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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C-72/11 | Data di udienza:

DIRITTO DELL’ENERGIA – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di “messa a disposizione indiretta” di “una risorsa economica” a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V Reg. n. 423/2007/CE – Nozione di “elusione” del divieto di messa a disposizione – Politica estera e di sicurezza comune – Art. 7, nn. 3 e 4 Reg. (CE) n. 423/2007.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: C-72/11
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Lenaerts


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di “messa a disposizione indiretta” di “una risorsa economica” a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V Reg. n. 423/2007/CE – Nozione di “elusione” del divieto di messa a disposizione – Politica estera e di sicurezza comune – Art. 7, nn. 3 e 4 Reg. (CE) n. 423/2007.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.3^ 21/12/2011 C-72/11


DIRITTO DELL’ENERGIA – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di “messa a disposizione indiretta” di “una risorsa economica” a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V Reg. n. 423/2007/CE – Nozione di “elusione” del divieto di messa a disposizione – Politica estera e di sicurezza comune – Art. 7, nn. 3 e 4 Reg. (CE) n. 423/2007.
 
L’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato. Mentre, l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:   comprende le attività che, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi – costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest’ultima disposizione;  – i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un’attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità.
 
Pres. – Rel. Lenaerts

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.3^ 21/12/2011 C-72/11

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.3^ 21/12/2011 C-72/11

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 dicembre 2011

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Art. 7, nn. 3 e 4 – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di “messa a disposizione indiretta” di “una risorsa economica” a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento – Nozione di “elusione” del divieto di messa a disposizione»
 
Nel procedimento C-72/11,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), con decisione 11 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di
 
Mohsen Afrasiabi,
 
Behzad Sahabi,
 
Heinz Ulrich Kessel,
 
 
LA CORTE (Terza Sezione),
 
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
 
avvocato generale: sig. Y. Bot
 
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2011,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dai sigg. R. Griesbaum e S. Morweiser nonché dalla sig.ra S. Heine, in qualità di agenti,
 
–        per il sig. Afrasiabi, dall’avv. K. Aminyan, Rechtsanwalt,
 
–        per il sig. Kessel, dall’avv. T. Elsner, Rechtsanwalt,
 
–        per il governo francese, dal sig. E. Ranaivoson, in qualità di agente,
 
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,
 
–        per la Commissione europea, dai sigg. F. Erlbacher, M. Konstantinidis e T. Scharf, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 novembre 2011,
 
ha pronunciato la seguente

Sentenza
 
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Afrasiabi, Sahabi e Kessel (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), sospettati di aver violato le citate disposizioni del regolamento n. 423/2007 per aver partecipato alla fornitura e all’installazione, in Iran, di un forno di sinterizzazione per ceramica proveniente dalla Germania.
 
 Contesto normativo
 
 Il diritto internazionale
 
3        Per fare pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle sue attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, sul fondamento dell’art. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1737 (2006), la quale istituisce una serie di misure restrittive nei confronti di tale Stato.
 
4        Ai sensi dei punti 2 e 12 della citata risoluzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:
 
«      2. Decide, in questo contesto, che l’Iran deve sospendere senza ulteriori dilazioni le sue attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione (…)
 
(…)
 
      12. Decide che tutti gli Stati dovranno congelare i fondi, le risorse finanziarie ed economiche ubicati nel loro territorio alla data di adozione della presente risoluzione o in un momento successivo, che siano di proprietà o sotto il controllo delle persone o entità di cui all’allegato, nonché quelli di altre persone o entità che il Consiglio o il Comitato [per le sanzioni] considerano come coinvolte, direttamente associate o che sostengono attività nucleari dell’Iran che presentano un rischio di proliferazione e lo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da loro detenute o controllate, anche con mezzi illeciti (…), e decide ulteriormente che tutti gli Stati dovranno assicurare di impedire che i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche siano resi disponibili dai loro cittadini o da qualsiasi persona o entità che si trovi all’interno dei loro territori o vengano utilizzati a vantaggio di tali persone o entità».
 
 Il diritto dell’Unione
 
 La posizione comune 2007/140/PESC
 
5        Al fine di attuare la risoluzione 1737 (2006), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49).
 
6        Ai sensi del primo e nono ‘considerando’ della citata posizione comune:
 
«(1)  Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [“UNSCR 1737 (2006)”], che esorta l’Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dell’Iran.
 
(…)
 
(9)       L’UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato [per le sanzioni] come persone o entità che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre l’obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o sia utilizzato a beneficio di dette persone o entità».
 
7        L’art. 5, n. 2, di detta posizione comune enuncia quanto segue:
 
«Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1».
 
 Il regolamento n. 423/2007
 
8        Sul fondamento della posizione comune 2007/140/PESC, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 423/2007, entrato in vigore il 20 aprile 2007.
 
9        Ai sensi del terzo ‘considerando’ del citato regolamento:
 
«Poiché [le] misure [restrittive previste dalla posizione comune 2007/140/PESC] rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri».
 
10      L’art. 1, lett. i), di tale regolamento stabilisce, in particolare, che:
 
«Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 
(…)
 
i) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi».
 
11      L’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007 stabilisce quanto segue:
 
«3.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.
 
4.      È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3».
 
12      Ai sensi dell’art. 12, n. 2, del medesimo regolamento, «[i] divieti di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 7, paragrafo 3, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti».
 
13      L’allegato II del regolamento n. 423/2007, intitolato «Prodotti e tecnologie di cui all’articolo 3», identifica, alla voce II.A2.005, i «[f]orni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue: Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C».
 
14      Tra le persone giuridiche, entità e organismi indicati all’allegato IV, titolo A, del citato regolamento, figura, al punto 10 di tale allegato, il gruppo «Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)», con le seguenti indicazioni: «Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell’AIO [Aerospace Industries Organisation (Organizzazione delle industrie aerospaziali)]; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici».
 
15      L’art. 16, n. 1, di tale regolamento così dispone:
 
«Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
 
16      Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 106, pag. 67). Il 5 giugno 2007 esso ha adottato il regolamento (CE) n. 618/2007, che modifica il regolamento n. 423/2007 (GU L 143, pag. 1). Il regolamento n. 618/2007, entrato in vigore il 6 giugno 2007, non ha modificato le disposizioni del regolamento n. 423/2007 pertinenti per la causa principale.
 
17      Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39). Il 25 ottobre 2010 esso ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). Il regolamento n. 961/2010, entrato in vigore il 27 ottobre 2010, al suo art. 16, nn. 3 e 4, enuncia divieti corrispondenti a quelli previsti dall’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007.
 
 Il diritto nazionale
 
18      Le infrazioni agli atti dell’Unione quali il regolamento n. 423/2007 sono penalmente perseguibili in forza dell’art. 34 della legge sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz).
 
 Fatti principali e questioni pregiudiziali
 
19      Il procedimento penale a carico degli imputati si basa sugli atti d’accusa del Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (il Procuratore Generale Federale presso la Corte Federale di Giustizia; in prosieguo: il «Generalbundesanwalt») in data 19 marzo e 27 luglio 2010, i quali contengono le seguenti allegazioni fattuali.
 
20      Almeno a partire dalla fine degli anni 90, la Repubblica islamica dell’Iran è impegnata nello sviluppo di missili a lungo raggio che potrebbero essere utilizzati come sistemi di lancio di armi di distruzione di massa. La costruzione di detti missili richiederebbe l’utilizzo di forni di sinterizzazione sottovuoto per l’applicazione di rivestimenti in materiale refrattario sulle componenti di guida e sull’ogiva degli stessi. L’entità competente per lo sviluppo del programma tecnologico di missili iraniano sarebbe l’AIO e le sue sotto-organizzazioni, tra cui il SHIG, in qualità di centrale di committenza.
 
21      Al più tardi nella primavera del 2004, il sig. Afrasiabi sarebbe stato incaricato, in Iran, dal direttore di un centro segreto di ricerca per la produzione di missili, di acquistare un forno di sinterizzazione per ceramica per il SHIG. Egli avrebbe agito in veste di dirigente della società per azioni Emen Survey Engineering Co. Teheran (in prosieguo: la «Emen Survey») al fine di procedere ad acquisti per conto di tale società nonché a beneficio del SHIG e dell’industria di missili iraniana. In data imprecisata, egli sarebbe entrato in contatto, in Germania, con il sig. Sahabi, suo conoscente di lunga data, al fine di procurarsi un forno di sinterizzazione sottovuoto, dal momento che il sig. Sahabi, in qualità di ingegnere, disponeva delle conoscenze tecniche necessarie riguardo ai «processi ceramici».
 
22      Il sig. Sahabi, che da anni intratteneva rapporti d’affari con il sig. Kessel, direttore dell’impresa di produzione tedesca FCT Systeme GmbH (in prosieguo: la «FCT»), avrebbe messo in contatto il sig. Afrasiabi con quest’ultima. Gli imputati si sarebbero accordati sulla fornitura, entro la primavera del 2004, da parte della FCT alla Emen Survey di un forno di sinterizzazione sottovuoto completo di accessori. Il sig. Sahabi sarebbe stato incaricato di coordinare lo sviluppo del progetto in Germania e di fungere da intermediario tra i sigg. Kessel e Afrasiabi. Egli avrebbe, inoltre, fornito consiglio a questi ultimi in merito al progetto di contratto di fornitura e alla determinazione delle modalità di pagamento.
 
23      Il 20 luglio 2006 il sig. Kessel avrebbe chiesto all’Ufficio federale tedesco dell’economia e del controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; in prosieguo: il «BAFA») un’autorizzazione all’esportazione per la fornitura di un forno di sinterizzazione alla Emen Survey. Entro tale data, egli avrebbe appreso che con tale forno, la Emen Survey intendeva sinterizzare componenti di missili destinati a un utente finale del programma di missili iraniano. Egli avrebbe dissimulato tali informazioni al BAFA, il quale, non conoscendole, il 16 gennaio 2007 avrebbe inviato alla FCT una decisione secondo la quale l’esportazione del forno era da ritenere non soggetta ad autorizzazione (cosiddetta decisione «zero»).
 
24      Tenuto conto dell’entrata in vigore del regolamento n. 423/2007, in particolare dell’inserimento dell’AIO e del SHIG tra le entità citate agli allegati IV e V dello stesso regolamento nonché della menzione del forno di sinterizzazione nell’allegato II di detto regolamento, la decisione «zero» del BAFA sarebbe divenuta caduca, e di ciò sarebbe stato informato il sig. Kessel. I sigg. Kessel e Afrasiabi avrebbero appreso che, dietro la Emen Survey, in qualità di utente finale dei prodotti da fabbricare, in realtà si nascondeva un’impresa di armamenti il cui approvvigionamento di materiale idoneo per missili sarebbe stato vietato a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 423/2007.
 
25      La consegna del forno da parte della FCT alla Emen Survey sarebbe avvenuta il 20 luglio 2007. Nel marzo del 2008 il sig. Kessel, conformemente all’accordo concluso con il sig. Afrasiabi, avrebbe inviato due tecnici a Teheran, i quali avrebbero installato il forno, ma non il software necessario per metterlo in funzione.
 
26      Il 13 marzo 2008 il BAFA avrebbe informato la FCT che la Emen Survey era sospettata di procedere ad acquisti per il programma tecnologico di missili iraniano. Il sig. Kessel avrebbe allora rinunciato a rendere operativo il forno della Emen Survey. Di conseguenza, l’avvio della produzione per il SHIG, pianificato dal sig. Afrasiabi, sarebbe in definitiva fallito.
 
27      Il giudice del rinvio, che è chiamato a pronunciarsi sul merito dell’apertura del procedimento penale, ha dubbi sull’interpretazione da dare all’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento n. 423/2007.
 
28      In primo luogo, esso si chiede se una risorsa economica possa considerarsi messa a disposizione, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, di un’entità indicata da quest’ultimo, quando la detta risorsa permane in possesso di terzi che intendono servirsene per produrre beni che saranno trasmessi a tale entità soltanto dopo essere stati ultimati.
 
29      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il divieto di elusione, ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, riguardi esclusivamente comportamenti, diversi dalla violazione della norma che sancisce il divieto di messa a disposizione, adottati per dare un’apparenza formale di legalità a un’azione non conforme a tale norma, o se invece esso riguardi qualsiasi azione avente il risultato o l’obiettivo di effettuare una «messa a disposizione» vietata.
 
30      Secondo la prima interpretazione, gli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 e quelli di una violazione all’art. 7, n. 4, del citato regolamento si escluderebbero a vicenda. La seconda interpretazione, a parere del giudice del rinvio, potrebbe, da un lato, suscitare dubbi riguardo alla sua compatibilità con i principi di diritto dell’Unione di determinatezza, di prevedibilità e della certezza del diritto, e, dall’altro, essere contraria al tenore letterale di quest’ultima disposizione.
 
31      In terzo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’elemento soggettivo coperto dai termini «consapevolmente» e «deliberatamente», di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007. Esso sottolinea, da un lato, che, nel diritto penale tedesco, l’elemento della volontà implica necessariamente quello della conoscenza, di modo che il termine «consapevolmente» non avrebbe un significato autonomo rispetto al termine «deliberatamente». Pertanto, l’elusione dovrebbe essere perseguibile quando avviene consapevolmente o deliberatamente.
 
32      Dall’altro lato, il giudice del rinvio si chiede se il termine «deliberatamente» significhi «intenzionalmente», di modo che il divieto di elusione riguarderebbe soltanto i comportamenti che l’autore adotta sapendo con certezza che essi hanno per obiettivo o per risultato l’elusione dei divieti di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, oppure se tale termine ricomprenda più ampiamente qualsiasi azione con riferimento alla quale l’autore ritiene possibile e accetta la possibilità che essa miri ad ottenere o provochi un’elusione del divieto di messa a disposizione. Al riguardo, tanto la versione inglese dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 quanto la versione tedesca dell’art. 16, n. 4, del regolamento n. 961/2010 tenderebbero a confermare la prima interpretazione di detto termine, giacché esse utilizzano, rispettivamente, le espressioni «intentionally» e «absichtlich», che possono essere tradotte con il termine «intenzionalmente».
 
33      In tate contesto, l’Oberlandsgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se, ai fini della messa a disposizione ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento (…) n. 423/2007, sia necessario che la risorsa economica possa essere utilizzata immediatamente, dalla persona/dall’entità iscritta sull’elenco, per ottenere fondi o servizi. Se invece l’art. 7, n. 3, del regolamento (…) n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che rientra nel divieto di messa a disposizione indiretta anche la fornitura e l’installazione presso un terzo in Iran di una risorsa economica funzionale, ma non ancora utilizzabile (nella fattispecie, un forno sottovuoto) con il quale tale terzo intenda successivamente avviare la produzione di beni per una delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi citati negli allegati IV e V del regolamento.
 
2)      Se l’art. 7, n. 4, del regolamento (…) n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che può sussistere elusione unicamente se l’autore adegua formalmente – seppure solo in apparenza – il suo comportamento ai divieti di cui all’art. 7, nn. 1-3, del regolamento (…) n. 423/2007, in modo tale che anche secondo la più ampia interpretazione possibile esso non rientri più nell’ambito di applicazione delle norme che sanciscono il divieto, e se quindi gli elementi costitutivi dei divieti di elusione e di messa a disposizione si escludano a vicenda. In caso affermativo: se un comportamento che non rientri (ancora) nel divieto della messa a disposizione (indiretta) possa comunque costituire un’elusione ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007.
 
      O se, piuttosto, l’art. 7, n. 4, del regolamento (…) n. 423/2007 costituisca una clausola residuale alla quale ricondurre qualsiasi comportamento che in definitiva sia volto a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona o di un’entità iscritta nell’elenco.
 
3)      Se l’elemento soggettivo “consapevolmente e deliberatamente” di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento (…) n. 423/2007 richieda da un lato la consapevolezza positiva di un’azione avente l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di mettere a disposizione una risorsa, ma anche, d’altro lato, un elemento aggiuntivo relativo alla volontà, quanto meno nel senso che l’autore della violazione accetti in ogni caso la possibilità di eludere il divieto. Oppure se lo scopo dell’autore debba proprio essere quello di eludere il divieto, agendo pertanto intenzionalmente.
 
      O se invece non occorra la consapevolezza di aggirare il divieto, ma sia sufficiente ritenere che l’autore dell’infrazione ritenga possibile l’elusione del divieto e la accetti».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Considerazioni preliminari
 
34      In via preliminare, occorre precisare che l’art. 7 del regolamento n. 423/2007, ai nn. 3 e 4, interessati dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, prevede due diverse misure di divieto. Il n. 3 vieta di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, delle entità o degli organi di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, fondi o risorse economiche, nonché di utilizzarli a loro beneficio. Il n. 4 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, in particolare, la misura di divieto di cui al n. 3.
 
35      Ciascuna di tali misure ha una portata propria nel senso che la trasgressione di una di esse può, come tale, servire da fondamento autonomo per l’imposizione di sanzioni, anche penali, sulla base del diritto nazionale applicabile, conformemente all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 423/2007.
 
36      L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 423/2007, dal quale si deduce l’elemento soggettivo di una responsabilità, eventualmente penale, in caso di violazione della misura di divieto di cui all’art. 7, n. 3, del citato regolamento, conferma che il legislatore dell’Unione delinea la violazione di tale misura come una violazione autonoma rispetto a quella corrispondente a una violazione della misura di divieto di cui all’art. 7, n. 4, di detto regolamento.
 
 Sulla prima questione
 
37      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «messa a disposizione», ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, esige che la risorsa economica interessata, vale a dire, nella causa principale, un forno di sinterizzazione sottovuoto, possa essere utilizzata immediatamente da una persona, un’entità o un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento per ottenere fondi o servizi o se invece in tale nozione rientri la fornitura e l’installazione in Iran di una siffatta risorsa in grado di funzionare, ma non ancora utilizzabile, a favore di un terzo che intenda successivamente avviare la produzione, mediante tale risorsa, di beni a favore di una siffatta persona o entità oppure di un siffatto organismo.
 
38      In via preliminare, occorre osservare che un forno di sinterizzazione quale quello di cui trattasi nella causa principale costituisce un’«attività», ai sensi della definizione della nozione di «risorse economiche» formulata in senso molto ampio all’art. 1, lett. i), del regolamento n. 423/2007.
 
39      Fatta tale precisazione preliminare, occorre sottolineare che il divieto di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 è espresso in termini di particolare ampiezza, come testimonia l’uso delle locuzioni «direttamente o indirettamente» (v., per analogia, sentenze 11 ottobre 2007, causa C-117/06, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, Racc. pag. I-8361, punto 50, nonché 29 giugno 2010, causa C-550/09, E e F, Racc. pag. I-6213, punto 66).
 
40      Del pari, l’espressione «messo a disposizione» contenuta in tale disposizione ha un’accezione ampia, che non si riferisce ad una specifica qualificazione giuridica, ma ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario, in forza del diritto nazionale applicabile, per consentire a una persona di ottenere il potere di disporre del bene di cui trattasi (v., per analogia, citate sentenze Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, punto 51, nonché E e F, punto 67).
 
41      Come affermano il Generalbundesanwalt, i governi francese e italiano nonché la Commissione europea, si deve quindi considerare che gli atti consistenti, con partenza da uno Stato membro, nella fornitura e nell’installazione in Iran, a favore di una persona, di un bene quale quello di cui trattasi nella causa principale, al pari degli atti relativi, in particolare, alla preparazione e al monitoraggio della fornitura o dell’installazione di tale bene o anche all’organizzazione di contatti tra gli interessati, possono rientrare nella nozione di «messa a disposizione», ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
 
42      Il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, alla situazione in cui una risorsa economica, quale un forno di sinterizzazione, sarebbe stata fornita e installata in Iran, in grado di funzionare, ma non ancora utilizzabile.
 
43      A tal riguardo, occorre sottolineare che il regolamento n. 423/2007 garantisce, ai sensi del suo terzo ‘considerando’, l’attuazione della posizione comune 2007/140/PESC, adottata al fine di realizzare nell’Unione europea gli obiettivi della risoluzione 1737 (2006), e mira quindi ad attuare quest’ultima (v., per analogia, citate sentenze Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, punto 54, nonché E e F, punto 72). Occorre pertanto tenere conto del testo e dell’oggetto della citata risoluzione ai fini dell’interpretazione di detto regolamento.
 
44      Orbene, tanto la risoluzione 1737 (2006), in particolare i suoi punti 2 e 12, quanto la posizione comune 2007/140/PESC, in particolare i suoi ‘considerando’ primo e nono, indicano in modo inequivocabile che le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran hanno una vocazione preventiva nel senso che esse mirano a evitare il «rischio di proliferazione» nucleare in tale Stato. Conformemente all’economia e alla finalità generali della normativa tanto internazionale quanto dell’Unione nella quale si inserisce l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, l’esistenza di un siffatto rischio deve essere valutata al momento del compimento degli atti di cui trattasi.
 
45      Tenuto conto, precisamente, della natura preventiva delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, la nozione di «risorse economiche», ai fini del regolamento n. 423/2007, è definita all’art. 1, lett. i), del citato regolamento come riguardante tutte le attività, diverse dai fondi, che «possono essere utilizzate» per ottenere, segnatamente, beni idonei a contribuire alla proliferazione nucleare in Iran.
 
46      Sembra dunque che il criterio pertinente, ai fini dell’applicazione di tale nozione, in particolare nel contesto del divieto di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, consiste nella possibilità che l’attività interessata sia utilizzata per procurare fondi, beni o servizi che possono contribuire alla proliferazione nucleare in Iran, che la risoluzione 1737 (2006), la posizione comune 2007/140/PESC e il regolamento n. 423/2007 mirano a contrastare.
 
47      Tenuto conto del fatto che un’attività, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del regolamento n. 423/2007, in una situazione come quella di cui alla causa principale, implica, di per sé stessa, un rischio di sviamento a sostegno della proliferazione nucleare in Iran (v., per analogia, sentenze 29 aprile 2010, causa C-340/08, M e a., Racc. pag. I-3913, punto 57, nonché E e F, cit., punto 77), non è dunque necessario, ai fini dell’applicazione del citato art. 7, n. 3, che una siffatta attività sia immediatamente utilizzabile a partire dal compimento dell’atto in questione.
 
48      La risorsa economica rappresentata da un forno di sinterizzazione quale quello oggetto della causa principale corrisponde quindi, ai fini, in particolare, dell’applicazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007, al potenziale di utilizzo che esso offre per la fabbricazione di componenti di missili nucleari e, dunque, per il contributo alla proliferazione nucleare in Iran, e ciò a prescindere dal fatto che esso non sia immediatamente operativo a seguito delle operazioni di fornitura e di installazione di cui è stato oggetto.
 
49      Ne consegue che la circostanza che un tale forno, una volta installato in Iran, non fosse ancora pronto all’impiego, non può, di per sé, indurre ad escludere l’esistenza di una messa a disposizione di una risorsa economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lett. i), e 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
 
50      Come risulta espressamente dalla seconda parte della sua prima questione, il giudice del rinvio si riferisce più specificamente alla nozione di «messa a disposizione indiretta» di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007. Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, una siffatta specificazione trova una spiegazione nel fatto che il forno di sinterizzazione di cui trattasi nella causa principale sarebbe stato fornito e installato presso la Emen Survey, diretta all’epoca dei fatti dal sig. Afrasiabi. Se è vero che il nome di tale persona non figura negli allegati IV e V del citato regolamento, si ricava tuttavia dagli atti d’accusa del Generalbundesanwalt che essa ha agito per il SHIG, entità citata all’allegato IV, titolo A, punto 10, del citato regolamento, e ha inteso successivamente avviare la produzione, mediante tale forno, di componenti di missili nucleari per la citata entità.
 
51      Al riguardo, si deve rilevare che, nel suo nono ‘considerando’, la posizione comune 2007/140/PESC – che il regolamento n. 423/2007 mira ad attuare – indica, al pari del punto 12 della risoluzione 1737 (2006), una serie di elementi che giustificano l’iscrizione di altre persone o entità, accanto alle persone o alle entità che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Comitato per le sanzioni ha indicato come partecipanti alla proliferazione nucleare in Iran, in quanto direttamente associate o perché forniscono un sostegno a quest’ultima. Tra detti elementi rientra il fatto che la persona o l’entità in questione abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona o di un’entità indicata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni.
 
52      Tali stessi elementi risultano pertinenti anche al fine di valutare se una fornitura di una risorsa economica, effettuata a favore di una persona o di un’entità non citata agli allegati IV e V del regolamento n. 423/2007, corrisponda a una «mess[a] a disposizione indiretta», ai sensi dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, di una persona o di un’entità citata in tali allegati, ai fini dell’applicazione del divieto enunciato in tale disposizione e delle sanzioni che il diritto nazionale applicabile associa alla trasgressione di tale divieto.
 
53      Di conseguenza, se, il sig. Afrasiabi, nella causa principale, abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione del SHIG e abbia inteso sfruttare il bene di cui trattasi in favore di quest’ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, detto giudice potrebbe legittimamente concludere per l’esistenza di una messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
 
54      Si deve quindi precisare, da un lato, che tanto l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 423/2007 quanto la necessità di assicurare l’effetto utile del citato regolamento nella lotta contro la proliferazione nucleare in Iran impongono di includere nell’ambito del divieto previsto all’art. 7, n. 3, di detto regolamento, l’insieme delle persone coinvolte in atti vietati da tale disposizione.
 
55      Dall’altro lato, si deve precisare che l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 423/2007 non attribuisce «alcun genere» di responsabilità, ivi compresa, quindi, di natura penale, alle persone che non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato il divieto di messa a disposizione previsto all’art. 7, n. 3, del citato regolamento.
 
56      Di conseguenza, spetterà, se del caso, al giudice del rinvio valutare se, al momento del compimento degli atti oggetto della causa principale, ciascun imputato sapeva o, almeno, avrebbe dovuto ragionevolmente sospettare che tali atti sarebbero stati contrari a un siffatto divieto.
 
57      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la prima questione sollevata dichiarando che l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.
 
 Sulla seconda e terza questione
 
58      Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede che venga interpretato l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007. In particolare, esso vuole sapere, da un lato, se gli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, di detto regolamento e quelli di una violazione del citato art. 7, n. 4, si escludano a vicenda nel senso che un atto rientra nel divieto di elusione contenuto in quest’ultima disposizione soltanto qualora esso non rientri, per la sua apparenza formale, nell’ambito del divieto di cui al citato art. 7, n. 3, o se invece il citato divieto di elusione comprenda qualsiasi azione che in definitiva sia volta a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona, di un’entità o di un organismo indicati da tale regolamento.
 
59      Dall’altro lato, il giudice del rinvio intende ottenere precisazioni in merito ai termini «consapevolmente» e «deliberatamente» utilizzati all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007.
 
60      Al riguardo, si deve osservare, in primo luogo, che, menzionando, all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, le attività aventi l’obiettivo o il risultato di «eludere», direttamente o indirettamente, in particolare, la misura di divieto di cui al n. 3 del citato art. 7, il legislatore dell’Unione si riferisce alle attività che hanno per obiettivo o per risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione della citata misura di divieto (v., per analogia, sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, van Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto 13; 10 gennaio 1985, causa 229/83, Association des Centres distributeurs Leclerc e Thouars Distribution, Racc. pag. 1, punto 27, nonché 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10, Racc. pag. I-4795, punto 21). Siffatte attività sono diverse dagli atti che violerebbero formalmente il divieto di messa a disposizione di cui al citato n. 3.
 
61      Soltanto una lettura del genere, secondo la quale l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 si riferisce ad attività che non potrebbero essere percepite come atti di messa a disposizione vietati dall’art. 7, n. 3, di detto regolamento, è idonea a garantire alla prima disposizione un effetto utile e una portata autonoma rispetto alla seconda nel contesto della lotta contro la proliferazione nucleare in Iran.
 
62      Come affermano, in sostanza, il Generalbundesanwalt, i governi francese e italiano al pari della Commissione, il divieto di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere inteso come comprendente le attività che, sulla base di elementi oggettivi, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento (v., per analogia, sentenze 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke, Racc. pag. I-11569, punto 52, nonché 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., Racc. pag. I-1609, punti 74 e 75), sembrano avere nondimeno, in quanto tali o a causa della loro eventuale connessione con altre attività, per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito dal citato art. 7, n. 3.
 
63      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’elemento soggettivo della partecipazione di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, si deve, anzitutto, precisare, al pari del governo italiano e della Commissione, che, per giurisprudenza costante, deriva, in particolare, dall’esigenza di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione che i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (v. sentenza 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Brüstle, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
 
64      Inoltre, come osservato dal governo italiano e dalla Commissione, l’utilizzo della congiunzione coordinante «e» nella citata disposizione dimostra in modo inequivocabile il carattere cumulativo degli elementi corrispondenti, rispettivamente, ai termini «consapevolmente» e «deliberatamente».
 
65      In terzo luogo, tenuto conto delle divergenze, sottolineate dal giudice del rinvio, tra le versioni linguistiche dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, alcune delle quali contengono, come osserva l’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, il termine «intenzionalmente» o «volontariamente» in luogo del termine «deliberatamente», al fine di garantire l’uniformità dell’interpretazione di detta disposizione, occorre procedere a tale interpretazione in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza M e a., cit., punti 44 e 49).
 
66      I termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano, ai fini dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007, da un lato, l’elemento della conoscenza e, dall’altro, l’elemento della volontà.
 
67      Tali due elementi cumulativi della conoscenza e della volontà sussistono quando la persona che partecipa a un’attività di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 persegue deliberatamente l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di elusione connesso a tale attività. Essi ricorrono altresì quando la persona in questione ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti tale possibilità.
 
68      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:
 
–        comprende le attività che, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest’ultima disposizione;
 
–        i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un’attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità.
 
 Sulle spese
 
69      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
 
1)      L’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.
 
2)      L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:
 
–        comprende le attività che, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest’ultima disposizione;
 
–        i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un’attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità.
 
Firme

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