DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro – Rinvio pregiudiziale.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: Grande Sezione
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2022
Numero: C‑435/22 PPU
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Arastey Sahún
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro – Rinvio pregiudiziale.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, 28 ottobre 2022 , Sentenza C‑435/22 PPU
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro – Rinvio pregiudiziale.
L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e, dall’altro, la richiesta di estradizione si fondi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.
Pres. Lenaerts, Rel. Arastey Sahún
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, 28/10/2022 , Sentenza C‑435/22 PPUSENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, 28 ottobre 2022 , Sentenza C‑435/22 PPU
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
28 ottobre 2022
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro»
Nella causa C‑435/22 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 21 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 1° luglio 2022, nel procedimento penale a carico di
HF
con l’intervento di:
Generalstaatsanwaltschaft München,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidenti di sezione, S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: D. Dittert, capounità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– per HF, da S. Schomburg e M. Weber, Rechtsanwälte;
– per la Generalstaatsanwaltschaft München, da F. Halabi, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Baumgart e M. Wasmeier, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 ottobre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1), nonché dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una richiesta di estradizione rivolta dalle autorità degli Stati Uniti d’America alle autorità della Repubblica federale di Germania ai fini dell’esercizio dell’azione penale a carico di HF, cittadino serbo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La CAAS
3 La CAAS è stata conclusa al fine di garantire l’applicazione dell’accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13).
4 L’articolo 20 della CAAS, contenuto al capitolo 4, intitolato «Condizioni di circolazione degli stranieri», del titolo II di quest’ultima, prevede quanto segue, al suo paragrafo 1:
«Gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e)».
5 L’articolo 54 della CAAS, contenuto nel Capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III della medesima, così dispone:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
Il protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea
6 La CAAS è stata incorporata nel diritto dell’Unione dal protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam (GU 1997, C 340, pag. 93), a titolo di «acquis di Schengen», come definito nell’allegato di tale protocollo.
7 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, di detto protocollo:
«Il Consiglio [dell’Unione europea] (…) determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen».
8 In applicazione di tale disposizione, il 20 maggio 1999 il Consiglio ha adottato la decisione n. 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen (GU 1999, L 176, pag. 17). Si evince dall’articolo 2 di tale decisione e dall’allegato A di quest’ultima che il Consiglio ha designato gli articoli 34 e 31 UE come basi giuridiche dell’articolo 54 della CAAS.
L’accordo UE-USA
9 L’articolo 1 dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003 (GU 2003, L 181, pag. 27; in prosieguo, l’«accordo UE-USA»), così recita:
«Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposizioni del presente accordo, a prevedere l’intensificazione della cooperazione nell’ambito dei pertinenti rapporti in materia di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d’America che disciplinano l’estradizione degli autori di reati».
10 L’articolo 3 dell’accordo UE-USA, intitolato «Campo d’applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri», stabilisce le condizioni e le modalità secondo le quali le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 14 di tale accordo sostituiscono o completano le disposizioni dei trattati bilaterali di estradizione conclusi dagli Stati membri con gli Stati Uniti.
11 L’articolo 16 di detto accordo, intitolato «Applicazione nel tempo», così dispone:
«1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia precedentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica alle richieste di estradizione trasmesse successivamente alla sua entrata in vigore. (…)»
12 L’articolo 17 di tale accordo, intitolato «Inderogabilità», così recita:
«1. Il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre motivi di rifiuto riguardo ad una questione non disciplinata dal presente accordo che è prevista a norma del trattato bilaterale di estradizione in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d’America.
2. Lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l’adempimento dell’obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione».
Il codice frontiere Schengen
13 L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU 2018, L 236, pag. 1) (in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), è così formulato:
«Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:
i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del [regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39),] o di un’autorizzazione ai viaggi valida, se richiesto a norma [del regolamento 2018/1240], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;
(…)».
14 Tale disposizione ha sostituito l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1), che aveva a sua volta sostituito l’articolo 5, paragrafo 1, della CAAS. Pertanto, l’articolo 20, paragrafo 1, della CAAS dev’essere inteso nel senso che rinvia ormai a tale articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen.
Il regolamento 2018/1806
15 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806:
«I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I devono essere in possesso di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri».
16 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento ha il seguente tenore letterale:
«I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II sono esentati dall’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni».
17 Tra i paesi terzi inclusi nell’elenco di detto allegato II figura la Repubblica di Serbia.
Diritto tedesco
18 L’articolo 1 dell’Auslieferungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika (trattato di estradizione tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d’America), del 20 giugno 1978 (BGBl. 1980 II, pag. 647; in prosieguo: il «trattato di estradizione Germania‑USA»), intitolato «Obbligo di estradizione», prevede, al suo articolo 1:
«Le parti contraenti si impegnano alla consegna reciproca, in conformità alle disposizioni del presente trattato, delle persone perseguite per un reato commesso nel territorio dello Stato richiedente o ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza e che si trovano nel territorio dell’altra parte contraente».
19 L’articolo 2 di tale trattato, intitolato «Reati che possono dar luogo ad estradizione», come modificato dal Zusatzvertrag zum Auslieferungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika (trattato addizionale al trattato di estradizione tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d’America), del 21 ottobre 1986 (BGBl. 1988 II, pag. 1087) recita:
«(1) I reati che possono dar luogo ad estradizione in forza del presente trattato sono quelli punibili in base alla legislazione di entrambe le parti contraenti. (…)
(2) L’estradizione è concessa per un reato che può dar luogo ad estradizione
a) ai fini di un procedimento penale, qualora, in forza del diritto di entrambe le parti contraenti, il reato sia punibile con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno (…)
(…)».
20 L’articolo 8 di detto trattato, intitolato «Ne bis in idem», così dispone:
«L’estradizione non è concessa se la persona perseguita è già stata assolta o condannata in via definitiva dalle autorità competenti dello Stato richiesto per il reato per il quale è richiesta l’estradizione».
21 Secondo il giudice del rinvio, il trattato di estradizione Germania‑USA è stato adeguato all’accordo UE‑USA dallo Zweiter Zusatzvertrag zum Auslieferungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika (secondo trattato addizionale al trattato di estradizione tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d’America), del 18 aprile 2006 (BGBl. 2007 II, pag. 1634, in prosieguo: il «secondo trattato addizionale»).
Procedimento principale e questione pregiudiziale
22 Il 20 gennaio 2022, HF, cittadino serbo, è stato posto in stato di arresto provvisorio in Germania sulla base di un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) su richiesta delle autorità degli Stati Uniti d’America, che chiedevano l’estradizione di HF per un procedimento penale per reati commessi tra settembre 2008 e dicembre 2013. Tale avviso rosso era stato emesso sulla base di un mandato d’arresto pubblicato il 4 dicembre 2018 dalla United States District Court for the District of Columbia (tribunale federale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia).
23 HF si trova quindi, dal 20 gennaio 2022, in custodia cautelare in Germania ai fini di tale procedura di estradizione.
24 I reati oggetto della richiesta di estradizione sono, secondo quanto descritto nell’ordinanza di rinvio, l’associazione per delinquere finalizzata alla partecipazione a organizzazioni corrotte sotto influenza criminale e l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi bancarie e di frodi tramite mezzi di telecomunicazione, ai sensi del Title 18, U.S. Code, sections 1962 (d) e 1349.
25 Con lettera del 25 gennaio 2022, le autorità degli Stati Uniti hanno trasmesso alle autorità tedesche il mandato d’arresto del 4 dicembre 2018, accompagnato dall’atto di accusa del grand jury della United States Court of Appeals for the District of Columbia (corte d’appello degli Stati Uniti per il distretto di Columbia) dello stesso giorno.
26 Al momento del suo arresto, HF ha dichiarato di risiedere in Slovenia e ha presentato un passaporto serbo rilasciato l’11 luglio 2016 e valido fino all’11 luglio 2026, un permesso di soggiorno sloveno rilasciato il 3 novembre 2017, scaduto il 3 novembre 2019, nonché una carta di identità kosovara. Secondo la decisione di rinvio, nel corso del 2020, le autorità slovene hanno respinto la richiesta di HF di prorogare tale permesso di soggiorno.
27 Su richiesta dell’Oberlandesgericht München (tribunale superiore regionale di Monaco di Baviera, Germania), giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione di HF verso gli Stati Uniti, e della Generalstaatsanwaltschaft München (procura generale di Monaco di Baviera, Germania), le autorità slovene hanno trasmesso le seguenti informazioni.
28 In primo luogo, HF sarebbe stato condannato con sentenza dell’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunale regionale di Maribor, Slovenia), del 6 luglio 2012, passata in giudicato il 19 ottobre 2012, a una pena detentiva di un anno e tre mesi per il reato di «attacco contro il sistema informativo», ai sensi dell’articolo 221, paragrafo IV, in combinato disposto con il paragrafo II, del Kazenski zakonik (codice penale sloveno), reato commesso tra il dicembre 2009 e il giugno 2010.
29 In secondo luogo, tale pena detentiva sarebbe stata commutata in 480 ore di lavoro di interesse generale, che HF avrebbe svolto integralmente fino al 25 giugno 2015.
30 In terzo luogo, con decisione del 23 settembre 2020, l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunale regionale di Capodistria, Slovenia) avrebbe respinto una richiesta di estradizione di HF rivolta alle autorità slovene dalle autorità degli Stati Uniti ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in quanto i fatti anteriori al luglio 2010 oggetto di tale richiesta sarebbero stati oggetto della sentenza dell’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunale regionale di Maribor), citata al punto 28 della presente sentenza. Per quanto riguarda gli altri fatti descritti nella suddetta richiesta di estradizione, successivi al mese di giugno 2010, non sussisterebbe alcun sospetto di reato.
31 In quarto e ultimo luogo, tale decisione dell’Okrožno sodišče v Kopru (tribunale regionale di Capodistria) sarebbe stata confermata con decisione del Višje sodišče v Kopru (corte d’appello di Capodistria, Slovenia), dell’8 ottobre 2020, e sarebbe passata in giudicato.
32 Il giudice del rinvio afferma, da un lato, che la richiesta di estradizione precedentemente rivolta alle autorità slovene e la richiesta di estradizione di cui trattasi nel procedimento principale riguardano gli stessi reati e, dall’altro, che i fatti giudicati dall’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunale regionale di Maribor), nella sua sentenza citata al punto 28 della presente sentenza, sono identici a quelli considerati da quest’ultima richiesta di estradizione, nei limiti in cui vi sono descritti reati commessi fino al mese di giugno 2010.
33 Pertanto, secondo il giudice del rinvio, la legittimità della richiesta di estradizione, nella parte in cui riguarda fatti anteriori al mese di luglio 2010, dipende dalla questione se al procedimento principale si applichi il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 54 della CAAS, in combinato disposto con l’articolo 50 della Carta.
34 Orbene, tale giudice osserva che la sentenza del 12 maggio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Avviso rosso dell’Interpol) (C‑505/19; in prosieguo: la «sentenza Avviso rosso dell’Interpol», EU:C:2021:376), non consentirebbe di risolvere tale questione, tenuto conto delle differenze tra il procedimento principale e quello che ha dato luogo a detta sentenza.
35 Infatti, in primo luogo, tale giudice rileva che HF non è un cittadino dell’Unione.
36 In secondo luogo, la controversia principale avrebbe ad oggetto una richiesta formale di estradizione e non la mera pubblicazione di un avviso rosso dell’Interpol ai fini di un arresto provvisorio a fini eventuali di estradizione.
37 In terzo luogo, se la Repubblica federale di Germania dovesse rifiutare l’estradizione di HF a causa dell’obbligo di rispettare il principio del ne bis in idem, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, essa violerebbe l’obbligo di estradare previsto all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di estradizione Germania-USA, poiché il reato di cui è imputato HF soddisferebbe le condizioni previste all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale trattato.
38 Il fatto che HF sia già stato condannato in via definitiva con la sentenza dell’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunale regionale di Maribor), del 6 luglio 2012, per alcuni dei reati oggetto della richiesta di estradizione di cui trattasi nel procedimento principale, ossia quelli commessi fino al giugno 2010, e che la pena irrogata sia già stata definitivamente eseguita, non costituirebbe un ostacolo all’estradizione di HF. Infatti, come risulterebbe chiaramente dalla sua formulazione, l’articolo 8 del trattato di estradizione Germania-USA vieta allo Stato richiesto di concedere l’estradizione sulla base del principio del ne bis in idem solo nel caso in cui la persona perseguita sia stata condannata in via definitiva dalle competenti autorità di tale Stato, vale a dire, nella specie, la Repubblica federale di Germania. Non sarebbe possibile interpretare tale articolo nel senso che si riferisce anche alle condanne pronunciate in altri Stati membri.
39 Inoltre, la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti avrebbero concordato, nell’ambito dei negoziati relativi al trattato di estradizione Germania‑USA, che le decisioni pronunciate in Stati terzi non ostano all’estradizione.
40 Infine, tale interpretazione dell’articolo 8 del trattato di estradizione Germania‑USA risulterebbe altresì dal fatto che il secondo trattato addizionale, con il quale il trattato di estradizione Germania-USA è stato adeguato all’accordo UE-USA, non ha previsto alcuna disposizione particolare per estendere il divieto della duplice pena a tutti gli Stati membri.
41 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 54 della CAAS, non imponga alla Repubblica federale di Germania di negare l’estradizione di HF per i reati che sono stati giudicati in via definitiva dall’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunale regionale di Maribor).
42 A tal riguardo, in primo luogo, detto giudice afferma che le condizioni per applicare il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta e all’articolo 54 della CAAS sono soddisfatte nel procedimento principale.
43 Infatti, anzitutto, HF sarebbe stato condannato in via definitiva da un giudice di uno Stato membro e la pena irrogata sarebbe stata interamente eseguita.
44 Inoltre, il beneficio delle disposizioni di cui al punto 42 della presente sentenza non sarebbe riservato ai soli cittadini dell’Unione.
45 Peraltro, secondo i punti 94 e 95 della sentenza Avviso rosso dell’Interpol, l’arresto provvisorio, da parte di uno degli Stati membri, di una persona oggetto di un avviso rosso emesso dall’Interpol su richiesta di uno Stato terzo costituirebbe un procedimento penale ai sensi dell’articolo 54 della CAAS. Pertanto, una decisione sulla legittimità di un’estradizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che conduce alla consegna della persona interessata allo Stato terzo richiedente ai fini dell’esercizio di un’azione penale, dovrebbe anch’essa essere considerata come un procedimento penale.
46 Infine, una decisione sulla legittimità dell’estradizione verso gli Stati Uniti di un cittadino di uno Stato terzo arrestato in uno Stato membro costituirebbe un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Infatti, una siffatta decisione riguarderebbe in ogni caso l’accordo UE-USA, in sede di applicazione del quale occorrerebbe tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, al momento del suo arresto, HF aveva il diritto di circolare liberamente in forza dell’articolo 20, paragrafo 1, della CAAS, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del codice frontiere Schengen nonché con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806, essendo esentato dall’obbligo del visto, in quanto cittadino serbo. Pertanto, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 20 della CAAS, detti diritti fondamentali dovrebbero essere presi in considerazione.
47 Ciò premesso, in secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 54 della CAAS, possa comportare che un cittadino di uno Stato terzo non possa essere estradato verso gli Stati Uniti.
48 A tal riguardo, esso indica che, nella sentenza Avviso rosso dell’Interpol, la Corte ha fatto riferimento al diritto alla libera circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, della persona interessata da un avviso rosso, ossia un cittadino tedesco, prima di concludere che tale persona beneficiava del principio del ne bis in idem, quale garantito dall’articolo 54 della CAAS, nel contesto della pubblicazione di un avviso rosso dell’Interpol per l’arresto provvisorio di tale persona ai fini della sua eventuale estradizione verso uno Stato terzo.
49 Orbene, HF, in quanto cittadino serbo, non beneficerebbe del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Per contro, essendo esentato dall’obbligo di visto, egli beneficerebbe del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 20 della CAAS. Occorrerebbe quindi esaminare se il diritto alla libera circolazione ai sensi di quest’ultima disposizione possa essere limitato in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
50 A tal riguardo, il giudice del rinvio sarebbe piuttosto propenso a ritenere che il combinato disposto dell’articolo 54 della CAAS e dell’articolo 50 della Carta non osti all’estradizione di HF verso gli Stati Uniti, dato che tale giudice è tenuto a rispettare l’obbligo di estradizione previsto dal trattato sull’estradizione Germania-USA.
51 Per giungere a tale conclusione, il giudice del rinvio si basa su un’interpretazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE, in forza della quale quest’ultimo riguarderebbe anche le convenzioni che, pur essendo state concluse dopo il 1º gennaio 1958, riguardano un settore per il quale l’Unione è divenuta competente solo successivamente alla conclusione di dette convenzioni, a seguito di un’estensione delle competenze dell’Unione che non era oggettivamente prevedibile per lo Stato membro interessato al momento della conclusione di tali convenzioni.
52 Orbene, il trattato di estradizione Germania-USA è entrato in vigore il 30 luglio 1980, ossia prima della conclusione, il 14 giugno 1985, dell’accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e, a fortiori, prima della conclusione, il 19 giugno 1990, della CAAS e, il 2 ottobre 1997, del protocollo, allegato al Trattato di Amsterdam, che ha integrato l’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione. Pertanto, la Repubblica federale di Germania non avrebbe potuto prevedere, al momento della conclusione del trattato di estradizione Germania-USA, che un principio del ne bis in idem a livello europeo o che la cooperazione giudiziaria in materia penale fossero integrati nei settori di competenza dell’Unione.
53 Inoltre, poiché l’accordo UE-USA non prevedrebbe un siffatto principio del ne bis in idem su scala europea, se ne potrebbe dedurre a contrario che un trattato bilaterale di estradizione che si limiti a stabilire un divieto nazionale della duplice pena dovrebbe continuare ad essere rispettato.
54 Di conseguenza, l’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l’articolo 54 della [CAAS], in combinato disposto con l’articolo 50 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che tali norme non ostano all’estradizione di un cittadino di uno Stato terzo, il quale non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 TFUE, da parte delle autorità di uno Stato contraente di detta Convenzione e di uno Stato membro dell’Unione verso uno Stato terzo, qualora la persona di cui trattasi sia già stata condannata definitivamente da un altro Stato membro dell’Unione per gli stessi reati ai quali si riferisce la richiesta di estradizione e detta sentenza sia stata eseguita, e nel caso in cui la decisione di rifiuto dell’estradizione di detta persona verso lo Stato terzo sia possibile solo a fronte di una violazione di un trattato bilaterale esistente con detto Stato terzo».
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
55 Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
56 A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio ha fatto valere il fatto che HF si trova, dal 20 gennaio 2022, in custodia cautelare, in Germania, ai fini della procedura di estradizione di cui trattasi nel procedimento principale e che la risposta alla questione sollevata può avere conseguenze su tale custodia cautelare a fini di estradizione.
57 Occorre rilevare, in primo luogo, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS e che, come risulta dall’articolo 2 della decisione 1999/436 e dall’allegato A di quest’ultima, il Consiglio ha indicato gli articoli 34 e 31 UE come basi giuridiche dell’articolo 54 della CAAS.
58 Sebbene l’articolo 34 UE sia stato abrogato dal Trattato di Lisbona, le disposizioni dell’articolo 31 UE sono state riprese agli articoli 82, 83 e 85 TFUE. Tali ultime disposizioni rientrano nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto, la presente domanda può essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza, ai sensi dell’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
59 In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale criterio è soddisfatto qualora la persona di cui si discute nel procedimento principale sia privata della libertà alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione della controversia di cui al procedimento principale [sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
60 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che HF è attualmente in stato di arresto provvisorio e che, in funzione della risposta fornita alla questione sollevata, il giudice del rinvio potrebbe essere indotto a disporre il rilascio di HF.
61 Di conseguenza, la Seconda Sezione della Corte ha deciso, il 15 luglio 2022, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
62 Essa ha inoltre deciso, sulla base dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di rinviare la presente causa dinanzi alla Corte, ai fini della sua attribuzione alla Grande Sezione.
Sulla questione pregiudiziale
63 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e, dall’altro, la richiesta di estradizione si fondi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.
64 In via preliminare, occorre ricordare che il principio del ne bis in idem costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 50 della Carta (sentenze del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 22, nonché del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 28).
65 Inoltre, tale principio, sancito anche all’articolo 54 della CAAS, risulta dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Occorre quindi interpretare tale ultimo articolo alla luce dell’articolo 50 della Carta, di cui esso garantisce il rispetto del contenuto essenziale (v., in tal senso, sentenza Avviso rosso dell’Interpol, punto 70 e giurisprudenza citata).
66 Alla luce dei dubbi espressi dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 47 a 53 della presente sentenza, occorre esaminare, in un primo tempo, gli elementi interpretativi relativi all’articolo 54 della CAAS, prima di esaminare l’eventuale incidenza, ai fini dell’applicazione di tale articolo nella controversia principale, del trattato di estradizione Germania-USA nonché dell’articolo 351, primo comma, TFUE.
Sull’articolo 54 della CAAS
67 Secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Avviso rosso dell’Interpol, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
68 Come risulta dal suo tenore letterale, l’articolo 54 della CAAS osta a che a uno Stato membro sottoponga ad un procedimento penale una persona per i medesimi fatti per i quali essa sia già stata giudicata con sentenza definitiva da un altro Stato membro, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o non possa più essere eseguita secondo la legge di quest’ultimo Stato.
69 Nel caso di specie, il giudice del rinvio interroga specificamente la Corte, da un lato, sull’applicazione di tale disposizione per quanto riguarda una richiesta formale di estradizione e, dall’altro, sulla questione se la nozione di «persona», di cui a tale disposizione, includa un cittadino di uno Stato terzo.
70 A tal riguardo, in primo luogo, si deve ritenere che la nozione di «procedimento penale», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, comprenda una richiesta di estradizione. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, se l’arresto provvisorio di una persona oggetto di un avviso rosso dell’Interpol, il cui obiettivo è quello di consentire l’eventuale estradizione di tale persona verso uno Stato terzo, rientra in tale nozione, lo stesso vale a fortiori per quanto riguarda l’esecuzione di una richiesta di estradizione, dal momento che una siffatta esecuzione costituisce un atto di uno Stato membro che contribuisce all’esercizio effettivo di un’azione penale nello Stato terzo di cui trattasi.
71 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la nozione di «persona», di cui all’articolo 54 della CAAS, includa un cittadino di uno Stato terzo, occorre rilevare che tale articolo garantisce la tutela del principio del ne bis in idem quando «[u]na persona» è stata giudicata con sentenza definitiva da uno Stato membro.
72 Pertanto, è giocoforza constatare, anzitutto, che la formulazione dell’articolo 54 della CAAS non stabilisce una condizione relativa al possesso della cittadinanza di uno Stato membro.
73 Inoltre, tale conclusione è corroborata dal contesto di tale disposizione.
74 Infatti, l’articolo 50 della Carta, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 54 della CAAS, dispone che «nessuno» può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Di conseguenza, neppure l’articolo 50 della Carta stabilisce alcun nesso con la qualità di cittadino dell’Unione. Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, tale articolo 50 non figura nel capo V della Carta, relativo alla «[c]ittadinanza», bensì nel capo VI di quest’ultima, relativo alla «[g]iustizia».
75 Infine, l’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS secondo la quale la nozione di «persona» di cui a tale disposizione include un cittadino di uno Stato terzo è altresì suffragata dagli scopi perseguiti da detta disposizione.
76 Infatti, da un lato, risulta dalla giurisprudenza che il principio del ne bis in idem sancito da tale articolo mira ad evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che una persona giudicata con sentenza definitiva venga perseguita, per il fatto di esercitare il suo diritto di libera circolazione, per i medesimi fatti nel territorio di diversi Stati membri, al fine di garantire la certezza del diritto attraverso il rispetto delle decisioni degli organi pubblici divenute definitive (v., in tal senso, sentenza Avviso rosso dell’Interpol, punto 79).
77 Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che, quale corollario del principio della res judicata, il principio del ne bis in idem ha lo scopo di garantire la certezza del diritto e l’equità, garantendo che, allorché è stata perseguita e, se del caso, condannata, la persona interessata abbia la certezza che non sarà nuovamente perseguita per la medesima infrazione (sentenza del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 62). L’articolo 54 della CAAS assicura così la pace civica delle persone che, dopo essere state assoggettate a procedimento penale, sono state giudicate con sentenza definitiva (sentenza del 28 settembre 2006, Gasparini e a., C‑467/04, EU:C:2006:610, punto 27).
78 Pertanto, alla luce degli obiettivi perseguiti dall’articolo 54 della CAAS, si deve ritenere che l’applicazione di tale disposizione non possa essere limitata ai soli cittadini di uno Stato membro, atteso che tale disposizione mira, più in generale, a garantire che chiunque sia stato condannato e abbia scontato la propria pena o, eventualmente, sia stato definitivamente assolto in uno Stato membro possa spostarsi all’interno dello spazio Schengen senza dover temere un procedimento penale, per i medesimi fatti, in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 45).
79 Occorre inoltre aggiungere che, in udienza, è stata sollevata la questione se il carattere regolare o meno del soggiorno di HF al momento del suo arresto fosse rilevante al fine di determinare se quest’ultimo rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 di tale convenzione.
80 Orbene, un siffatto elemento non incide sull’applicazione dell’articolo 54 della CAAS. Infatti, quand’anche il soggiorno della persona di cui trattasi non fosse o non fosse più regolare al momento del suo arresto, tale circostanza non comporterebbe la sua esclusione dal beneficio della tutela conferita da tale articolo.
81 Certamente, come rilevato al punto 76 della presente sentenza, il principio del ne bis in idem enunciato all’articolo 54 della CAAS ha, segnatamente, lo scopo di garantire a una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro di potersi spostare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere un procedimento penale, per i medesimi fatti, in un altro Stato membro.
82 Tuttavia, da tale disposizione non risulta affatto che il beneficio del diritto fondamentale ivi previsto sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi, al rispetto di condizioni relative al carattere regolare del loro soggiorno o al beneficio di un diritto alla libera circolazione all’interno dello spazio Schengen. Infatti, l’unico requisito stabilito da detta disposizione e applicabile in tutte le fattispecie è quello di essere stato giudicato con sentenza definitiva in uno degli Stati membri, fermo restando che, in caso di condanna, la sanzione deve essere stata eseguita o essere effettivamente in corso di esecuzione o non può più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna.
83 Occorre altresì sottolineare che nessun’altra disposizione della CAAS subordina l’applicazione dell’articolo 54 di quest’ultima a condizioni relative alla regolarità del soggiorno dell’interessato o al beneficio di un diritto alla libera circolazione all’interno dello spazio Schengen. Inoltre, mentre tale disposizione rientra nel titolo III della CAAS, intitolato «Polizia e sicurezza», le disposizioni relative alle condizioni di circolazione degli stranieri sono riportate nel titolo II di tale convenzione, intitolato «Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone».
84 Peraltro, come ricordato ai punti 76 e 77 della presente sentenza, il principio del ne bis in idem enunciato all’articolo 54 della CAAS mira altresì a garantire la certezza del diritto all’interno dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, attraverso il rispetto delle decisioni degli organi pubblici degli Stati membri divenute definitive.
85 Orbene, la tutela di ogni persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro, indipendentemente dalla sua cittadinanza e dalla regolarità del suo soggiorno, contro nuove azioni penali per i medesimi fatti in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo.
86 Ne consegue che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, indipendentemente dalla questione se la persona interessata si trovasse o meno in situazione di soggiorno regolare al momento del suo arresto, e quindi dal fatto se essa beneficiasse o meno di un diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della CAAS, si deve considerare che essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 54 di quest’ultima.
87 Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che, come sottolineato dal giudice del rinvio, nella sentenza Avviso rosso dell’Interpol la Corte ha fatto più volte riferimento al diritto alla libera circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE.
88 Infatti, da tale sentenza, in particolare dai punti da 89 a 93 e 106 di quest’ultima, risulta che, nella suddetta sentenza, la Corte ha interpretato l’articolo 54 della CAAS alla luce del solo articolo 50 della Carta e non dell’articolo 21 TFUE. Peraltro, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, i riferimenti all’articolo 21 TFUE contenuti in tale sentenza si spiegano con le circostanze della causa che ha dato luogo a quest’ultima, nella quale un cittadino tedesco lamentava che la pubblicazione di un avviso rosso dall’Interpol gli impediva di esercitare il suo diritto alla libera circolazione ai sensi di tale articolo, in quanto egli non poteva recarsi, senza esporsi ad un rischio di arresto, in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania.
89 D’altronde, nella sentenza del 27 maggio 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punti da 61 a 63), la Corte non ha formulato riserve sull’applicabilità nel procedimento principale dell’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, sebbene tale controversia, come nel procedimento principale, riguardasse un cittadino serbo che non godeva del diritto alla libera circolazione garantito dall’articolo 21 TFUE.
90 Ne consegue che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia già stato giudicato in via definitiva da un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e, dall’altro, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia attualmente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo le leggi di tale altro Stato membro.
91 Tale interpretazione dell’articolo 54 della CAAS non può essere rimessa in discussione dagli argomenti, sollevati dalla procura generale di Monaco di Baviera e dal governo tedesco tanto nelle loro osservazioni scritte quanto in udienza, secondo i quali, in caso di richiesta di estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo, occorrerebbe interpretare detto articolo in modo restrittivo al fine di garantire il buon funzionamento della giustizia e l’efficacia dell’azione penale. In tale contesto, tali interessati esprimono riserve quanto alla questione se la procedura che si è svolta dinanzi ai giudici sloveni abbia preso in considerazione l’insieme degli elementi rilevanti per giudicare gli atti commessi da HF durante il periodo considerato dai detti giudici, in particolare talune informazioni che sarebbero a disposizione delle autorità degli Stati Uniti.
92 A tal riguardo, occorre ricordare che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
93 Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 54 della CAAS, la Corte ha dichiarato che quest’ultimo implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse. Tale fiducia reciproca esige che le autorità competenti interessate del secondo Stato membro accettino una decisione definitiva che è stata pronunciata nel territorio del primo Stato membro, nei termini in cui essa è stata comunicata a tali autorità (v., in tal senso, sentenza Avviso rosso dell’Interpol, punto 80 e giurisprudenza citata).
94 Orbene, nel caso di specie, un’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS come quella suggerita dalla procura generale di Monaco di Baviera e dal governo tedesco, poiché equivarrebbe a consentire l’esercizio di azioni penali multiple nei confronti di una stessa persona per i medesimi fatti per i quali essa è stata condannata in via definitiva o assolta in un altro Stato membro, rimetterebbe in discussione, nei rapporti tra gli Stati membri, il fondamento stesso dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in quanto spazio senza frontiere interne e disattenderebbe i principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale sui quali si fonda tale disposizione.
Sul trattato di estradizione Germania‑USA e sull’accordo UE‑USA
95 Il giudice del rinvio chiede inoltre se possa incidere sulla risposta da fornire alla questione pregiudiziale il fatto che, da un lato, l’accordo UE-USA non prevede un motivo di diniego fondato sul principio del ne bis in idem e, dall’altro, il trattato di estradizione Germania-USA limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato richiesto.
96 A tal riguardo, dall’articolo 1 dell’accordo UE-USA risulta che l’Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati, conformemente alle disposizioni di tale accordo, a rafforzare la loro cooperazione «nell’ambito dei pertinenti rapporti in materia di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d’America che disciplinano l’estradizione degli autori di reati».
97 Inoltre, dal suo articolo 3, intitolato «Campo d’applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri», risulta che le disposizioni dell’accordo UE-USA di cui agli articoli da 4 a 14 di quest’ultimo sostituiscono o completano, alle condizioni e alle modalità previste da tale articolo 3, le disposizioni dei trattati bilaterali di estradizione conclusi tra gli Stati membri e gli Stati Uniti.
98 Pertanto, l’accordo UE-USA si applica alle relazioni esistenti tra gli Stati membri e gli Stati Uniti in materia di estradizione, vale a dire alle relazioni disciplinate da trattati bilaterali di estradizione in vigore, come il trattato di estradizione Germania-USA. Come sostenuto dalla Commissione europea, detto accordo fornisce quindi un quadro comune applicabile alle procedure di estradizione verso gli Stati Uniti, nel quale si inseriscono i trattati bilaterali di estradizione esistenti.
99 Inoltre, l’articolo 16 dell’accordo UE-USA prevede, al paragrafo 1, che quest’ultimo si applica ai reati commessi sia precedentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore, vale a dire il 1º febbraio 2010, e, al paragrafo 2, che esso si applica alle richieste di estradizione trasmesse successivamente a tale entrata in vigore.
100 Orbene, poiché tale accordo non prevede direttamente una procedura di estradizione, ma si basa sulle procedure di estradizione previste nei trattati bilaterali di estradizione in vigore, le richieste di estradizione di cui al suo articolo 16, paragrafo 2, devono necessariamente essere formulate sulla base di un trattato bilaterale di estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti, quale il trattato di estradizione Germania-USA.
101 Ne consegue che l’accordo UE-USA è applicabile a una procedura di estradizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che la richiesta di estradizione è stata trasmessa, sulla base del trattato di estradizione Germania-USA, successivamente all’entrata in vigore di tale accordo (v., per analogia, sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti, C‑191/16, EU:C:2018:222, punto 32).
102 È vero che l’accordo UE-USA non prevede esplicitamente che l’applicabilità del principio del ne bis in idem consenta alle autorità degli Stati membri di rifiutare un’estradizione richiesta dagli Stati Uniti (sentenza Avviso rosso dell’Interpol, punto 97).
103 Tuttavia, l’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo UE-USA riguarda le situazioni in cui i principi costituzionali dello Stato richiesto o decisioni giudiziarie definitive aventi carattere vincolante sono idonei a ostacolare l’adempimento del suo obbligo di estradizione e in cui né l’accordo UE-USA né il trattato bilaterale applicabile consentono di risolvere la questione, prevedendo che, in siffatte situazioni, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultino (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti, C‑191/16, EU:C:2018:222, punto 40).
104 Tale articolo 17, paragrafo 2, consente quindi, in linea di principio, che uno Stato membro riservi, sulla base vuoi di norme del suo diritto costituzionale, vuoi di decisioni giudiziarie definitive aventi carattere vincolante, una sorte specifica alle persone che siano già state giudicate in via definitiva per lo stesso reato per il quale è chiesta l’estradizione, vietando quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti, C‑191/16, EU:C:2018:222, punto 41). Esso costituisce quindi una base giuridica autonoma e sussidiaria per l’applicazione del principio del ne bis in idem nell’ambito di una richiesta di estradizione rivolta dagli Stati Uniti a uno Stato membro, qualora il trattato bilaterale applicabile non consenta di risolvere tale questione.
105 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che sebbene l’articolo 8 del trattato di estradizione Germania-USA preveda che l’estradizione non è concessa se l’imputato è già stato giudicato in via definitiva dalle autorità competenti dello Stato richiesto per il reato per il quale è chiesta l’estradizione, esso non contempla una siffatta possibilità in presenza di una sentenza definitiva pronunciata in un altro Stato.
106 Il potere di cui dispongono gli Stati membri di adottare norme relative alle procedure di estradizione deve tuttavia essere esercitato conformemente al diritto dell’Unione, in cui rientrano l’articolo 54 della CAAS e l’articolo 50 della Carta, applicabile alla controversia principale alla luce delle constatazioni di cui ai punti 86 e 101 della presente sentenza. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che sebbene, in assenza di norme del diritto dell’Unione che disciplinano le procedure di estradizione verso uno Stato terzo, gli Stati membri mantengano la competenza ad adottare norme siffatte, tali stessi Stati membri sono tenuti a esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Avviso rosso dell’Interpol, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).
107 Orbene, nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 8 del trattato di estradizione Germania-USA deve essere interpretato nel senso che esclude le sentenze pronunciate negli altri Stati membri.
108 Qualora non si possa procedere ad un’interpretazione conforme, il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell’ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
109 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda il principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta, che tale disposizione è dotata di effetto diretto (sentenze del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 68, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 38). Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 65 della presente sentenza, lo stesso vale per l’articolo 54 della CAAS.
110 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza citata al punto 108 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dell’articolo 54 della CAAS e dell’articolo 50 della Carta nella controversia principale, disapplicando, di propria iniziativa, ogni disposizione del trattato di estradizione Germania-USA incompatibile con il principio del ne bis in idem sancito da tali articoli, senza dover attendere che la Repubblica federale di Germania proceda ad un’eventuale rinegoziazione di detto trattato.
111 È irrilevante al riguardo che, come sostiene il giudice del rinvio, la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti abbiano convenuto, nell’ambito dei negoziati di tale trattato di estradizione svoltisi nel corso del 1978, che le decisioni pronunciate in Stati terzi non ostacolerebbero l’estradizione. Infatti, fatto salvo l’esame dell’articolo 351 TFUE ai punti da 115 a 127 della presente sentenza, un impegno del genere non può prevalere sugli obblighi derivanti, per tale Stato membro, dalle disposizioni del diritto dell’Unione citate al punto precedente della presente sentenza a partire dalla loro entrata in vigore.
112 Va aggiunto che, supponendo che si escluda un’interpretazione delle disposizioni pertinenti del trattato di estradizione Germania-USA conforme all’articolo 54 della CAAS e all’articolo 50 della Carta, come interpretato al punto 90 della presente sentenza, si deve ritenere che detto trattato non consenta di risolvere una questione relativa all’applicazione del principio del ne bis in idem come quella sollevata nella controversia principale, di modo che tale questione deve essere risolta sulla base dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo UE-USA, letto alla luce di tale articolo 50.
113 Infatti, alla luce della constatazione di cui al punto 104 della presente sentenza e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 67 e 68 delle sue conclusioni, una decisione giudiziaria come la sentenza dell’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunale regionale di Maribor), del 6 luglio 2012, può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo UE-USA, dal momento che dalla formulazione stessa di tale disposizione discende che una decisione giudiziaria definitiva avente carattere vincolante può ostare all’obbligo di estradizione che grava sullo Stato richiesto in una situazione in cui il trattato bilaterale concluso tra lo Stato membro di cui trattasi e gli Stati Uniti non consente di risolvere il problema dell’applicazione del principio del ne bis in idem.
114 Ne consegue che la circostanza che il trattato di estradizione Germania-USA limiti la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato richiesto non può rimettere in discussione l’applicabilità dell’articolo 54 della CAAS in una controversia come quella di cui al procedimento principale, derivante dall’interpretazione di tale disposizione svolta al punto 90 della presente sentenza.
Sull’articolo 351 TFUE
115 Occorre ancora esaminare se, come sostiene il giudice del rinvio, l’articolo 351, primo comma, TFUE possa essere interpretato nel senso che il trattato di estradizione Germania-USA non è pregiudicato dalle disposizioni del diritto dell’Unione, cosicché le autorità tedesche potrebbero accogliere la richiesta di estradizione di cui trattasi nel procedimento principale senza violare il diritto dell’Unione.
116 Conformemente all’articolo 351, primo comma, TFUE, le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.
117 Occorre constatare che, come riconosciuto dallo stesso giudice del rinvio, tale disposizione, attenendosi alla sua formulazione, non è applicabile alla controversia principale, dal momento che il trattato sull’estradizione Germania-USA è stato firmato il 20 giugno 1978 ed è entrato in vigore il 30 luglio 1980, ossia dopo il 1º gennaio 1958.
118 Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se tale disposizione non debba essere interpretata in senso ampio, nel senso che essa si riferisce anche alle convenzioni concluse da uno Stato membro successivamente al 1º gennaio 1958 o alla data della sua adesione, ma anteriormente alla data in cui l’Unione è divenuta competente nel settore interessato da tali convenzioni.
119 A tal riguardo, occorre constatare che l’articolo 351, primo comma, TFUE è una norma che, ove siano soddisfatte le sue condizioni di applicazione, può consentire deroghe all’applicazione del diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 301 nonché giurisprudenza ivi citata).
120 Orbene, secondo costante giurisprudenza, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non vengano svuotate del loro contenuto (sentenza del 26 febbraio 2015, Wucher Helicopter e Euro-Aviation Versicherung, C‑6/14, EU:C:2015:122, punto 24 nonché giurisprudenza ivi citata).
121 Una siffatta interpretazione restrittiva si impone in particolare per quanto riguarda l’articolo 351, primo comma, TFUE, in quanto tale disposizione consente di derogare non a un principio concreto, bensì all’applicazione di qualsiasi disposizione dei trattati.
122 Inoltre, una siffatta interpretazione restrittiva si impone anche alla luce dell’obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell’articolo 351, secondo comma, TFUE, di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità esistenti tra una convenzione e i trattati (v., in tal senso, sentenze del 3 marzo 2009, Commissione/Austria, C‑205/06, EU:C:2009:118, punto 45; del 3 marzo 2009, Commissione/Svezia, C‑249/06, EU:C:2009:119, punto 45, nonché del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 67).
123 Inoltre, il riferimento, contenuto nell’articolo 351, primo comma, TFUE, alla data del 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione, è stato inserito dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1º maggio 1999. Infatti, l’articolo 234 del Trattato CE utilizzava, fino ad allora, la formula «anteriormente all’entrata in vigore del presente Trattato».
124 Pertanto, quando, nel corso della negoziazione del Trattato di Amsterdam, gli Stati membri hanno modificato l’attuale l’articolo 351, primo comma, TFUE, hanno deciso di fissare come date rilevanti il 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, la data della loro adesione. Tale testo non è stato oggetto di modifiche al momento dell’adozione dei Trattati di Nizza e di Lisbona.
125 Pur essendo consapevoli, al momento della conclusione di tali trattati, del fatto che le competenze dell’Unione possono evolvere in modo significativo nel tempo, anche in settori che erano oggetto di convenzioni concluse con Stati terzi, gli Stati membri non hanno previsto la possibilità di prendere in considerazione, ai fini dell’articolo 351, primo comma, TFUE, la data in cui l’Unione è divenuta competente in un determinato settore.
126 Ne consegue che tale disposizione derogatoria deve essere interpretata nel senso che essa riguarda solo le convenzioni concluse anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione.
127 Di conseguenza, l’articolo 351, primo comma, TFUE non è applicabile al trattato di estradizione Germania-USA.
Sull’identità dei fatti
128 Al fine di fornire una risposta che sia la più utile possibile al giudice del rinvio, occorre ancora ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il criterio pertinente ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come l’esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. Quindi, tale articolo vieta di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
129 Pertanto, la condizione relativa alla sussistenza di uno stesso reato esige che i fatti materiali siano identici. Invece, il principio del ne bis in idem non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 36).
130 Infatti, l’identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 37).
131 Nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che la richiesta di estradizione di cui trattasi nel procedimento principale riguarda reati che HF avrebbe commesso tra il settembre 2008 e il dicembre 2013. Dall’altro lato, il giudice del rinvio sottolinea che i fatti per i quali HF è stato giudicato in via definitiva in Slovenia sono identici a quelli oggetto di tale richiesta di estradizione, poiché in quest’ultima sono descritti reati commessi fino al giugno 2010. In tal senso, esso rileva che la condanna pronunciata dai giudici sloveni copre solo una parte dei fatti oggetto di detta richiesta di estradizione.
132 Orbene, la questione sollevata nella presente causa si basa sulla premessa secondo cui i fatti oggetto di una richiesta di estradizione sono gli stessi per i quali l’imputato è già stato condannato in via definitiva dai giudici di un altro Stato membro.
133 A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio, il solo competente a pronunciarsi sui fatti, e non alla Corte, determinare se i fatti oggetto della richiesta di estradizione di cui trattasi nel procedimento principale siano gli stessi di quelli giudicati in via definitiva dai giudici sloveni (v., per analogia, sentenze del 28 settembre 2006, Gasparini e a., C‑467/04, EU:C:2006:610, punto 56, nonché del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 38). Ciò premesso, la Corte può fornire a detto giudice elementi di interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito della valutazione dell’identità dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 42).
134 A tale riguardo, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 128 a 130 della presente sentenza, occorre precisare, da un lato, che il principio del ne bis in idem, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, non può ostare all’estradizione per quanto riguarda i reati asseritamente commessi dall’interessato, i cui elementi di fatto si collochino, secondo le valutazioni del giudice dello Stato membro richiesto alla luce del fascicolo di cui dispone, al di fuori del periodo preso in considerazione ai fini della condanna da parte dei giudici di un altro Stato membro.
135 Dall’altro lato, il principio del ne bis in idem non può comprendere eventuali reati oggetto della richiesta di estradizione i quali, pur essendo stati commessi durante il periodo preso in considerazione ai fini di tale condanna, riguardino fatti materiali diversi da quelli oggetto di detta condanna (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 50).
136 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e, dall’altro, la richiesta di estradizione si fondi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.
Sulle spese
137 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e, dall’altro, la richiesta di estradizione si fondi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.
Firme