĂ che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Comitato per le sanzioni ha indicato come partecipanti alla proliferazione nucleare in Iran, in quanto direttamente associate o perchĂ© forniscono un sostegno a questâultima. Tra detti elementi rientra il fatto che la persona o lâentitĂ in questione abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona o di unâentitĂ indicata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni.
52 Tali stessi elementi risultano pertinenti anche al fine di valutare se una fornitura di una risorsa economica, effettuata a favore di una persona o di unâentitĂ non citata agli allegati IV e V del regolamento n. 423/2007, corrisponda a una «mess[a] a disposizione indiretta», ai sensi dellâart. 7, n. 3, del citato regolamento, di una persona o di unâentitĂ citata in tali allegati, ai fini dellâapplicazione del divieto enunciato in tale disposizione e delle sanzioni che il diritto nazionale applicabile associa alla trasgressione di tale divieto.
53 Di conseguenza, se, il sig. Afrasiabi, nella causa principale, abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione del SHIG e abbia inteso sfruttare il bene di cui trattasi in favore di questâultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, detto giudice potrebbe legittimamente concludere per lâesistenza di una messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dellâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
54 Si deve quindi precisare, da un lato, che tanto lâobiettivo perseguito dal regolamento n. 423/2007 quanto la necessitĂ di assicurare lâeffetto utile del citato regolamento nella lotta contro la proliferazione nucleare in Iran impongono di includere nellâambito del divieto previsto allâart. 7, n. 3, di detto regolamento, lâinsieme delle persone coinvolte in atti vietati da tale disposizione.
55 Dallâaltro lato, si deve precisare che lâart. 12, n. 2, del regolamento n. 423/2007 non attribuisce «alcun genere» di responsabilitĂ , ivi compresa, quindi, di natura penale, alle persone che non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato il divieto di messa a disposizione previsto allâart. 7, n. 3, del citato regolamento.
56 Di conseguenza, spetterĂ , se del caso, al giudice del rinvio valutare se, al momento del compimento degli atti oggetto della causa principale, ciascun imputato sapeva o, almeno, avrebbe dovuto ragionevolmente sospettare che tali atti sarebbero stati contrari a un siffatto divieto.
57 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la prima questione sollevata dichiarando che lâart. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dellâart. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e allâinstallazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto allâimpiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entitĂ oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.
Sulla seconda e terza questione
58 Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede che venga interpretato lâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007. In particolare, esso vuole sapere, da un lato, se gli elementi costitutivi di una violazione dellâart. 7, n. 3, di detto regolamento e quelli di una violazione del citato art. 7, n. 4, si escludano a vicenda nel senso che un atto rientra nel divieto di elusione contenuto in questâultima disposizione soltanto qualora esso non rientri, per la sua apparenza formale, nellâambito del divieto di cui al citato art. 7, n. 3, o se invece il citato divieto di elusione comprenda qualsiasi azione che in definitiva sia volta a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona, di unâentitĂ o di un organismo indicati da tale regolamento.
59 Dallâaltro lato, il giudice del rinvio intende ottenere precisazioni in merito ai termini «consapevolmente» e «deliberatamente» utilizzati allâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007.
60 Al riguardo, si deve osservare, in primo luogo, che, menzionando, allâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, le attivitĂ aventi lâobiettivo o il risultato di «eludere», direttamente o indirettamente, in particolare, la misura di divieto di cui al n. 3 del citato art. 7, il legislatore dellâUnione si riferisce alle attivitĂ che hanno per obiettivo o per risultato di sottrarre il loro autore allâapplicazione della citata misura di divieto (v., per analogia, sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, van Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto 13; 10 gennaio 1985, causa 229/83, Association des Centres distributeurs Leclerc e Thouars Distribution, Racc. pag. 1, punto 27, nonchĂ© 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10, Racc. pag. I-4795, punto 21). Siffatte attivitĂ sono diverse dagli atti che violerebbero formalmente il divieto di messa a disposizione di cui al citato n. 3.
61 Soltanto una lettura del genere, secondo la quale lâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 si riferisce ad attivitĂ che non potrebbero essere percepite come atti di messa a disposizione vietati dallâart. 7, n. 3, di detto regolamento, Ăš idonea a garantire alla prima disposizione un effetto utile e una portata autonoma rispetto alla seconda nel contesto della lotta contro la proliferazione nucleare in Iran.
62 Come affermano, in sostanza, il Generalbundesanwalt, i governi francese e italiano al pari della Commissione, il divieto di cui allâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere inteso come comprendente le attivitĂ che, sulla base di elementi oggettivi, sotto unâapparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dellâart. 7, n. 3, del citato regolamento (v., per analogia, sentenze 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-StĂ€rke, Racc. pag. I-11569, punto 52, nonchĂ© 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., Racc. pag. I-1609, punti 74 e 75), sembrano avere nondimeno, in quanto tali o a causa della loro eventuale connessione con altre attivitĂ , per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito dal citato art. 7, n. 3.
63 Per quanto riguarda, in secondo luogo, lâelemento soggettivo della partecipazione di cui allâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, si deve, anzitutto, precisare, al pari del governo italiano e della Commissione, che, per giurisprudenza costante, deriva, in particolare, dallâesigenza di unâapplicazione uniforme del diritto dellâUnione che i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nellâintera Unione, di unâinterpretazione autonoma e uniforme (v. sentenza 18 ottobre 2011, causa C-34/10, BrĂŒstle, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
64 Inoltre, come osservato dal governo italiano e dalla Commissione, lâutilizzo della congiunzione coordinante «e» nella citata disposizione dimostra in modo inequivocabile il carattere cumulativo degli elementi corrispondenti, rispettivamente, ai termini «consapevolmente» e «deliberatamente».
65 In terzo luogo, tenuto conto delle divergenze, sottolineate dal giudice del rinvio, tra le versioni linguistiche dellâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, alcune delle quali contengono, come osserva lâavvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, il termine «intenzionalmente» o «volontariamente» in luogo del termine «deliberatamente», al fine di garantire lâuniformitĂ dellâinterpretazione di detta disposizione, occorre procedere a tale interpretazione in funzione dellâeconomia generale e della finalitĂ della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza M e a., cit., punti 44 e 49).
66 I termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano, ai fini dellâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, da un lato, lâelemento della conoscenza e, dallâaltro, lâelemento della volontĂ .
67 Tali due elementi cumulativi della conoscenza e della volontĂ sussistono quando la persona che partecipa a unâattivitĂ di cui allâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 persegue deliberatamente lâobiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di elusione connesso a tale attivitĂ . Essi ricorrono altresĂŹ quando la persona in questione ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attivitĂ possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti tale possibilitĂ .
68 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che lâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:
â comprende le attivitĂ che, sotto unâapparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dellâart. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da questâultima disposizione;
â i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontĂ , i quali ricorrono quando la persona che partecipa a unâattivitĂ avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilitĂ .
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Lâart. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dellâIran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dellâart. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e allâinstallazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto allâimpiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di unâentitĂ o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entitĂ oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.
2) Lâart. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:
â comprende le attivitĂ che, sotto unâapparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dellâart. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da questâultima disposizione;
â i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontĂ , i quali ricorrono quando la persona che partecipa a unâattivitĂ avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilitĂ .
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