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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: C-565/10 | Data di udienza:

 ACQUE – Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi – Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2012
Numero: C-565/10
Data di udienza:
Presidente: Malenovský
Estensore: Silva de Lapuerta


Premassima

 ACQUE – Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi – Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE. 



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
 
ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi – Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.
 
La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e  di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 

Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
 
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
 
19 luglio 2012 
 
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»
 
Nella causa C-565/10,
 
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,
 
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
 
ricorrente,
 
contro
 
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
 
convenuta,
 
LA CORTE (Settima Sezione),
 
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
 
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
 
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:
 
–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
 
–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e
 
–        prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
 
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.
 
Contesto normativo
 
2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
 
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
 
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
 
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
 
(…)
 
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
 
2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (…)».
 
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
 
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
 
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.
 
(…)
 
3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (…)
 
4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».
 
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».
 
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.
 
Procedimento precontenzioso
 
7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
 
8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
 
Sul ricorso
 
Argomenti delle parti
 
9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.
 
10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.
 
11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).
 
12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.
 
13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.
 
14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.
 
15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).
 
16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.
 
17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.
 
18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.
 
19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.
 
Giudizio della Corte
 
20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.
 
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
 
21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
 
22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).
 
23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.
 
24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.
 
25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.
 
26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.
 
27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.
 
28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.
 
29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.
 
30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.
 
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271
 
31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.
 
32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.
 
33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
 
34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).
 
35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.
 
36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.
 
37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.
 
38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.
 
39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.
 
40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.
 
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271
 
41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.
 
42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.
 
43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.
 
44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
 
Sulle spese
 
45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
 
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      La Repubblica italiana, avendo omesso:
 
–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
 
–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e
 
–        di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
 
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
 
2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.
 
Firme

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